Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4516 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4516 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3575/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
e contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE – SEZ.ST. MESSINA n. 2460/02/16 depositata il 22/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2460/02/16 del 22/06/2016, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE – Sezione staccata di Messina (di seguito CTR/CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 428/12/07 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) per IVA relativa agli anni d’imposta 2002 e 2003.
1.1. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) il condono ex art. 9 bis della l. 27 dicembre 2002, n. 289 si perfezionava solo a seguito del pagamento integrale di quanto dovuto nei termini previsti dalla legge; b) il ritardato pagamento della seconda rata aveva, pertanto, determinato la decadenza della società contribuente dal beneficio, senza che fosse necessario comunicare un motivato provvedimento di rigetto del condono, essendo sufficiente la notificazione della cartella di pagamento, che equivaleva e assorbiva la volontà dell’Amministrazione finanziaria; c) COGNOME non aveva fornito, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, alcuna prova dell’avvenuta integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie condonistica
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa o carente motivazione della sentenza impugnata in violazione o falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevante la questione concernente la motivazione della cartella di pagamento con l’indicazione
RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno comportato il rigetto della domanda di condono e, in ogni caso, l’indicazione dello scomputo RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte dalla società contribuente. In buona sostanza, la ricorrente si duole della violazione del principio del contraddittorio, per non avere preventivamente ricevuto l’avviso bonario/provvedimento di diniego in ordine alla domanda di condono, in assenza del quale la cartella avrebbe dovuto essere debitamente motivata.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, evidenziandosi sostanzialmente la medesima censura di cui al primo motivo, ma sotto il profilo della violazione di legge.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la quale avrebbe, da un lato, escluso che l’Ufficio debba procedere ad attività di liquidazione di un’imposta già dichiarata dal contribuente e, dall’altro, ritenuto la correttezza di una liquidazione fatta a seguito di controllo automatizzato come se non fosse stata presentata la domanda di condono.
I tre motivi, vertendo su questioni connesse, possono essere congiuntamente esaminati e, al di là di profili di inammissibilità, pure sussistenti soprattutto con riferimento al primo e al terzo motivo, sono complessivamente infondati.
2.1. Va prima di tutto evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla sentenza impugnata, « Il condono previsto dall’art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, che consente di definire gli omessi e tardivi versamenti RAGIONE_SOCIALE imposte e RAGIONE_SOCIALE ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale
come, invece, deve ritenersi per le fattispecie di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge su richiamata, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario; pertanto, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività liquidatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 della norma di riferimento, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si perde la possibilità di avvalersi della definizione anticipata » (così, da ultimo, Cass. n. 29062 del 06/10/2022).
2.1.1. La disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata contemplate dalla stessa legge, nella parte in cui non si prevede il perfezionamento della definizione agevolata con la presentazione dell’istanza di condono ed il versamento della prima rata, non presenta profili di incostituzionalità, stante la diversità RAGIONE_SOCIALE fattispecie poste a confronto e l’eccezionalità RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di condono per loro natura insuscettibili di applicazione analogica (Cass. n. 28362 del 07/11/2018).
2.1.2. In ogni caso, con specifico riferimento all’IVA, la disposizione in parola va disapplicata a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione
RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale, poiché anche tale forma di condono cd. clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della stessa l. n. 289 del 2002, è idonea a pregiudicare in modo significativo il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto (Cass. n. 19661 del 24/07/2018; Cass. n. 20435 del 26/09/2014).
2.2. Sotto diverso profilo, « qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa ex art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione finanziaria, né si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poiché questi, a norma dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono » (Cass. n. 15881 del 29/07/2016; conf. Cass. n. 19576 del 24/07/2018; Cass. n. 14878 del 20/07/2016; Cass. n. 7673 del 16/05/2012).
2.3. La sentenza impugnata si è pienamente conformata ai superiori principi di diritto, sicché non merita le censure proposte dal ricorrente.
2.3.1. La domanda di condono, riguardando l’IVA, era illegittima e non avrebbe potuto trovare applicazione e, in ogni caso, non è oggetto di contestazione che RAGIONE_SOCIALE si sia limitata a versare la prima rata, senza completare il pagamento di quanto dovuto.
2.3.2. Correttamente, pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha proceduto a recuperare l’IVA non versata dalla società contribuente ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario, nemmeno ai fini del contraddittorio (anche in ragione della illegittimità della procedura di condono, per come sopra evidenziato), un previo provvedimento di diniego del condono né alcuna specificazione di una pretesa ben conosciuta da RAGIONE_SOCIALE, che ha presentato la dichiarazione integrativa di cui all’art. 9 bis , comma 3, della l. n. 289 del 2002.
2.3.3. Infine, le contestazioni in ordine all’erronea quantificazione del dovuto e alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE somme versate restano del tutto generiche e, come tali, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 2.883.776,00. Nulla per le spese in favore di RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 18.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME