Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 751 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2479/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME del foro di Firenze e NOME COGNOME del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO.
– resistente –
Cart. Pag. IRES altro 2001, 2002, 2003
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Firenze, INDIRIZZO.
-resistente -n.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. TOSCANA 67/13/2013, depositata in data 27 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 28/12/2010 e 14/02/2011 la società contribuente presentava distinti ricorsi alla C.t.p. di Firenze avverso le cartelle di pagamento nn. 04120100050828572 e 04120100087225237000, relative agli anni di imposta 2001, 2002 e 2003 e scaturenti dalle liquidazioni automatizzate RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni 770 e MoRAGIONE_SOCIALE Unico presentate dalla stessa per le dette annualità. Le cartelle di pagamento recuperavano un importo complessivo di €183.711,72 che la società aveva indicato senza tuttavia versare. La detta società contribuente contestava le iscrizioni a ruolo sostenendo di aver aderito al condono previsto dall’art . 9-bis RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289, così rientrando nel piano di rateizzazione ivi previsto per i tributi omessi. La stessa, inoltre, riteneva perfezionata la sanatoria pur avendo corrisposto solo due rate, omettendo le restanti. Si costituivano in giudizio l’ufficio ed anche il concessionario RAGIONE_SOCIALEa riscossione. L’ufficio contestava tutto il dedotto dalla contribuente, mentre il secondo chiedeva una dichiarazione di carenza di legittimazione passiva data la natura meritale e non di legittimità RAGIONE_SOCIALE eccezioni sollevate dalla contribuente.
2. La C.t.p., riuniti i ricorsi per connessione, con sentenza n. 100/09/2011, depositata in data 09/06/2011, accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva del concessionario e convenendo sull’infondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni di controparte relative al perfezionamento del condono ex art. 9-bis legge n. 289 del 2002.
Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r RAGIONE_SOCIALEa Toscana, ove si costituiva anche la contribuente; tale Commissione, con sentenza n. 67/13/2013, depositata in data 27 maggio 2013, accoglieva il gravame RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, riformando l’operato del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Toscana, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
Sia il RAGIONE_SOCIALE che il concessionario RAGIONE_SOCIALEa riscossione, RAGIONE_SOCIALE, non si sono costituiti in giudizio, rimanendo intimati.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 163, primo comma, n. 3 e 164 cod. proc. civ. Omessa motivazione su una questione decisiva. Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (relativa alla supposta indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio) » la contribuente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE non ha dichiarato inammissibile l’appello per la sua indeterminatezza nonché per essere stata proposta una domanda improponibile perchè non dedotta nel corso del giudizio di primo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 9-bis legge 289 del 2002; 19, comma primo, lettera h, d.lgs. 26 ottobre 1992, n. 546 in riferimento alla circolare
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 36E del 2005; art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212 (per non avere l’ufficio notificato un provvedimento espresso di diniego)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la contribuente medesima non abbia assolto all’onere previsto dall’art. 9 bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002 omettendo di pagare per intero le somme derivanti dalle dichiarazioni integrative previste dal citato art. 9 bis e che, non essendosi concretizzato il condono, l’ufficio illegittimamente aveva emesso le nuove cartelle per l’intero importo, senza notificare alcun provvedimento di diniego.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa ap plicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in ordine all’art. 12 RAGIONE_SOCIALE disposizioni sulla legge in RAGIONE_SOCIALE ( art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto legittimo il rimborso di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 attraverso il quale l’ufficio finanziario ha di fatto recuperato uno sgravio erroneamente disposto.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dichiarato l’avvenuta decadenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio sia ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge definitoria n. 289/2002 sia agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del d.P.R. n. 602/73.
2. Preliminarmente va rilevata la carenza di legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALE‘intimato RAGIONE_SOCIALE, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali, sicché il ricorso RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente va esaminato unicamente riguardo alle altre parti che sono le titolari RAGIONE_SOCIALEa legitimatio ad causam (Cass. 30/12/2011, n. 30740; Cass. 11/04/2011, n. 8177).
