Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7037 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7037 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
– sul ricorso principale iscritto al n. 445/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed el. dom. presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio-Sez.dist. di RAGIONE_SOCIALE n. 2929/2016 depositata il 16/05/2016;
– nonché sul ricorso successivo proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato
NOME COGNOME ed el. dom. presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-resistente- avverso i provvedimenti della Direzione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente, di diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 dell’8 gennaio 2020 e di rigetto dell’istanza di revisione in auto tutela del 18 febbraio 2020;
-nonché sull’ulteriore ricorso successivo proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed el. dom. presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art 1 l. n. 197 del 202 2 della Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE in data 9 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il concessionario della riscossione per la provincia di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) inviava a RAGIONE_SOCIALE comunicazione mediante la quale la informava della possibilità di accedere al condono previsto dall’art. 12 l. n. 289 del 2002; sicché la contribuente formalizzava l’adesione versando la prima rata dovuta, pari all’80% del 25% del carico iscritto; ‘nell’anno 2004’ – come, segnatamente, da controricorso – ‘il concessionario per l’esazione inviava nota nella quale confermava la validità dell’adesione al condono e del primo versamento e sollecitava contribuente a provvedere al secondo versamento a saldo. In detta comunicazione il gestore comunicava espressamente che: … ‘come previsto dall’art. 12 della l. 27/12/2002 n. 289 le abbiamo a suo tempo inviato una comunicazione per informarla della possibilità di definire invia agevolata il pagamento di somme iscritte a suo carico in ruoli a noi consegnati da Uffici Statali entro il 10/7/2001 …”; ‘la RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE provvedeva quindi al pagamento del dovuto’.
Nondimeno, con comunicazione del 19 marzo 2010, l’Ufficio di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicava diniego al condono, atteso che i ruoli erano stati affidati al concessionario il 10 dicembre 2001, ossia oltre il termine di legge (30 giugno 2001).
La contribuente impugnava il provvedimento di diniego e l’adita CTP di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 531/02/11, depositata il 6 dicembre 2011, accoglieva il ricorso, argomentando che, ‘nel caso, a seguito del pagamento effettuato dal ricorrente invito del Concessionario che può considerarsi parte attiva dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla sua funzione esattiva si configura un affidamento legittimo che giustifica l’accoglimento’.
L’Ufficio proponeva appello per violazione dell’art. 10 St. contr.
3.1. La CTR del Lazio, con sentenza n. 2929/39/16 pubblicata il 16 marzo 2016, lo respingeva, sulla base essenzialmente, della seguente motivazione:
«Il Collegio ritiene che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino sia stato correttamente richiamato dal primo giudice: il principio, infatti, ormai consolidato nelle decisioni della Corte Suprema è reso esplicito in materia tributaria dall’art. 10, comma primo, della L. n. 212/00 (Statuto dei diritti del contribuente), trova origine nei principi affermati dagli art. 3, 23, 53 e 97 Cost. espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto ed è reso immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico, costituendo uno dei fondamenti RAGIONE_SOCIALE stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa ed amministrativa . Nel caso in esame, infatti, non è contestato che la RAGIONE_SOCIALE ricevette l’invito a condonare i ruoli da parte dell’Agente della Riscossione e che pagò quanto era stato dallo stesso liquidato, ritenendo, ragionevolmente, di aver così soddisfatto integralmente la pretesa fiscale».
Proponeva (in via principale) ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, così radicando la causa n. 445 del 2017 r.g.; ad esso resisteva la contribuente con articolato controricorso.
Nondimeno, in vista dell’udienza in camera di consiglio fissata per il 13 marzo 2019 innanzi alla Sez. VI -Trib., la contribuente depositava istanza di sospensione del giudizio, rappresentando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018. Alla suddetta udienza, il Collegio, preso atto dell’istanza, rinviava la causa a nuovo ruolo.
5.1. Effettivamente l’istanza di definizione agevolata veniva dalla contribuente presentata il 25 maggio 2019.
5.1.1. Tuttavia, giusta prot. n. 71272020 dell’8 gennaio 2020, la RAGIONE_SOCIALE opponeva diniego, essenzialmente sul presupposto del diniego di condono di condono.
