Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 243/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente principale-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata a difesa -rispettivamente -dagli Avv.ti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in INDIRIZZO INDIRIZZO, nonché dall’Avv. DI COGNOME NOME, quest’ultimo elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente incidentale- avverso sentenza emessa dalla C.T.R. della Puglia -Sez. Distaccata di Foggia, n. 1390/26/14 depositata il 18/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
Fino all’anno 2003 il Comune di Foggia gestì direttamente il servizio di distribuzione e vendita del gas attraverso una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, la quale recava dal 1998 a bilancio un valore di avviamento pari a euro 6.197.482,79. In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164 del 2000, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fu trasformata in una società di capitali, denominata RAGIONE_SOCIALE, il cui capitale sociale risultava interamente detenuto dal Comune di Foggia. La trasformazione in parola venne posta in essere ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL).
La RAGIONE_SOCIALE fu resa destinataria di due avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, mediante i quali si recuperavano a tassazione -rispettivamente -l’IVA correlata ad un leasing finanziario per l’acquisto di un impianto di espansione, oltre ai costi di ammortamento di immobilizzazioni immateriali inerenti all’avviamento, nonché l’IVA relativa a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, in relazione tra l’altro agli esborsi connessi alla quota di ammortamento di immobilizzazioni immateriali inerenti l’avviamento.
Nella prospettazione erariale si evidenziava, da un lato, che RAGIONE_SOCIALE aveva beneficiato, a seguito della trasformazione dell’RAGIONE_SOCIALE in una vera e propria società per azioni, RAGIONE_SOCIALE esenzioni fiscali di cui all’art. 115 D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL), dall’altro lato, che detta circostanza non implicava l’esenzione fiscale per le ulteriori cessioni dalla società di capitali neoistituita ad altre società del ramo d’RAGIONE_SOCIALE già gestito dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In questo quadro, venivano recuperati a tassazione per il 2005 e il 2006 i costi relativi alla menzionata
quota di ammortamento di immobilizzazioni immateriali riguardanti l’avviamento, sia per il 2005, sia per il 2006.
La CRAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEP di Foggia accolse parzialmente, con sentenza 9/1/11, il ricorso della contribuente avverso gli atti summenzionati.
La C.T.R. della Puglia, con sentenza n. 1389/26/14 ha accolto parzialmente sia l’appello principale della contribuente, sia quello incidentale dell’erario.
L’RAGIONE_SOCIALE ha notificato per prima il proprio ricorso per cassazione , incentrandolo su due motivi.
La contribuente ha notificato successivamente ricorso -da intendersi come incidentale, perché giustappunto posteriore a quello erariale -imperniato su una sola censura.
Con il patrocinio di un diverso difensore RAGIONE_SOCIALE ha poi presentato un controricorso accludente un nuovo ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art 360, n. 3, c.p.c., per avere la C.T.R. della Puglia erroneamente ritenuto che ‘ la competenza doveva ritenersi legittima per l’anno 2006’ , in quanto ‘ le sopravvenienze passive solo in quell’anno erano divenute certe ‘; in buona sostanza, secondo la prospettazione agenziale la contribuente avrebbe imputato all’esercizio 2005, una sopravvenienza passiva imputabile al 2006, violando in tal guisa il principio di imputazione e il principio di correlazione fra costi e ricavi .
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TUIR, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la C.T.R. erroneamente applicato la disciplina contemplata dal predetto art. 101 con riferimento alla componente negativa di euro 4.494,51 afferente ad una ‘ perdita su crediti ‘ .
Con l’unico motivo del primo dei due ricorsi incidentali promossi, notificato nel febbraio 2015, la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 d.lgs. n. 262 del 2000 (cd. TUEL) nonché dell’art. 103 d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. TUIR), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR dichiarato la legittimità del recupero dell’RAGIONE_SOCIALE in punto di ammortamento dell’avviamento per gli anni 2005 e 2006, sull’assunto che la cessione di ramo d’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE fosse soggetta a tassazione in quanto non rientrante nelle previsioni di cui all’art. 115 d.lgs. n. 267 del 2000, invero riguardante esclusivamente le cessioni dei comuni o RAGIONE_SOCIALE aziende speciali ad una società e non le successive cessioni operate da parte di quest’ultima.