Ancora, va disattesa l’eccezione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di inammissibilità per intempestività RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE atteso che risulta ex actis che la sentenza del 27 maggio 2013 è stata impugnata l’ultimo giorno utile con ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario il 13 gennaio 2014 con cronologico UNEP 613 come risulta dalla ricevuta meccanografica allegata al ricorso; il tutto presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO, a mani di NOME NOME, impiegata incaricata.
Di poi, Il primo motivo di ricorso, cioè quello con cui la contribuente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non abbia dichiarato inammissibile l’appello per la sua indeterminatezza nonché per essere stata proposta una domanda improponibile perché non spiegata nel corso del giudizio di primo grado è inammissibile.
Invero, i giudici di seconde cure hanno correttamente individuato che oggetto del devoluto appello atteneva pacificamente alla legittimità RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate in conseguenza del mancato assolvimento del cd. condono clemenziale di cui all’articolo 9 bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002; vieppiù che la questione in ordine alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa totale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.p. con conseguente annullamento ovvero RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa predetta con conseguente modifica non involge variazione del thema decidendum che è quello RAGIONE_SOCIALEa impugnativa RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali
impugnate dalla contribuente e recanti il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intero dovuto in conseguenza del mancato assolvimento del condono clemenziale.
Soccorre in proposito l’arresto giurisprudenziale secondo cui ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione dei giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità. (Cass. 29/09/2017, n. 22880).
Il secondo motivo è infondato.
Con esso, la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la contribuente medesima non abbia assolto all’onere previsto dall’art. 9 bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002 omettendo di pagare per intero le somme derivanti dalle dichiarazioni integrative previste dal citato art. 9 bis e che, non essendosi concretizzato il condono, l’ufficio illegittimamente aveva emesso le nuove cartelle per l’intero importo, senza notificare alcun provvedimento di diniego.
Deve farsi riferimento all’orientamento di questa Corte (Cass. 16/05/2012, n. 7673) secondo cui, in tema di condono fiscale, la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di condono, per un verso, non comporta decadenza alcuna a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, per altro verso, non si traduce in una violazione del diritto difesa del contribuente. Quest’ultimo resta, difatti, tutelato dalla facoltà, concessagli dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 3 1 dicembre 1992, n. 546 di proporre, in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale emessa per il recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non notificatogli. La notifica
stessa RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale – esprimendo il convincimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di considerare consolidata la pretesa tributaria, oggetto RAGIONE_SOCIALEa procedura di riscossione – equivale, per vero, a manifestazione implicita RAGIONE_SOCIALEa volontà di negare l’ammissione del contribuente al condono. Con la conseguenza che quest’ultimo ha l’onere di impugnare tale atto esecutivo, se intende contestare il diniego in questione.
Ne discende che, nel caso di specie, alcuna conseguenza, sul piano RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento notificata sarebbe potuta comunque conseguire alla presunta omissione o invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica del diniego di condono -quand’anche fosse stata effettivamente ravvisabile in concreto – nonché al dedotto mancato richiamo di tale atto nella cartella esattoriale, atteso che la notifica RAGIONE_SOCIALEa stessa cartella equivale, di per sè, ad implicito rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di condono, ed abilita il contribuente a spiegare le proprie difese anche avverso il diniego in parola.
4. Il terzo motivo è infondato.
Con esso, la contribuente lamenta l’error in iudicando ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo il rimborso di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 attraverso il quale l’ufficio finanziario ha di fatto recuperato uno sgravio erroneamente disposto.