5.2. Seguiva, in data 27 gennaio 2020, istanza di revisione in autotutela, che la DP di RAGIONE_SOCIALE rigettava, giusta provvedimento del 18 febbraio 2020, integralmente confermativo del provvedimento di diniego.
La contribuente presentava ricorso ai sensi dell’art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018, sia avverso il provvedimento di diniego, sia avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revisione in autotutela, spiegando due motivi.
6.1. Nel subprocedimento radicato con tale ricorso successivo, l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Ulteriormente, nelle more, a seguito di ulteriore udienza addì 7 ottobre 2020 innanzi alla Sez. VI -Trib. con esito di rimessione della causa sul ruolo per la trattazione innanzi alla Sez. V, la contribuente, alla stregua di quanto riferito nel ‘ricorso ai sensi dell’art.1, comma 200, L. n. 197/2022’, proponeva nuova domanda di definizione agevolata, questa volta ‘ai sensi RAGIONE_SOCIALE più favorevoli disposizioni di cui all’art. 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022′, ‘previa dichiarazione di volersi avvalere di tale definizione e richiesta di sospensione depositata nel giudizio pendente ‘ut supra’ ai sensi dell’art. 1, comma 197 L. n. 197/2022′.
6.1. In data 9 novembre 2023, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE opponeva diniego (RAGIONE_SOCIALE cui motivazioni si darà conto nelle ragioni della decisione).
Avverso siffatto provvedimento di diniego proponeva ricorso per cassazione la contribuente, spiegando due motivi.
7.1. Nel subprocedimento radicato con tale ulteriore ricorso successivo, l’RAGIONE_SOCIALE restava intimata.
7.1. In vista dell’odierna adunanza camerale di trattazione di tutti i ricorsi, la contribuente deposita ampia memoria telematica, ulteriormente illustrando le sue ragioni, sia ‘quanto al primo ricorso proposto ai sensi dell’art. 6 comma 12 L. n. 136/2018’, sia ‘quanto al secondo ricorso proposto ai sensi dell’art. 1, comma 200, L. n. 197/2022′, sia, ancora, quanto al ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE, ‘per la denegata ipotesi che la Corte andasse in diverso avviso, rigettando i ricorsi di cui sub 1) ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Assume rilievo prioritario – in quanto potenzialmente assorbente – il secondo ricorso successivo della contribuente- che dunque procedesi ad esaminare per primo – avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata del 9 novembre 2023.
1.1. Esso è così testualmente motivato:
«La lite non rientra tra quelle definibili ai sensi dell’art. 1 co. 186 -202 della L 197/2022, vertendo su precedente diniego di condono ex art. 12 L. 289/2002. Come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. l3l7 del 19 gennaio 2018, non rientrano nel campo di applicazione del citato art. 6 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolare riferimento a quelle connesse alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l’esatta determinazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute dal contribuente ai fini della stessa (si vedano sul punto la Circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Divisione Contribuenti n. 6/2019 punto 2.3.3 e la Circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Direzione Centrale Coordinamento Normativa n. 2/2023 pag. 22)».
Orbene, entrambi i motivi su cui si impernia il secondo ricorso successivo avverso detto provvedimento, per sovrapponibilità di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.
Con il primo motivo di tale ricorso si denuncia: ‘Violazione di legge per falsa ed errata interpretazione ed applicazione, dell’art. 1, commi 186 -202 L. n. 197/2022 e dell’art. 6 L. n. 136/2018, della Circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Direzione contribuenti n. 6/2019 – 2.3.3, della Circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Direzione Centrale Coordinamento Normativo n. 2/2023 pag. 22, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Illegittimità di entrambe le circolari extra e praeter legem, in violazione della L. n. 197/2022, art. 1 comma 193, e della L. n. 136/2018, art. 6, comma 1 e 5, lett. a) e b), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
3.1. Per la contribuente, ‘al contrario di quanto affermato nell’impugnato diniego, il giudizio di cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, non concerne il provvedimento di diniego ‘illo tempore’ emesso dall’Ufficio sull’istanza di definizione agevolata dei ruoli ex art. 12 della L. n. 289/2002 originariamente presentata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ su invito dell’Amministrazione, bensì concerne ed ha ad oggetto la verifica della legittimità dell’applicazione, nei termini decisi dalla Commissione Tributaria Regionale, dell’art. 10, comma primo, della legge n. 212/2000, in riconoscimento della tutela accordata al legittimo affidamento ingenerato nella contribuente dai comportamenti dell’amministrazione’. ‘La ‘lite pendente’ nel giudizio per cassazione promosso dall’RAGIONE_SOCIALE, non attiene alla fattispecie dell”ulteriore, duplice fruizione’ della definizione agevolata di obbligazioni tributarie già beneficiarie di precedente definizione agevolata, ma riguarda unicamente la legittimità della decisione estintiva dell’obbligazione tributaria per effetto della tutela del legittimo affidamento; a nulla rilevando che la controversia fosse stata introdotta con impugnazione avanti la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della revoca della definizione a suo tempo perfezionata ex art. 12 L. n. 289/2002. Revoca, peraltro priva di effetto, in quanto tardivamente comunicata con diniego espresso dall’RAGIONE_SOCIALE dopo ben sette anni’. Il provvedimento
di diniego ‘non è supportato da disposizioni di legge primaria, in quanto derivato da mere circolari di interpretazione e di attuazione ‘extra’ e ‘praeter legem’ dell’RAGIONE_SOCIALE, di per sé illegittime e comunque erroneamente richiamate ed applicate al caso in questione’.
Con il secondo motivo di tale ricorso si denuncia: ‘Violazione di legge per falsa ed errata interpretazione ed omessa applicazione, dell’art. 10, comma 1, L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
4.1. Per la contribuente, il provvedimento di diniego ignora, altresì, ‘il richiamo all’art. 10, comma 1, L. n. 212/2000 sulla tutela dell’affidamento, posta a base RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse dalle Commissioni tributarie in prime cure ed in appello a motivazione della dichiarata estinzione dell’obbligazione tributaria’. In particolare, ‘l’Amministrazione ha violato l’art. 10 cit. L. n. 212/2000 per falsa ed errata interpretazione ed omessa applicazione: 1) ritenendone ingiustificatamente irrilevante la portata e gli effetti statuiti dalle Commissioni Tributarie; 2) non tenendo in considerazione che nel caso di specie, estinta l’obbligazione tributaria a diverso titolo, è oggettivamente escluso che si versi nel caso del ‘condono di condono’ di tributi che nel nostro caso non potrebbero essere soggetti a reiterata doppia falcidie, in quanto estinti ancor prima ed indipendentemente dalla definizione agevolata di cui si tratta’.
Entrambi i superiori motivi sono fondati, ai sensi della motivazione a seguire.
L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, prevede l’istituto della ‘definizione agevolata’ (tale essendo testualmente definita ai commi 192 ss.) in relazione alle ‘controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello
innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge’.
In effetti, il comma 186, per esteso, recita:
«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
La definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, mirando ad una deflazione del contenzioso tributario, ha un oggetto processuale che può essere, in prima battuta, individuato nelle controversie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria.
6.1. Siffatto oggetto è, ulteriormente, meglio precisabile alla luce del comma 195, che recita:
«Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».
‘Ergo’, poiché definibili sono le ‘controversie autonome’, e poiché per tali devono intendersi ‘quell relativ a ciascun atto impugnato’, l’oggetto processuale della definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 si ricollega ad una controversia pendente attribuita alla giurisdizione tributaria a seguito dell’impugnazione di un atto di cui, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, è consentita l’impugnazione dinanzi al Giudice tributario.
6.2. Tra gli atti impugnabili dinanzi al Giudice tributario, la lett. h) del comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 contemplala ‘il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari’.
Può, pertanto, ritenersi consentita una prima provvisoria conclusione: stando alla lettera dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, definibile in via agevolata ex art. 1 l. n. 197 del 2022 è (in linea di principio, salve le precisazioni che si effettueranno in prosieguo) anche una controversia -come quella che ne occupa -scaturente dall’impugnazione del ‘rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari’.
Ciò traccia una differenza testuale tra la definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 ed altre esperienze di definizione agevolata conosciute dall’ordinamento, tra cui, ad esempio, quella dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, che espressamente evoca i soli ‘atti impositivi’, statuendo:
«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite ».
8.1. Del resto, lo stesso art. 1, comma 206, l. n. 197 del 2022 contempla una formula definitoria, alternativa a quella dianzi descritta, concernente le sole controversie scaturite dall’impugnazione di ‘atti impositivi’:
«In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
8.2. Sia consentito di far rilevare che la suddetta differenza testuale tra la definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 e quella dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 affiora di riflesso anche negli atti di prassi.
