Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21199/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, con domicilio digitale eletto in secondo grado presso il AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-intimato –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 4095/14/2015, depositata in data 15/7/2015; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025;
Fatti di causa
Con separati avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 1985 e 1986 , notificati in data 12/11/1991, l’Ufficio distrettuale RAGIONE_SOCIALE imposte dirette di Tivoli, in seguito alla rettifica effettuata in capo alla società di fatto RAGIONE_SOCIALE NOME, rettificò anche i redditi nei confronti di NOME COGNOME, socio della detta società al 50%.
La società definì i detti avvisi in base al condono ex art. 16 della l. n. 289 del 2002.
Inoltre, gli avvisi relativi al 1985 e al 1986 emessi nei confronti dell’altro socio, NOME COGNOME, che deteneva il 50% RAGIONE_SOCIALE quote, erano stati anch’essi definiti a mezzo del condono ex l. n. 413 del 1991.
NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ), che scelse di non avvalersi dei condoni, impugnò l’avviso di accertamento a lui notificato dinanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse in parte il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE, su appello dell’Ufficio, confermò la sentenza di primo grado.
Detta sentenza della C.T.R. fu cassata da questa Suprema Corte per violazione del litisconsorzio necessario tra soci e società.
Riassunto il giudizio dinanzi alla C.T.P. di Roma, quest’ultima accolse il ricorso del contribuente sulla base della considerazione che il condono perfezionato dalla società spiegava effetti anche nei confronti di lui. La sentenza fu confermata dalla RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE, su appello dell’ufficio.
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Il contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec presso il domicilio digitale eletto in secondo grado, è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 289/2002 e dell’art. 5 Tuir, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la pretesa Irpef verso il contribuente debba essere rideterminata sulla base dell’imponibile societario risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale ex art. 16 della legge n. 289 del 2002.
Peraltro, osserva l’RAGIONE_SOCIALE, il condono perfezionato dalla società di fatto con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE non può avere effetti con riguardo all’Irpef pretesa nei confronti dell’odierno contribuente.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, recentemente, ha ribadito che l’estinzione del giudizio avverso l’avviso di accertamento notificato alla società non si comunica al diverso giudizio avverso l’avviso di accertamento notificato al socio, poiché non si verte nel campo della solidarietà tributaria (Sez. T, Ordinanza n. 27743 del 25/10/2024, Rv. 672720 – 01).
Anche nella fattispecie di causa, infatti, si verte in tema di due imposte diverse, l’RAGIONE_SOCIALE , pretesa nei confronti della società, e l’Irpef, pretesa nei confronti del socio, sicché non può parlarsi di solidarietà tra la società e il socio.
2.La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.