Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35453 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35453 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 3498/2015 proposto da:
Rabito NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di San AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 483/34/13, depositata in data 15 novembre 2013, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Rabito NOME aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione Iva presentata nel 2023, per l’anno di imposta 2002, procedendo al disconoscimento del credito Iva, scaturente dalla illegittima detrazione dell’imposta su operazioni di acquisto ritenute inesistenti e, con separato ricorso, la cartella di pagamento notificatale in data 26 novembre 2008, avendo l’Ufficio, nelle more, iscritto a ruolo la metà RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte accertate, con gli interessi.
La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, riuniti i ricorsi, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la cartella di pagamento e confermando l’ avviso di accertamento.
La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l’appello principale proposto dalla contribuente e ha accolto l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che:
-) l’atto impugnato risultava notificato a mani della contribuente in data 26 novembre 2007 e del rag. COGNOME in data 23 novembre 2007 e, pertanto, non si era verificata alcuna decadenza neppure rispetto al termine ordinario (31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva), senza dire che l’Ufficio aveva presentato denuncia penale per cui usufruiva del raddoppio dei termini per la notificazione dell’accertamento ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972;
-) la circostanza che la contribuente aveva definito per condono, ai sensi della legge n. 289 del 2002, l’anno di imposta 2002 non comportava la preclusione per l’Ufficio del potere di verificare ed eventualmente contestare la effettiva sussistenza dei requisiti per il credito iva portato in detrazione, né la contribuente aveva dato la prova dell’inerenza tra l’imposta pagata a monte e le successive operazioni attive imponibili o assimilate;
-) non sussisteva il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE, posto che il concessionario era incaricato della riscossione della pretesa di cui l’ente era titolare e la cartella era impugnabile per vizi propri e tanto contrassegnava l’autonomia RAGIONE_SOCIALE due sfere giuridiche, con la conseguenza che il concessionario in quanto autore/responsabile del procedimento di riscossione, era l’unico legittimato passivo riguardo tutti i vizi del medesimo.
Rabito NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a undici motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resistono con rispettivi controricorsi.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce l’omessa, violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73 e 137, 148 e 156 cod. proc. civ. in materia di notifica dell’atto e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,
in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 e 5, cod. proc. civ.. Nessuna RAGIONE_SOCIALE sentenze aveva mai valutato la contestazione fatta dal contribuente, sin dall’inizio, della validità e della esistenza della notifica. La Commissione tributaria regionale non aveva esaminato la contestazione e senza motivazione aveva dato per valida la notifica solamente in quanto effettuata due volte. La sentenza impugnata era, dunque, priva di valida motivazione ed incompleta, infondata nei fatti ed illegittima.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 5 luglio 2022, n. 21302).
1.3 Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha affermato, peraltro con un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, che l’atto impugnato era stato effettivamente notificato a mani della contribuente in data 26 novembre 2007 e del rag. COGNOME in data 23 novembre 2007.
1.4 R
Il secondo mezzo deduce l’omessa e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/72 e 137, 148 e 156 cod. proc. civ. in materia di notifica dell’atto e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.. Era stato eccepito
il difetto di notifica dell’atto impugnato ed era stato evidenziato che detto atto non aveva raggiunto il suo scopo in quanto la notifica era mancante di tutti i requisiti di legge ed in ogni caso non era pervenuto alla ricorrente prima del 22 gennaio 2008 , quando già l’atto aveva incontrato la decadenza del potere di accertamento ex art. 57, comma primo, d.P.R. n. 633 del 1972. Erano stati pure fatti notare i rilevanti vizi comuni ad entrambe le notifiche dell’atto e specificamente l’omissione della certi ficazione dell’eseguita consegna mediante relazione datata e sottoscritta da un messo previsto dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tutto ciò era stato prontamente rilevato ed eccepito nel giudizio di primo e secondo grado ma la Commissione tributaria regionale non ne aveva tenuto conto e aveva considerato i vizi della notifica come semplici irregolarità. La sentenza impugnata era illegittima per la mancata disamina del citato art. 57, la cui corretta applicazione portava alla nullità assoluta dell’atto impugnato.
2.1 Il motivo è, innanzi tutto, inammissibile in relazione al profilo di censura riguardante il difetto di notifica per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti di rilievo del giudizio di primo e secondo grado, necessari al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte; la mancata trascrizione, nell’odierno ricorso, RAGIONE_SOCIALE specifico contenuto di tali atti, infatti, impedisce la necessaria verifica dell’astratta idoneità dei motivi di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico della ritenuta validità della notifica de ll’atto impugnato .