Rilevano le circolari n. 6E del 1° aprile 2019, sulla definizione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, e la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, sulla definizione dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022: diverse, come si sta per dire, sebbene entrambe richiamate dal provvedimento di diniego.
La prima circolare, al par. 2.3.3, p. 11, espressamente recita (con affermazione che, peraltro, si rivelerà non integralmente condivisibile) che «non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 6 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolare riferimento a quelle connesse alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l’esatta determinazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata».
A supporto dell’assunto è richiamata in nota Cass. n. 1317 del 2018.
La seconda circolare, al par. 4, sottopar. ‘Ambito di applicazione’, p. 22, si limita invece ad evidenziare che
«non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile».
Fermo tutto quanto precede, preme soffermarsi su due profili.
9.1. Il primo.
9.1.1. La lettera dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, nella parte in cui non limita il suo ambito di applicazione alle sole controversie originanti dall’impugnazione di atti impositivi, non è, di per sé, neppure
essenziale per affermare che sono suscettibili di definizione agevolata anche le controversie originanti dall’impugnazione di provvedimenti di ‘rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari’ ex art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546 del 1992 (donde la preannunciata non integrabilità della circolare n. 6E del 1° aprile 2019).
9.1.2. Invero – come si vedrà approfonditamente in appresso l’analisi della giurisprudenza meno recente annovera l’affermazione della cd. ulteriore condonabilità anche in riferimento a controversie sulla contestazione dei presupposti per accedere a definizione agevolata finanche con riguardo a previsioni normative limitanti l’ambito applicativo del condono ai soli atti impositivi. Tali – si anticipa – sono i casi di Cass. n. 8591 del 2006 e Cass. n. 20785 del 2005, che depongono per l’ulteriore condonabilità di siffatte controversie in relazione a definizioni di liti pendenti ex art. 16, commi 1 e 3, l. n. 289 del 2002, nonostante che, ai sensi, in particolare, della lett. a) del comma 3, la lite pendente suscettibile di definizione ex comma 1 fosse ‘quella in cui parte dell’amministrazione finanziaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e ogni altro atto di imposizione’.
9.2. Il secondo.
9.2.1. In ogni caso, in rapporto alle controversie originanti dall’impugnazione di provvedimenti di ‘rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari’ ex art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546 del 1992, la differenza testuale tra la definizione agevolata dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, nel cui ambito dette controversie rientrano, ed altre esperienze di definizione agevolata evocanti i soli atti impositivi, nel cui ambito dette controversie (apparentemente) non rientrano, non introduce una vulnerazione concettuale al criterio – cui si ispirano ad es. Cass. nn. 6093 del 2024 e 24996 del 2023, che hanno
ritenuto non definibili ex art. 5 l. n. 130 del 2010 controversie concernenti istanze di rimborso, cui pure si riferisce, nella prima parte, la lett. h) del comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 – della definibilità, in via concettuale, logica e quindi giuridica, RAGIONE_SOCIALE sole controversie in cui l’A.F. è creditrice ed il contribuente debitore.
9.2.2. Più precisamente, a termini dei citati precedenti (cui ‘adde’, in passato, Cass. n. 23786 del 2010), ‘le disposizioni in materia di condono mirano a definire i crediti tributari vantati dal Fisco nei confronti dei contribuenti, non già da questi ultimi nei confronti del primo’ (Cass. n. 6093 del 2024, in motiv., par. 1.5, p. 5), sul presupposto che il potere impositivo dell’Amministrazione ‘si collega in modo del tutto inequivoco, sia concettualmente, sia logicamente, sia giuridicamente, alla manifestazione di una pretesa per maggiori tributi, del tutto incompatibile con la richiesta di rimborso di tributi versati e non dovuti che forma oggetto del presente giudizio’ (Cass. n. 24996 del 2023, in motiv., penult. tratt., p. 4).
9.2.3. Tuttavia, tali precedenti – pur in difetto di esplicito riferimento, anche da parte dell’art. 5 l. n. 130 del 2010, agli atti impositivi attengono, come detto, a controversie concernenti istanze di rimborso. Mentre invece, in rapporto alle controversie originanti dall’impugnazione di provvedimenti di ‘rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari’, è proprio il provvedimento di rigetto a confermare l’Amministrazione nella posizione di creditrice e correlativamente il contribuente in quella di debitore.
