Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29798 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29798 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29049/2017 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Catania, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, n. 3670/2016 depositata il 24/10/2016.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che:
NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, socia della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 1997, ha accolto l’appello dell’Ufficio.
La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del contribuente, in relazione alla impugnazione dell’accertamento ai fini Irpef dei redditi di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, per effetto del condono effettuato dalla società, preso atto che gli anche gli altri soci e coeredi avevano definito per condono gli accertamenti, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere RAGIONE_SOCIALE relative cause.
La CTR, valutata l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio, ritenendo irrilevante la mancata specifica impugnazione sulla validità del condono, ha riformato la sentenza di primo grado – che aveva erroneamente dichiarato la cessata materia del contendere nei confronti del socio per effetto del condono effettuato dalla societànon avendo la de cuius di cui il contribuente era erede, presentato alcuna domanda di definizione della propria posizione personale ai fini Irpef. Pertanto, preso atto che la società ha una propria soggettività tributaria autonoma al pari dei singoli soci, ha statuito che il condono effettuato dalla società non giova ai soci che non abbiano presentato apposita istanza – come gli altri soci che avevano presentato, a differenza del ricorrente, domanda di condono- riformando la sentenza di primo grado.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato successiva istanza.
Considerato che:
Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la qualità di erede di NOME COGNOME oltre che dal ricorrente era rivestita anche da NOME COGNOME e NOME COGNOME, per cui l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato collettivamente e impersonalmente a tutti gli eredi. Tale omissione determina la nullità ab imis del rapporto processuale, rilevabile d’ufficio, trattandosi di litisconsorzio necessario fra società e soci (richiama Cass. 7439/2014).
Col secondo motivo (rubricato come terzo) si deduce violazione dell’art. 57 d.lgs. 546 1992 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio sulla violazione della normativa in materia di condono, l. 289/2002, trattandosi di domanda nuova in appello, avendo l’RAGIONE_SOCIALE contestato solo la presunta tardività del ricorso, concludendo per la sua inammissibilità.
Rilevato che
Con istanza del 7 aprile 2023, dep. 11/04/2023, il ricorrente, intendendo valutare la possibilità di aderire all’istituto di cui all’art. 1 comma 186 della L. n. 197/2022, ricorrendone i presupposti, ha chiesto che venga disposta la sospensione del processo.
P.Q.M.
Sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ex art. 1 comma 197, l. 197/2022.
Roma, 27 aprile 2023