2.2 Il motivo è pure inammissibile nella parte in cui censura la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto che non si fosse verificata alcuna decadenza sulla base di una duplice ragione del decidere: 1) l’atto impugnato risultava notificato a mani della contribuente in data 26 novembre 2007 e del rag. COGNOME in data 23 novembre 2007 e, pertanto, non si era
verificata alcuna decadenza neppure rispetto al termine ordinario (31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione iva); 2) l’Ufficio aveva presentato denuncia penale per cui usufruiva del raddoppio dei termini per la notificazione dell’accertamento ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972..
2.3 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
2.4 . Poiché la seconda affermazione che, integra un’autonoma ratio decidendi ed è idonea a sorreggere di per sé sola la decisione sul punto, non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione, ne deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che la ricorrente non ha interesse a dolersi del profilo qui impugnato, poiché, quand’anche se ne riscontrasse la fondatezza, l’impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all’affermazione non censurata.
Il terzo mezzo deduce la violazione e la mancata applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nonché degli artt. 21 septies ed octies della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale non aveva esaminato i fatti e le eccezioni dedotte dalla contribuente con riferimento alla disamina del citato art. 12, la cui corretta applicazione portava alla nullità assoluta dell’atto impugnato. In particolare, il mancato rispetto del termine di decadenza dei sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212
del 2000, la presenza del solo verbale di accesso e la mancanza del verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni e l’omessa motivazione sui motivi d’urgenza che avrebbero giustificato l’emissione dell’avviso di accertamento prima del termine di 60 gg di decadenza.
3.1 Il motivo è infondato , dovendosi rilevare che l’accesso mirato all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE fatture effettuato presso il depositario RAGIONE_SOCIALE scritture contabili è stato eseguito in data 7 agosto 2007 (pag. 2 del ricorso per cassazione), il processo verbale di constatazione, (sottoscritto dal depositario) è del 7 agosto 2007 (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione), mentre l’avviso di accertamento è stato notificato alla contribuente in data 26 novembre 2007 e al rag. COGNOME in data 23 novembre 2007. Non sussiste, dunque, la violazione del periodo sospensivo di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALE censure formulate in relazione al requisito dell’urgenza e alla mancata redazione di un processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni da parte degli organi di controllo.
3.2 Mette conto rilevare, in ogni caso, anche sotto altro profilo, che questa Corte, pure di recente, ha affermato, in tema di diniego di rimborso per IVA (ma con un principio applicabile anche alla fattispecie in esame), che sussiste l’obbligo generalizzato del contraddittorio endo-procedimentale ex art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 per i c.d. «tributi armonizzati» anche quando detto accertamento non sia preceduto da una verifica e da un accesso, ma soltanto da una richiesta di documenti da parte dell’amministrazione finanziaria, poiché si tratta di un accertamento della pretesa tributaria in grado di produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente, sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l’amministrazione finanziaria (Cass., 19 ottobre 2021, n. 2883) e che, fermo restando i superiori principi, il contribuente ha, in ogni caso,
l’onere di provare che l’osservanza del contraddittorio endoprocedimentale « avrebbe potuto comportare un risultato diverso » del procedimento impositivo, nel senso che l’effetto della nullità dell’accertamento si verifichi allorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali. Più in particolare, è stato affermato che, in relazione ai tributi «armonizzati», affinché il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone RAGIONE_SOCIALE di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento RAGIONE_SOCIALE strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto (Cass., 4 maggio 2021, n. 11589; Cass., 27 maggio 2021, n. 14723; Cass., 1 aprile 2022, n. 10564).
4. Il quarto mezzo deduce la violazione e la mancata applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sul condono Iva. La Commissione tributaria regionale non aveva esaminato il citato art. 10 con grave violazione dei principi procedurali, quali quello della completezza ex art 112 cod. proc. civ. e della motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze ed art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992. La sentenza impugnata era,
pertanto, illegittima, oltre che errata ed incompleta su un punto decisivo e, quindi, andava cassata.