Con l’unico motivo del secondo dei due ricorsi incidentali, notificato all’RAGIONE_SOCIALE il 20 maggio 2015, si adombra da parte della contribuente la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 D.Lgs. n. 262 del 2000 (cd. TUEL) nonché dell’art. 176 d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. TUIR), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. erroneamente considerato cessione di ramo d’RAGIONE_SOCIALE, come tale tassabile, una fattispecie di conferimento fiscalmente neutra.
Il primo motivo del ricorso erariale è inammissibile.
La C.T.R. ha evidenziato che solo nell’anno 2006 le sopravvenienze passive per cui è causa potevano dirsi ‘ certe’. I giudici regionali soggiungono che ‘ non è confortato dai dati acquisiti al processo’ che le sopravvenienze in questione fossero divenute ‘ definitive ‘ nel 2005; i dati anzidetti depongono, invece, per la collocazione cronologica di esse nel 2006, in termini di ‘ certezza’.
Appare evidente che la RAGIONE_SOCIALE abbia compiuto un accertamento di fatto, esercitando un sindacato di merito sulla pretesa fiscale. L’ambizione dell’RAGIONE_SOCIALE di ottenere una più appagante rivisitazione del merito in parola traligna il paradigma del vizio di cui al n. 3
dell’art. 360 c.p.c., volgendolo a finalità eccentriche rispetto alla sua connotazione.
In tal senso non vi è alcuna violazione dei principi evocati dalla contribuente, di competenza e di correlazione, posto che le componenti negative sono deducibili, anche ai sensi dell’art. 109 TUIR di cui si contesta la violazione proprio nell’anno in cui esse acquistano ‘ certezza’ , giacché, in caso contrario, rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando proprio quella regola espressa dal principio di competenza per l’individuazione dell’esercizio cui imputare i componenti del reddito, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d’impresa.
Il secondo motivo del ricorso erariale è inammissibile.
Anche su detta componente negativa consta un accertamento di fatto condotto dalla RAGIONE_SOCIALE, ad essa istituzionalmente riservato, non certo rieditabile in questa sede in funzione di una differente ricostruzione del merito della controversia.
Sul piano dei principi, d’altronde, giova constatare come il giudice d’appello si sia collocato nel perimetro del formante nomofilattico, avendo questa Corte plurime volte affermato che ‘ In tema di imposte sui redditi d’impresa, l’art. 66 (ora 101) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deduzione RAGIONE_SOCIALE sopravvenienze passive, quali componenti negative del reddito d’impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi «certi e precisi» della sua irrecuperabilità, in quanto, diversamente, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più
vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che è criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa ‘ (Cass. n. 27296 del 2014; v. anche Cass. n. 23330 del 2017; Cass. n. 18237 del 2012).
Il primo dei due ricorsi incidentali notificati da RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con atto depositato il 14 maggio 2024, pedissequamente coerente ad un atto depositato qualche giorno prima, in data 10 maggio 2024, il nuovo difensore della contribuente ha fatto ostensione del maturato disinteresse alla definizione del ricorso in parola, ribadendo d’aver rinunciato ‘ al controricorso notificato all’RAGIONE_SOCIALE il 21/02/2015 ‘. I due atti abdicativi depongono nel segno di una sopravvenuta carenza d’interesse, che implica l’inammissibilità del ricorso cui si riferiscono. Questa Corte ha, infatti, affermato plurime volte che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, c.p.c., sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018).
L’unico motivo del secondo ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è fondato e va accolto.
La C.T.R. si è peritata cripticamente di osservare che l’operazione di passaggio d’RAGIONE_SOCIALE fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE BLU è tassabile non rientrando nell’alveo previsionale dell’art. 115 D.Lgs. n. 262 del 2000. Da ciò ha meccanicamente tratto, per corollario, la legittimità RAGIONE_SOCIALE seguenti riprese a tassazione: ‘ 2005: Costi per € 44.026 -relativi alla quota di ammortamento di immobilizzazioni immateriali inerenti all’avviamento; 2006: costi per € 43.507,41 –
relativi alla quota di ammortamento di immobilizzazioni immateriali inerenti all’avviamento ‘.
