Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
Oggetto: Tributi – IVA – Condono – Effetti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8933/2013 R.G. proposto da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la decisione della Commissione tributaria centrale – Sezione di Napoli n. 545/11/12, depositata il 13 febbraio 2012.
nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 29402/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 6548/05/22, depositata il 7 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decisione n. 545/11/12 del 13/02/2012 la Commissione tributaria centrale -Sezione di Napoli (di seguito CTC) dichiarava inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la decisione n. 126/01/96 della Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva accolto il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della decisione n. 555/07/93 della Commissione tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, che aveva dichiarato estinto il ricorso della società contribuente.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla società contribuente l’indebita detrazione di IVA con riferimento all’anno d’imposta DATA_NASCITA.
1.2. La CTC respingeva la domanda del contribuente evidenziando che PAC era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data
19/12/2001 ed aveva quale legale rappresentante NOME COGNOME, sicché il ricorso proposto era inammissibile.
Avverso la decisione della CTC AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo COGNOME), già socio della società estinta, presentava ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
Con ordinanza n. 20154 del 22/03/2021, questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione avverso il rigetto del ricorso per revocazione proposto nei confronti della sentenza n. 545/11/12 della CTC e rinviava a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio.
Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del 10/05/2023, questa Corte disponeva altro rinvio a nuovo ruolo in ragione della necessità di trattare congiuntamente anche il procedimento iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto l’impugnazione avverso la sentenza n. 6548/05/22 del 07/10/2022 della Corte di giustizia di secondo grado della Campania (di seguito CTG2), che aveva accolto la domanda di revocazione nei confronti della sentenza n. 545/11/12 della CTC e confermato la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE n. 555 del 1993.
Per quanto ancora interessa, con la menzionata sentenza n. 6548/05/22, la CTG2, in fase rescissoria, evidenziava che: a) il condono previsto dagli artt. 49 e 52 della l. 30/12/1991, n. 413 era applicabile a PAC in ragione della eliminazione degli effetti della indebita detrazione; b) invero, come evidenziato dalla sentenza n. 142/31/98 della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) , l’imposta era stata già assolta dalla cedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) ne conseguiva la revoca della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE n. 126/01/96 e la conferma della sentenza
della Commissione tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE n. 555 del 1993, la quale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuto condono.
Avverso la menzionata sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
COGNOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 29402/2022 R.G. al procedimento n. 8933/2013 R.G. per evidenti ragioni di connessione.
Sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che, con sentenza n. 6548/05/22, la CTG2 ha disposto la revocazione della sentenza della CTC n. 545/11/12 impugnata nel procedimento n. 8933/2013 R.G.
2.1. Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto da COGNOME in detto procedimento in ragione del giudicato interno caduto sulla revocazione della sentenza impugnata, non oggetto di impugnazione da parte di AE nel procedimento n. 29402/2022 R.G.
Vanno a questo punto esaminati i motivi di ricorso proposti da RAGIONE_SOCIALE in tale ultimo procedimento.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 ritenuto che la sentenza n. 142/31/98 della CTR, intervenuta tra cedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Amministrazione finanziaria, faccia stato anche nei confronti del cessionario COGNOME.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CGT2 reso
motivazione apparente con riferimento al verificarsi RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dall’art. 52 della l. n. 413 del 1991.
3.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 49 e 52 della l. n. 413 del 1991, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 ritenuto erroneamente che sia stata integrata la condizione prevista dall’art. 52, comma 1, della l. n. 431 del 1991, non avendo il cessionario fornito la prova dell’eliminazione degli effetti dell’indebita detrazione, comprovando il versamento integrale dell’imposta da parte della cedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in realtà mai avvenuto.
I motivi, che possono essere complessivamente esaminati, vanno disattesi.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, il condono effettuato sulla base della legge n. 413 del 1991 è inefficace ove il contribuente non elimini, ai sensi dell’art. 52 della legge anzi citata, gli effetti RAGIONE_SOCIALE detrazioni risultate indebite (Cass. n. 1181 del 27/01/2001; Cass. n. 6341 del 03/05/2002).
4.2. Nel caso di specie, la CGT2, partendo dal presupposto di fatto, ricavato dalla sentenza n. 142/31/98 della CTR, intervenuta tra la cedente RAGIONE_SOCIALE e l’Amministrazione finanziaria, secondo il quale la società cedente abbia regolarmente versato l’IVA afferente alle fatture emesse per le operazioni (parzialmente) inesistenti contestate, ha ritenuto che PAC, quale cessionaria, avrebbe legittimamente aderito al condono, essendo stati eliminati, con il versamento dell’IVA da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, gli effetti pregiudizievoli conseguenti all’indebita detrazione.
4.3. Tale statuizione resiste alla prima censura, in quanto l’affermazione per la quale la sentenza della CTR farebbe stato con
riguardo a tale accertamento non è adoperata in senso tecnicogiuridico: la CGT2 non vuole affermare che detta sentenza costituisce giudicato sostanziale tra le parti, ma trae unicamente da detta sentenza il convincimento che RAGIONE_SOCIALE abbia versato integralmente l’IVA concernente le fatture emesse nei confronti di PAC.
4.3.1. Dalla superiore circostanza, di natura fattuale, la CGT2 trae l’ulteriore convincimento che gli effetti pregiudizievoli della indebita detrazione operata da PAC non si siano verificati per l’Erario, essendo l’operazione sostanzialmente neutra ( RAGIONE_SOCIALE ha versato quanto PAC ha detratto), sicché PAC legittimamente avrebbe aderito al condono.
4.4. Trattasi di motivazione niente affatto apparente (con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso), che non può essere messa in discussione dalla proposizione della censura di violazione di legge formulata con il terzo motivo, la quale è inammissibile: sia perché impinge nel merito della decisione assunta dalla CGT2, proponendo un’interpretazione della sentenza n. 142/31/98 diversa da quella fatta propria dalla sentenza impugnata (l’IVA non è stata versata da RAGIONE_SOCIALE), sia perché fonda tale interpretazione su di una sentenza che non trascrive integralmente né allega (con conseguente difetto di specificità).
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al procedimento n. 8933/2013 R.G. e va rigettato il ricorso con riferimento al procedimento n. 29402/2022 R.G.
5.1. Tenuto conto del complessivo esito della lite e della peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese concernenti il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al procedimento n. 8933/2013 R.G. e rigetta il ricorso con riferimento al procedimento n. 29402/2022 R.G.; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei procedimenti riuniti.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2024