Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23829 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 5257-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , p.i. P_IVA, RAGIONE_SOCIALE , p.i. P_IVA, RAGIONE_SOCIALE , p.i. P_IVA, RAGIONE_SOCIALE , p.i. P_IVA, RAGIONE_SOCIALE , p.i. P_IVA, RAGIONE_SOCIALE , p.i. P_IVA, RAGIONE_SOCIALE , p.i. P_IVA, RAGIONE_SOCIALE , p.i. P_IVA, ciascuna in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO Lattanzi, dal quale sono rappresentate e difese –
Ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 3254/67/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 13.07.2015;
Giochi e scommesse – PREU – Disciplina condoniale 2002 e 2003 – Configurabilità
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 15 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Alle società ricorrenti, oltre che ad altre società, tutte concessionarie per scommesse su gare ippiche e manifestazioni sportive, furono notificati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate di Mantova (poi estromessa dal giudizio), altrettanti avvisi d’accertamento, relativi a ll’imposta unica per le annualità 2000/2002 .
Contestando le contribuenti la quantificazione RAGIONE_SOCIALE pretese erariali per il mancato conteggio di versamenti, l’Amministrazione finanziaria rettificò in autotutela gli impor ti richiesti. Nelle more era intanto intervenuto l’art. 8, comma 2, l. 289 del 27 dicembre 2002, che prevedeva per i concessionari la possibilità di definire in misura agevolata le pendenze fiscali, ove l’accertamento non fosse già definitivo, con il pagamento del 30% del dovuto. Le società provvidero al versamento dell’importo agevolato , ma l’art. 5 ter della l. 2 febbraio 2003, n. 27, di conversione con modifiche del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, abrogò, con effetto retroattivo, la disciplina condoniale.
I concessionari eccepirono l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 ter, e la Commissione tributaria provinciale di Mantova sospese il giudizio, sollevando questione di legittimità costituzionale della norma abrogatrice.
Ancora nel 2003 il legislatore intese introdurre una nuova possibilità di disciplina agevolata, quanto alle scommesse ippiche con l’art. 8 del d.l. 24 giugno 2003, n. 147, convertito in l. 1 agosto 2003, n. 200, quanto a quelle sportive con l’art. 39, comm a 12 bis, l. n. 326 del 24 novembre 2003, di conversione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269. La Corte Costituzionale restituì gli atti al giudice AVV_NOTAIO, per verificare se alla luce della disciplina sopraggiunta la questione di costituzionalità del citato art. 5 ter fosse ancora rilevante.
Con l’art. 2, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, fu anche introdotta la possibilità di definire le liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289 del 2002.
I concessionari presentarono a questo punto istanze di definizione RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ai sensi dell’art. 16, tutte rigettate dall’Amministrazione finanziaria. Gli atti di diniego furono impugnati dinanzi al giudice tributario,
NUMERO_DOCUMENTO
che nei gradi di merito accolse le ragioni RAGIONE_SOCIALE società. La sentenza n. 39/63/2007 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, fu impugnata dall’Amministrazione finanziaria dinanzi alla Corte di cassazione, che con sentenza 22 febbraio 2012, n. 2598, accolse il ricorso, cassando la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, rigettando i ricorsi introduttivi RAGIONE_SOCIALE società.
Nelle more il giudizio per cui è causa era stato sospeso dalla commissione tributaria mantovana, sul presupposto che la lite pendente dinanzi alla Corte di cassazione fosse pregiudiziale alla risoluzione della presente controversia. Pertanto, all’esito della decisione di legittimità, il processo fu riassunto e la Commissione tributaria provinciale di Mantova respinse i ricorsi dei concessionari con sentenza n. 7/01/2014. L’appello avverso tale decisione fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 3254/67/2015.