A questo punto del ragionamento, viene ‘funditus’ in rilievo il ‘thema’ RAGIONE_SOCIALE precisazioni alla conclusione, in precedenza provvisoriamente attinta, della definibilità in via agevolata ex art. 1 l. n. 197 del 2022 anche di una controversia scaturente dall’impugnazione del ‘rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari’.
Detto ‘thema’ involge il cd. divieto di condono di condono, cui l’impugnato provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art 1 l. n. 197 del 2002 in data 9 novembre 2023 si rifà in due direzioni non sovrapponibili e perciò entrambe meritevoli di scrutinio: sia invocando ‘la sentenza n. l3l7 del 19 gennaio 2018’ per sostenere che ‘non rientrano nel campo di applicazione del citato art. 6 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate’, sia però anche estendendo l’esclusione alle liti ‘concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata’.
Detto ‘thema’ impone una breve disamina della giurisprudenza, dalla cui ricostruzione si evince che, in realtà, non è, come in ultima analisi restrittivamente preteso dal provvedimento, la pura e semplice presentazione di una pregressa istanza di definizione ad ostare all’ulteriore definizione.
Un utile punto di partenza per contestualizzare le concettualizzazioni – anche recenti (richiamate dal provvedimento con la citazione di Cass. n. 1317 del 2018) – in materia è rappresentato da Cass. n. 21328 del 2006, cui si deve il principio a termini del quale ‘il condono fiscale, essendo un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non è ammissibile, in mancanza di un’esplicita disposizione legislativa, relativamente a un altro condono: consentire un ulteriore accertamento straordinario, derivante da una legge successiva, di un rapporto già accertato in via straordinaria, equivarrebbe infatti ad ammettere un’eccezione di secondo grado’.
13.1. Si delinea pertanto l’effettiva ‘ratio’ del divieto di condono di condono, rappresentata da ciò che il condono è di per sé un ‘accertamento straordinario o eccezionale di un rapporto tributario’, ragion per cui, ‘già accertato in via straordinaria’ detto rapporto, viene
meno il sostrato in sé di un ulteriore accertamento. Di conseguenza, l’ambito del divieto presuppone un ‘accertamento straordinario o eccezionale’ del rapporto: la qual cosa equivale a dire che il divieto, nell’accezione propria, colpisce la lite avente ad oggetto la determinazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai fini della pregressa definizione agevolata, per l’effetto necessariamente perfezionatasi (mentre – rammentasi – nella fattispecie oggetto del presente giudizio le parti contendono dell’impugnazione di diniego di condono).
Nel solco testé delineato si inserisce Cass. n. 1317 del 2018, pertanto di per sé inconferentemente citata dal provvedimento, cui, per vero, va ad aggiungersi anche Cass. n. 14993 del 2018.
14.1. Tali pronunce (ed in particolare quest’ultima, da cui è tratto il principio a seguire) affermano infatti che, ‘in materia di condono fiscale, attesa la natura restrittiva ed eccezionale della relativa disciplina, come tale non estensibile analogicamente, ed in difetto di un’esplicita disposizione legislativa, non è ammissibile il cd. ‘condono di condono’, giacché, in caso contrario, il contribuente fruirebbe irragionevolmente per due volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, così determinandosi un ‘vulnus’ al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l’esiguità RAGIONE_SOCIALE somme recuperate dall’Erario, sia per il contenzioso che ne deriverebbe, con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario’.
15. Ma v’è di più.
15.1. La superiore interpretazione del divieto trova storicamente conferma in Cass. n. 15843 del 2006, a termini della quale ‘non rientrano nel concetto di lite pendente, e non sono pertanto suscettibili di definizione agevolata ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le controversie aventi ad oggetto esclusivamente la liquidazione,
senza applicazione di sanzioni, di dichiarazioni integrative presentate dal contribuente in occasione di un precedente provvedimento di condono (nella specie, quello previsto dal decreto -legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516)’.