Il quinto mezzo deduce l’omessa motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e 5, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato invalido il condono Iva per acclarare crediti Iva, ma distinguendo con il condono ai fini dei debiti Iva, non aveva inteso applicare il principio dell’affidamento e neppure quello della estinzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Le sanzioni erano illegittime per estinzione in forza dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ma i giudici di secondo grado non aveva esaminato l’eccezione violando l’art. 112 cod. proc. civ. e l’art. 10, comma 11, della legge n. 212 del 2000.
5.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono infondati.
5.2 La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’Erario può sempre accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, esclusivamente il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco (Cass., Sez. U., 6 luglio 2017, n. 16692; Cass., 30 settembre 2020, n. 20829, in motivazione).
5.3 Anche il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della ridetta legge n. 289 del 2002, ha affermato che « il condono non influisce di per sé sull’ammontare RAGIONE_SOCIALE somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata » (Corte Cost., 27 luglio 2005, n. 340, richiamata anche dai giudici di secondo grado).
5.4 In tema di condono fiscale, dunque, la previsione dell’art. 9, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito. Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell’Iva e l’ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, né gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio (Cass., 13 novembre 2020, n. 25719).
5.5 I motivi, peraltro, si pongono in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui « in tema di condono fiscale, l’art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui consente la definizione in via agevolata RAGIONE_SOCIALE violazioni in materia di IVA , va disapplicato perché in contrasto con gli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relativamente all’IVA, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06 » (Cass., 4 maggio 2021, n. 11589; Cass., 29 novembre 2017, n. 28586; Cass., 27 luglio 2012, n. 13505; Cass., Sez. U., 17 febbraio 2010, nn. 3674 e 3676).
Il sesto mezzo deduce il mancato esame e il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, dell’art. 52, comma undicesimo, e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e preclusione agli
accessi ex art. 9, comma tredicesimo, della legge n. 282/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.. Era pacifico che l’Ufficio, in sede di accesso, si era rivolto direttamente ed esclusivamente al depositario RAGIONE_SOCIALE scritture contabili che era ed è privo di potere di rappresentanza e ciò senza che il contribuente avesse prima esibito la sua dichiarazione di possesso RAGIONE_SOCIALE scritture contabili di cui è stato causa l’accertamento. La sentenza impegnata non aveva esaminato l’eccezione ma si era concentrata sul fatto che il condono non consolidava per nulla i crediti Iva e che era onere del contribuente che chiedeva il rimborso d’imposta dimostrare tale credito. La sentenza era infondata in fatto ed in diritto, in quanto l’accertamento non riguardava un diniego di rimborso, ma un disconoscimento di credito per presunta mancata esibizione di scritture contabili.
6.1 In disparte il difetto di autosufficienza della censura, il motivo è infondato, dovendosi richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui « In tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente o da chi lo rappresenta ai fini dell’art. 52, sesto comma, del, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l’Ente verificatore » (cfr. Cass., 4 novembre 2021, n. 31620).
7. Il settimo mezzo deduce il mancato esame e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, esistenza o meno di una verifica/controllo in data 7 agosto 2007. Inversione dell’onere della prova, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.. La motivazione della sentenza impugnata era stata assunta sulla base del fatto che il condono non consolidasse per nulla i crediti Iva e che era onere del contribuente che chiedeva il rimborso d’imposta dimostrare tale credito. Tale ultimo fatto presupposto non esisteva, in
quanto, nella fattispecie nessuna richiesta era stata fatta dall’Ufficio al contribuente che nulla poteva esibire; nell’anno 2002 nessun rimborso era stato chiesto dalla ricorrente e, dunque, non si poteva chiedere alcun onere di prova alla stessa, con omessa applicazione dell’art. 2697 cod. civ..
7.1 Il motivo è infondato.
7.2 Nel caso in esame, l’Ufficio, con l’avviso di accertamento avente ad oggetto il MoRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO 2003, relativo alla dichiarazione Iva anno 2002, ha disconosciuto il credito Iva, in quanto la contribuente aveva indebitamente utilizzato il credito d’imposta, relativo ad operazioni inesistenti, portandolo in detrazione e riportandolo anche negli anni successivi (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 2 del controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
7.3 Con specifico riferimento all’ipotesi, di cui alla presente controversia, in cui l’amministrazione finanziaria contesta l’inesistenza di operazioni assunte a presupposto della detraibilità della relativa imposta, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l ‘amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
7.4 Più in particolare, la dimostrazione a carico dell’amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state
emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza RAGIONE_SOCIALE indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione. Infatti, nell’ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dalle sopra indicate previsioni normative, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice. Assolto in tal guisa l’onere della prova incombente sull’amministrazione finanziaria, grava poi sul contribuente la dimostrazione dell’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio; solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall’art. 2697, comma secondo, cod. civ. (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628).