Orbene, sebbene non si disconosce l’orientamento secondo cui in tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente successivamente alle modifiche introdotte dall’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv., con modif., in legge 31 luglio 2005, n. 156), che consente all’ufficio di recuperare le «somme erroneamente rimborsate» e gli «interessi eventualmente corrisposti», tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall’«esecuzione del rimborso», tenuto conto che la norma fa esclusivo riferimento al rimborso, e non allo sgravio, e
che i due istituti sono tra loro eterogenei, essendo l’uno un provvedimento in autotutela con effetto sull'” obligatio ” e l’altro un mero atto con effetto sulla ” solutio “, non essendo pertanto possibile estendere all’uno la disposizione letteralmente riferita all’altro, con la conseguenza che la diretta reiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, è consentita solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato, non implicante gli aspetti provvedimentali connaturati allo sgravio, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, dovendo rimuoversi un provvedimento di secondo grado (Cass. 27/09/2017, n. 22570), deve, peraltro, rilevarsi che si tratta di casi in cui l’accertamento è in corso. Nel caso di specie, invece, si tratta soltanto di prendere atto del pacifico inadempimento al condono da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente e RAGIONE_SOCIALEa ripresa di una riscossione del debito originario atteso che lo sgravio era stato utilizzato per paralizzare l’azione esecutiva in pendenza di condono. Pertanto, nella fattispecie in esame, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui la procedura per il recupero di rimborsi erroneamente effettuati dall’erario in favore del contribuente, prevista dall’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, trova applicazione non solo quando il rimborso erroneo sia stato richiesto dal contribuente, ma anche quando sia stato disposto d’ufficio, ed in questo caso a nulla rileva che il rimborso sia stato effettuato in pendenza di accertamento, ma non a seguito di condono non adempiuto. (Cass. 12/11/2007, n. 23464).
5. Il quarto motivo è fondato.
Con esso la contribuente lamenta l’error in iudicando ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dichiarato l’avvenuta decadenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio sia ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge definitoria n. 289/2002 sia agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del d.P.R. n. 602/73.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002, i contribuenti potevano definire i ritardati od omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate, ma ove i versamenti relativi a siffatto condono non abbiano condotto alla integrale definizione dei debiti risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate, il legislatore ha individuato il termine del 31/12/2008 per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento dei debiti d’imposta che non hanno formato oggetto di definizione (Cass. 06/10/2020, n. 21379; Cass. 08/02/2017, n. 3342).
Di poi, l’art. 37, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 284/2006, entrata in vigore il 4 luglio 2006, ha stabilito che “La notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e’ eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9-bis RAGIONE_SOCIALEa citata legge n. 289 del 2002′.
Con un noto arresto (Cass. 08/02/2017, n. 3342), questa Corte ha chiarito che il termine per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (relative, nella specie, all’iscrizio ne a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme dovute in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa liquidazione relativa a dichiarazione di condono ex art. 9-bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002 presentata nell’anno 2003 e RAGIONE_SOCIALEa liquidazione operata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’ anno 2004) già fissato dall’art. 1, comma 5 -bis, lett. b), del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla legge n. 156 del 2005, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione è stato differito ‘ ex lege ‘ al 31 dicembre 2008, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 44, del d.l. n. 223 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (e, quindi, prima
RAGIONE_SOCIALEa scadenza del predetto termine) e conv. dalla legge n. 248 del 2006, che ha stabilito con norma di carattere RAGIONE_SOCIALE, applicabile a tutti i rapporti pendenti, che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, così come di quelle relative alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 46 del 1999, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9-bis RAGIONE_SOCIALEa citata l. n. 289 del 2002, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.
Al riguardo, lo stesso articolo 15, comma 5, cit., stabilisce che “(…) per il recupero RAGIONE_SOCIALE somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento RAGIONE_SOCIALE somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali”. Chiarito, dunque, che per il recupero coattivo RAGIONE_SOCIALE somme dovute per il condono occorre procedere mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo, va evidenziato che l’art. 37, comma 44, del d.l. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006 (“norma di carattere RAGIONE_SOCIALE, applicabile a tutti i rapporti pendenti”, secondo Cass. n. 3342/2017), ha disposto tra l’altro che le cartelle di pagamento concernenti il recupero di somme iscritte a ruolo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31/12/2008.
Orbene, nel caso di specie è pacifico che le cartelle di pagamento sono state notificate nel 2010 e ciò perché la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE espressa a pg. 12 del controricorso e secondo cui l’ufficio finanziario aveva già tempestivamente iscritto a ruolo e notificate le cartelle di pagamento in data 20/05/2007
non è pertinente siccome, avendole successivamente sgravate, l’ effettiva attività di riscossione è quella successiva che non si è verificata entro il 31/12/2008.
6. In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, vanno rigettati i restanti, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, va decisa la controversia nel merito con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso proposto dal contribuente.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; quelle di merito vanno compensate per il complesso evolversi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dal contribuente.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alle spese processuali, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2022