Il giudice regionale, rimandando alle motivazioni della pronuncia di legittimità, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità proposta avverso l’art. 5 ter, abrogativo della disciplina di condono regolata dall’art. 8, comma 2, l. n. 28 9 del 2002. Ha quindi sostenuto che il regime condoniale previsto dall’art. 8 cit., così come affermato dalla sentenza 2598 del 2012 di questa Corte con riferimento all’art. 16 cit., era inapplicabile ai concessionari per scommesse, trattandosi di imposta gravata sullo scommettitore, e raccolta dal concessionario, che pertanto doveva solo versarla alla Stato, secondo procedure di calcolo automatizzato, diversamente ipotizzandosi l’appropriazione illegittima della medesima. Ha quindi ritenuto che per un vers o i cd. avvisi d’accertamento notificati alle società erano in sostanza dei meri avvisi di liquidazione; per altro verso che la disciplina introdotta con le leggi nn. 200 del 2003 e 326 del 2003, che consentivano il pagamento dell’intero tributo, rateizzat o in cinque rate, era l’unica forma per la definizione dei rapporti erariali. E poiché la maggior parte dei concessionari avevano già definito le proprie posizioni pagando in tutto o in parte il debito rateizzato, i ricorsi originari introdotti erano da ritenersi solo formalmente pendenti, così da doverne dichiarare cessata la materia del contendere nei loro confronti, condannando invece al pagamento dell’imposta ancora dovuta, oltre che RAGIONE_SOCIALE sanzioni, le società che non avevano inteso rateizzare.
I ricorrenti hanno censurato la decisione con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
All’esito dell’adunanza camerale del 15 febbraio 2024 la causa è stata riservata in decisione.
Considerato che
Con il primo motivo le ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., dell’art. 8, comma 2, l. 289 del 2003, dell’art. 5 ter del d.l. 282 del 2002, convertito in l. n. 27 del 2003, dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; la Commissione regionale avrebbe deciso la controversia ricorrendo esclusivamente alle statuizioni assunte dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2598 del 2012, che avrebbe assunto in questa controversia una indebita autorità di giudicato, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE questioni ulteriori che dovevano essere trattate nella presente controversia, e in particolare della applicabilità dell’art. 8, comma 2, della l. 289 del 2002, abrogato dall’art. 5 ter della l. n. 27 del 2003 ;
con il secondo motivo hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. del d.l. n. 147 del 2003, convertito in l. n. 200 del 2003, dell’art. 4, comma 194, l. n. 350 del 2003, dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazio ne all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la decisione impugnata sarebbe erronea laddove ha riconosciuto cessata la materia del contendere per quei ricorrenti che avevano aderito alle modalità di pagamento del dovuto mediante rateizzazione degli importi, perché, al contrario, l’opportunità di rateizzazione non escludeva che l’ammontare del dovuto dovesse ricondursi all’esito del contenzioso relativo alla quantificazione del debito fiscale; inoltre, non si era tenuto conto della portata dell’art. 8 della l. n. 289 del 2002 (abrogato dall’art. 5 ter cit.), che aveva consentito (o avrebbe consentito) di definire le controversie sull’ an ed il quantum del dovuto. Dunque, il giudice avrebbe errato nel ritenere che l’accesso alla rateizzazione avesse sos tituito il titolo del debito fiscale, così impedendo la contestazione del quantum ;
con il terzo motivo si sono dolute della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; il giudice regionale avrebbe erroneamente trascurato che con l’adesione alla definizione disciplinata dall’art. 8 comma 2, l. n. 289 del
2002 e la presentazione all’ufficio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative unitamente alle attestazioni dei versamenti , mai contestate dall’amministrazione finanziaria, le pendenze tributarie oggetto degli atti impositivi erano state definite, con conseguente cessazione di ogni materia del contendere. Si trattava pertanto di una questione preliminare, che superava ogni controversia afferente il ruolo e gli effetti della rateizzazione; di ciò il giudice regionale non si era occupato, così violando l’obbligo di pron uncia su tutta la domanda.
I tre motivi, che, pur apparentemente distinti, sviluppano argomenti relativi ad un’unica questione, la definizione o meno di una vecchia e complessa vicenda in tema di pretese erariali rivolte nei confronti di società concessionarie per scommesse su gare ippiche e manifestazioni sportive relativamente all’imposta unica per le annualità 2000/2002 , possono essere trattati congiuntamente e si rivelano tutti infondati.
Questo collegio ritiene infatti che le ragioni già esplicitate da alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità, sia con riferimento all’abrogato art. 8, comma 2, della l. 289 del 289, sia con riguardo alla applicabilità del l’ art. 16 della l. 289 del 2002 (Cass., 18 gennaio 2012, n. 641; 22 febbraio 2012, n. 2598) siano sufficienti a superare ogni ragione di censura sollevata dalle ricorrenti.
A tal fine è utile richiamare la motivazione della pronuncia di legittimità (la n. 2598 del 2012), che questo collegio condivide, secondo la quale « F. La L. n. 289 del 2002, art. 8 nel regolare la “integrazione degli imponibili per gli anni pregressi”, prevedeva al comma 2 una peculiare e favorevolissima forma di sanatoria per i versamenti RAGIONE_SOCIALE imposte di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), e al D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, art. 8, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16. G. La L. 27 dicembre 2002, n. 289, comma 2, art. 8 è stato abrogato con effetto dal 1 gennaio 2003, in forza del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 ter inserito in sede di conversione. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui all’abrogato comma 2, per espressa previsione di legge, sono restituiti ai contribuenti dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo. H. Lo stesso art. 5ter prevede, inoltre, che s’intendono esclusi dall’ambito di applicazione della
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art.15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione) gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), e al D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, art. 8, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16. I. Quindi due RAGIONE_SOCIALE principali disposizioni agevolative previste dal condono del 2002, l’art. 8 e l’art. 15, non si applicano affatto alle imposte sulle scommesse. J. Questa Sezione, con la sentenza n. 2691 del 04/02/2011 , ha stabilito, in tema di condono tributario, che non sono definibili in via agevolata, della medesima L. n. 289, ex art. 16 le liti fiscali aventi ad oggetto avvisi di accertamento relativi alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse. K. Tale conclusione deve essere condivisa alla luce di un più approfondito esame sistematico RAGIONE_SOCIALE speciali procedure definitorie RAGIONE_SOCIALE pendenze relative alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse. L. In particolare il D.L. n. 147 del 2003, art. 8 prescrive che le somme ancora dovute dai concessionari a titolo d’imposta unica, ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno (comma 5). M. La L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194, prevede ancora che, per la definizione RAGIONE_SOCIALE posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse, le somme ancora dovute a titolo d’imposta unica, ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’ anno 2004. N. Inoltre stabilisce: “Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002”. 0. Tralasciando il minuto dettaglio della complessa normativa mirante alla definizione degli insoluti dei concessionari in questione, risulta palese che la materia RAGIONE_SOCIALE imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse costituisco un sottosistema autonomo, nell’ambito del diritto tributario, disciplinato da regole sue proprie per la peculiarità del settore, legato al regime concessorio
cui è connessa la riscossione d’imposte, che in realtà gravano sullo scommettitore e che sono semplicemente riscosse e girate dal concessionario all’erario. P. Dunque, la procedura di chiusura RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289, art. 16 è logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema che, operando con gli automatismi del totalizzatore, non da luogo ad accertamenti fiscali veri e propri, ma comporta soltanto il riversamento di un’imposta già predefinita nell’ammontare complessivo del costo di ogni scommessa e immediatamente riscossa dal concessionario. Q. Questa Sezione ha ripetutamente affermato che esulano dal concetto normativo di lite pendente e, quindi, dalla possibilità dì definizione agevolata ai sensi dalla L. n. 289, art. 16 le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, non essendo in tal caso ipotizzabile un importo che formi oggetto di contestazione e, dunque, una lite fiscale definibile, cui parametrare una somma da corrispondere per la chiusura della lite stessa (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 9178 del 21/04/2011 ). Tali principi trovano piena applicazione riguardo alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli automatismi che le generano. R. Proprio la peculiarità del settore e l’ovvia necessità di non legittimare l’appropriazione da parte del concessionario di somme devolute per legge e per convenzione all’Erario, il legislatore ha predisposto nel 2003 una sorta di sanatoria demenziale con lunga rateizzazione RAGIONE_SOCIALE somme ancora dovute a titolo d’imposta unica, al netto di sanzioni e maggiorate di soli relativi interessi. Ciò spiega l’espressione di detta imposta dalla tornata condonistica del 2002 che, specificamente sancita per la L. n. 289, artt. 8 e 15 dall’art. 5-ter cit., emerge nel resto per l’incompatibilità logica e giuridica con la procedura di chiusura RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti di cui all’art. 16. S. Infine, essendo pacifico che le controricorrenti avevano fatto ricorso alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE pendenze, ai sensi del D.L. n. 147 del 2003, art. 8 per gli anni 2000 – 2001 – 2002, nei confronti dei medesimi concessionari sono cessati gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, a mente della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194. T. Accolti i motivi primo, secondo e quarto, resta assorbito il terzo mezzo riguardante soli vizi motivazionali. Da
ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza dei ricorsi introduttivi RAGIONE_SOCIALE parti contribuenti, il che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c. ».