Il giudice d’appello non si è incaricato di chiarire se l’operazione reputata suscettibile di tassazione fosse realmente traslativa dell’RAGIONE_SOCIALE o meramente riorganizzativa; se, inoltre, essa valesse a realizzare una plusvalenza compiutamente idonea ad implicare la riqualificazione dell’operazione straordinaria da conferimento a cessione d’RAGIONE_SOCIALE.
Osserva questa Corte che l’ammortamento del valore di avviamento, essenzialmente condizionato alla specifica qualificazione dell’operazione, qualora consti un conferimento d’RAGIONE_SOCIALE, e non un trasferimento dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, spetta, in linea di principio, al conferitario ai sensi dell’art. 176 TUIR.
Nella specie, il giudice d’appello ancorché muova sommariamente dalla qualificazione dell’operazione nei termini del conferimento, finisce per trattare il conferimento, sul piano fiscale, alla stregua di cessione d’RAGIONE_SOCIALE. In tal guisa, la Commissione regionale trascura di considerare che in base all’art. 176 anzidetto il conferitario, subentrando al conferente nelle attività e passività del ramo di RAGIONE_SOCIALE conferita, è per sua natura facoltizzato, perlomeno in linea di principio, a dedurre le quote di ammortamento del periodo di imposta.
In buona sostanza, benché il passaggio d’RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE BLU si declini nell’ottica della Commissione regionale secondo il paradigma del conferimento, per un verso ex latere judicis se ne esclude la neutralità pur postulata dal ridetto art. 176; per altro verso, viene sorvolata l’esatta individuazione di misura e consistenza specifiche della plusvalenza connessa all’operazione di che trattasi.
Mette in conto rilevare che a tenore dell’art. 176 i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono, infatti,
realizzo di plusvalenze o minusvalenze qualora il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b). Il giudice d’appello manca di misurarsi con detta circostanza.
Più nel dettaglio, infatti, il soggetto conferente deve assumere, quale valore RAGIONE_SOCIALE partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’RAGIONE_SOCIALE conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti si considerano in tal caso possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’RAGIONE_SOCIALE conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
La disciplina legislativa, quindi, stabilisce -come sopra evidenziato -la neutralità fiscale dei conferimenti di RAGIONE_SOCIALE e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, sicché la società conferitaria subentra tendenzialmente nella medesima posizione della conferente in ordine alle attività e passività formanti il compendio RAGIONE_SOCIALEle conferito.
In definitiva, il conferitario assume in linea di principio il costo storico RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni ed il relativo fondo di ammortamento, quale risulta dal bilancio dell’esercizio anteriore al conferimento.
Di conseguenza, il conferitario effettua gli ammortamenti per l’intero periodo, secondo il piano del conferente, mentre il conferente non può effettuare gli ammortamenti per il periodo di
esercizio anteriore al conferimento, né può dedurli, attesa la portata derogatoria dell’art.176, co. 1 e 4 (v. in chiave di ricostruzione sistematica Cass., Sez. Trib., 31 dicembre 2019, n. 34750).
La censura unica contemplata dal secondo ricorso incidentale va, dunque, accolta, occorrendo un nuovo esame della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia teso a verificare, anche sulla base della specifica e argomentata qualificazione dell’operazione traslativa dell’RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE BLU, se detta operazione sia inquadrabile quale conferimento dell’RAGIONE_SOCIALE stessa e, in tal caso, se sia contrassegnata da neutralità fiscale, dovendosi appurare e chiarire, nel contempo, se sussista una plusvalenza sottesa all’operazione in parola e quale ne sia l’esatta identità e la precisa misura.
Va, in ultima analisi, accolto l’unico mezzo del secondo ricorso incidentale, dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo ricorso incidentale e rigettato il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE. La sentenza d’appello va cassata , in relazione all’unico motivo del secondo ricorso incidentale accolto, e la causa va rinviata per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia.
P.Q.M.
accoglie il secondo ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, notificato all’RAGIONE_SOCIALE il 20 maggio 2015, dichiarando previamente inammissibile il primo ricorso incidentale dalla stessa notificato all’RAGIONE_SOCIALE nel febbraio del medesimo anno; rigetta il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE ; cassa la sentenza d’appello in relazione al secondo ricorso incidentale accolto; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del
giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia.
Così deciso in Roma, il 14/05/2024.