7.5 Non sussiste, dunque, la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., che si configura quando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l ‘onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769).
8. L’ottavo mezzo deduce la falsa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; difetto di motivazione ed incomprensibilità dell’iscrizione a ruolo, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. La ricorrente aveva rilevato che in presenza di una iscrizione a ruolo con valori totalmente diversi da quelli
previsti dall’accertamento, non era riuscita a comprendere le modalità di determinazione dei valori reclamati con la cartella di pagamento, con la conseguente lesione dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Statuto e del diritto alla difesa e anche su questa eccezione la sentenza impugnata nulla aveva motivato.
8.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
8.2 Ed invero, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento, la quale è atto amministrativo e non processuale, ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della la corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., 6 novembre 2019, n. 28570).
Il nono mezzo deduce, l’omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia, falsa applicazione degli artt. 137 e 148 cod. proc. civ. e art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e inesistenza della notifica della cartella, in relazione all’art. 360, pri mo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Pure su tale punto del ricorso non si era avuta alcuna disamina e risposta dalla Commissione tributaria regionale. L’appellante aveva eletto domicilio speciale per le notifiche degli atti tributari ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73 presso un domiciliatario, con atto inserito nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2006 e detto indirizzo, per espresso richiamo dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73, era pure valido per le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, oltre ad avere carattere vincolante per la notifica di tutti gli atti tributari. La sentenza impugnata era incompleta e non aveva motivato sull’eccezione; era totalmente illegittima nella inversione dell’onere della prova, la cui corretta applicazione portava alla nullità assoluta della notifica della cartella impugnata.
9.1 Anche questo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
9.2 In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., 30 novembre 2018, n. 31038).
Il decimo mezzo deduce l’omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della controversia, omessa motivazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 148 cod. proc. civ., inesistenza della copia della cartella, in relazione all’art. 360, comma primo, nn . 3 e 5, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era incompleta e non aveva motivato sull’eccezione ed era totalmente illegittima nell ‘ inversione dell’onere della prova, la cui corretta applicazione portava alla nullità assoluta dell’atto impugnato.
10.1 Pure il decimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, sotto il duplice profilo che non sono stati riportati i contenuti degli atti del giudizio di merito con i quali la richiamata eccezione è stata sollevata e non sono stati trascritti i contenuti della cartella di pagamento e della copia della stessa, con specifico riferimento alla dichiarata conformità dei due documenti.
10.2 Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, questa Corte ha affermato che « In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica » (Cass., 21 luglio 2021, n. NUMERO_DOCUMENTO).
L’undicesimo mezzo deduce l’erronea e falsa applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell’art. 93 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’addebito RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio era illegittimo e infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata si ricavava che era stato effettuato l’addebito RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio nei confronti della ricorrente, ma tale statuizione non era stata riportata nel dispositivo finale. La somma di tali spese era stata, quindi, determinata senza alcun parametro o motivazione, mentre non si era tenuto in alcun conto della complessità della normativa da applicarsi in materia di condono e dei principi di affidamento ai fini dell’addebito RAGIONE_SOCIALE spese di legge. Si rilevava, inoltre, la illogicità del fatto e la illegittimità della determinazione dell’importo. La statuizione era, dunque, illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 citato.
11.1 Il motivo è infondato.
11.2 Ed invero, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del «dictum» giudiziale (Cass., 18 ottobre 2017, n. 24600).
11.3 Inoltre, il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass., 17 ottobre 2018, n. 26074).
11.4 Anche di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il mancato regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali è emendabile con l’impugnazione e non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287e ss cod. proc. civ.
soltanto quando non sussiste alcuna statuizione sulle spese processuali sia nel dispositivo, che nella motivazione (Cass., Sez. U., 6 luglio 2023, n. 19137).
11.5 Nel caso in esame, invece, i giudici di secondo grado hanno correttamente statuito sulle spese processuali nella parte motiva della sentenza e non anche nella parte dispositiva.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalle parti controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente in euro 5.600,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e, in favore della RAGIONE_SOCIALE, in euro 5.600.00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 4 ottobre 2023.