Questa la chiara e rigorosamente logica motivazione, con cui il giudice di legittimità ha ricostruito la disciplina complessivamente avvicendatasi nella materia -con esiti riconducibili, ragionevolmente e condivisibilmente, all’unica modalità definitoria, rinvenuta nella rateizzazione del pagamento del dovuto nella sua interezza e senza ulteriori spazi per una rideterminazione del debito erariale, oppure, in alternativa e nell’ipotesi di mancato accesso alla rateizzazione, alla condanna al pagamento di quanto originariamente richiesto e dovuto, comprensivo RAGIONE_SOCIALE sanzioni oltre che degli interessi, non vi è spazio per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE censure che la difesa degli odierni ricorrenti ha inteso articolare. Le medesime ragioni superano anche ogni dubbio sulla legittimità costituzionale dell’art. 5 ter cit., abrogativo del condono previsto dall’art. 8 comma 2, della l. n. 289 del 2002, così come della applicabilità in materia di qualunque disciplina condoniale che non fosse la mera rateizzazione del pagamento d ell’imposta. Le pronunce di legittimità hanno anche espressamente affrontato gli effetti dell’art. 5 ter cit. sul condono ex art. 8 comma 2, che i ricorrenti insistono a reputare ormai definito, ma che la Corte di legittimità ha chiarito essere stato travolto dalla sopraggiunta abrogazione, senza con questo ledere alcun principio costituzionale o, più in generale, garanzia del contribuente (cfr. soprattutto Cass., n. 641 del 2012, cit.). Infine, le doglianze sulla determinazione effettiva del dovuto si rivelano mere affermazioni, prive peraltro di specificità, poiché neppure un cenno concreto la difesa RAGIONE_SOCIALE società ricorrenti ha dedicato a quello che, a loro dire, sarebbe stato l’imponibile corretto da versare, con ciò manifestando l’inammissibilità del ricorso sotto tale profilo.
Quanto al complesso RAGIONE_SOCIALE ulteriori censure rivolte alla decisione impugnata, per un verso va preliminarmente chiarito che il giudice regionale si è opportunamente limitato a condividere le ragioni emergenti dalla pronuncia della Corte di legittimità, senza assumerla sul piano formale come giudicato, così che la critica, in tal senso mossa in ricorso con il primo motivo, si infrange sulla corretta opzione interpretativa preferita dalla Commissione regionale; per altro verso vengono meno tutte le complesse e pur suggestive
considerazioni e difese articolate nei tre motivi dai ricorrenti, i quali, lamentando omissioni del giudice regionale dal decidere su aspetti non affrontati nella riportata pronuncia di legittimità, in realtà intendono insistere in una ricostruzione del tessuto normativo già disatteso dalla giurisprudenza di legittimità. Così si fa mostra di non avvedersi che, comunque, con le pronunce di legittimità richiamate, risultano già affrontate o assorbite tutte le doglianze proposte.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano nella misura di € 7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 15 febbraio 2024