Tuttavia, subito in appresso, Cass. n. 15843 del 2006 -affrontando le questioni involte nel secondo spettro del provvedimento oggetto del presente giudizio, laddove esclude l’ulteriore condonabilità di liti ‘concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata’ – fa espressamente salva l’ipotesi in cui (‘a meno che’) ‘la controversia non investa l’interpretazione e la portata applicativa della domanda di condono originariamente presentata: in tal caso, infatti, non esaurendosi la lite nell’esatta determinazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata, oggetto della controversia non è esclusivamente l’attività vincolata volta alla mera applicazione della legge attraverso l’esecuzione di operazioni di calcolo sulla base degli importi dichiarati dal contribuente’.
16.1. Pertanto, non è ulteriormente condonabile la controversia che si esaurisce ‘nell’esatta determinazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata’; mentre in tale ‘genus’ non è sussumibile, e dunque è condonabile, la controversia che ‘investa l’interpretazione e la portata applicativa della domanda di condono originariamente presentata’.
In verità, l’ambito RAGIONE_SOCIALE controversie ulteriormente condonabili è più ampio rispetto a quello tratteggiato da Cass. n. 15843 del 2006, siccome comprensivo, più in RAGIONE_SOCIALE, di ‘una seconda controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all’applicazione della normativa di condono’.
Questa espressione è tratta dalla già menzionata Cass. n. 8591 del 2006, a termini della cui motivazione (par. 2.4, pp. 9 e 10), ‘ove
successivamente al precedente condono insorga una seconda controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all’applicazione della normativa di condono, si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 16, co. 3, lett. a), l. 27 -12 -2002 n. 289′.
18.1. La fattispecie su cui è intervenuta la pronuncia in disamina è particolarmente significativa al cospetto del presente giudizio, giacché (cfr. sinteticamente Rv. 590972 -01), ‘nel corso del giudizio relativo all’impugnazione di un avviso di rettifica e di irrogazione di sanzione in materia di IVA, il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa per la definizione della controversia ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la cui idoneità era stata peraltro contestata dall’amministrazione finanziaria, onde il contribuente aveva successivamente proposto ulteriore istanza di definizione a norma dell’art. 16 della sopravvenuta legge n. 289 del 2002: istanza che la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto ammissibile sulla base del principio in massima’).
19. Cass. n. 8591 del 2006 richiama adesivamente Cass. n. 20785 del 2005, che già aveva avuto modo di affermare il principio per cui ‘non è ammissibile, di regola, l’applicabilità di un condono ad una controversia concernente una cartella di pagamento relativa ad un precedente condono, in quanto la lite fiscale viene definita mediante l’applicazione del provvedimento di condono e non può esserlo una seconda volta. Ciò non toglie però che in un momento successivo possa insorgere una nuova controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all’applicazione della normativa di condono oppure all’interpretazione o alla valutazione della dichiarazione integrativa. In tal caso, pertanto, si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289’.
19.1. In particolare, nella motivazione di Cass. n. 20785 del 2005 che illumina sulla fattispecie, non dissimile da quella vertita nel presente giudizio – si legge (par. 4, pp. 6 e 7) che ben
«in un momento successivo insorgere una nuova controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all’applicazione della normativa di condono oppure all’interpretazione o alla valutazione della dichiarazione integrativa.
È quanto si è verificato, appunto, nel caso di specie.
La contribuente ha impugnato, infatti, la cartella di pagamento emessa dall’ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione di rettifica ritenendo che quest’ultima potesse valere soltanto come dichiarazione integrativa semplice e non come istanza di definizione automatica.
In questo caso, dunque, la richiesta di applicazione del condono precedente ha innescato una nuova controversia effettiva, e non meramente formale.
Quella attuale, in realtà, non è più la lite originaria che aveva come oggetto l’imposizione in sé (e che -come è pacifico -è stata effettivamente condonata e non potrebbe esserlo una seconda volta), ma una nuova controversia, con oggetto diverso, relativa all’applicazione del precedente condono ed all’efficacia, anche alla luce dell’interpretazione del comportamento tenuto nella circostanza dalla contribuente, da attribuire alla dichiarazione integrativa allora presentata.
Proprio perché effettiva, l’attuale controversia era astrattamente suscettibile di fruire di un nuovo provvedimento di definizione agevolata, e di conseguenza i termini di impugnazione erano sospesi ai sensi dei già citato art. 16, e, come conseguenza ulteriore, il ricorso per Cassazione deve ritenersi tempestivo».
20. In sintesi, unendo i portati di Cass. n. 8591 del 2006 a Cass. n. 20785 del 2005, pare al Collegio di poter concludere (senza con ciò disconoscere la perdurante attualità dell’insegnamento di Cass. nn. 1317 e 14993 del 2018, tuttavia applicabile al solo caso di condono su condono in senso, per così dire, proprio e stretto, come ‘supra’ delineato) che,
qualora, successivamente a condono, insorga una seconda controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all’applicazione della normativa condonistica, anche con riguardo alla presentazione di un’istanza di condono la cui idoneità sia stata contestata dall’A.F., si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022, che non incorre nel divieto di condono di condono, in quanto essa non è più la lite originaria che aveva come oggetto l’imposizione in sé (e che è stata effettivamente condonata e non potrebbe esserlo una seconda volta), ma una nuova controversia, con oggetto diverso, sul precedente condono e l’efficacia, ai fini del suo perfezionamento, del comportamento del contribuente.
21. Tornando al caso di specie, il provvedimento di diniego del 9 novembre 2023 va finanche dichiaratamente in contraria direzione rispetto ai superiori insegnamenti: in specie – laddove, dopo aver senza attinenza richiamato Cass. n. 1317 del 2018, assume la non definibilità di liti ‘concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata’ – obnubila che l’originario ricorso (fondato o meno che fosse) della contribuente avverso il diniego di condono previsto dall’art. 12 l. n. 289 del 2002 – su cui è andato innestandosi, nel corso del giudizio di cassazione, l’ulteriore ricorso (ossia il primo successivo) avverso il diniego di condono previsto dall’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 – non atteneva più (per recuperare le parole di Cass. n. 20785 del 2005) all”imposizione in sé’, condonata ‘a monte’ e non più condonabile, ma ad un ‘oggetto diverso’, riguardante l’efficacia o meno del primo condono ex art. 12 l. n. 289 del 2002, in rapporto al comportamento della contribuente ed altresì, parallelamente, a quello dell’Amministrazione: oggetto che viepiù – per effetto del suddetto primo ricorso successivo -si è arricchito in cassazione, determinando un allargamento (ma sempre sulla medesima china concettuale) del ‘thema disputandum’, in rapporto alle ragioni del
diniego di condono ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 paventate dall’Amministrazione ed avversate dalla contribuente.
Acclarato ciò, la contribuente, in allegato alla nota del 15 maggio 2023, deposita mod. F24 dei pagamenti, con riferimento ai quali nulla l’RAGIONE_SOCIALE osserva.
Il secondo ricorso successivo della contribuente, quello avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex lege n. 197 del 2022, va pertanto accolto.
22.1. Il primo ricorso successivo della contribuente resta conseguentemente assorbito.
22.1. Ulteriormente -divenuto indelibabile, per inammissibilità conseguente a sopravvenuto difetto di interesse, l’unico motivo del ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2929/39/16 della CTR del Lazio per denunciata ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 289/2002 e dell’art. 10 comma 2 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cpc’ – il relativo giudizio deve essere dichiarato estinto.
Resta da regolare le spese.
23.1. La causa di estinzione del giudizio principale impone che esse, per legge, restino a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno sostenute.
23.2. Quanto ai ricorsi successivi, avuto riguardo, oltreché all’esito del primo ed al difetto di attività processuale dell’RAGIONE_SOCIALE a fronte sia del primo che del secondo, all’estrema particolarità, nel complesso, della fattispecie ed alla difficoltà nella ricostruzione storico -sistematica della giurisprudenza, ricorrono ad avviso del Collegio fondate ragioni per l’integrale compensazione.
In integrale accoglimento del secondo ricorso successivo di RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art 1 l. n. 197 del 2022 della Direzione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 9 novembre 2023, per l’effetto ritenuti l’assorbimento del primo ricorso successivo della medesima avverso i provvedimenti di detta D.P. di diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 dell’8 gennaio 2020 e di rigetto dell’istanza di revisione in auto tutela del 18 febbraio 2020 e la sopravvenuta inammissibilità del ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2929/39/16 della CTR del Lazio, dichiara estinto il giudizio.
Pone le spese di lite in riferimento al ricorso principale definitivamente a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Compensa le spese di lite in riferimento ai ricorsi successivi.
Così deciso a Roma, lì 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME