Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 709 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 709 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Oggetto:
Tributi – Cartella di
pagamento – Condono –
Definibilità – Questione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20642/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE del Molise n. 203/03/15, depositata il 14 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 203/03/15 del 14/07/2015 la RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE del Molise (di seguito CTR), respingeva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 55/01/09 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di una cartella di pagamento emessa in ragione RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di condono concernenti gli anni 1997-2002.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR, la cartella di pagamento era stata emessa per ottenere il pagamento: i) RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 13.122,11 quale somma ancora dovuta in relazione al condono presentato per gli anni 1997-2001 ai sensi degli artt. 8, 9 e 14 RAGIONE_SOCIALEa l. 27 dicembre 2002, n. 289; ii) RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 123.812,22 dovuta in relazione ad altra istanza di condono presentata con riferimento all’anno d’imposta 2002.
1.2. La CTR motivava il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio (cui aveva aderito RAGIONE_SOCIALE, pure costituitasi in giudizio) -appello proposto unicamente con riferimento alla somma sub i), non essendo contestata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere con riferimento all’anno 2002 evidenziando che: a) la richiesta di condono presentata da LTM ai sensi del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, concernente la somma ancora ritenuta dovuta in base alla cartella di pagamento impugnata era legittima; b) invero, oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia era l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta con riferimento per l’anno 1998, avendo l’Amministrazione finanziaria ritenuto che la società contribuente non potesse beneficiare del regime di favore di cui all’art. 9, comma 3 bis , RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002 come richiesto con dichiarazione integrativa del 16/06/2003; c) tale convincimento era stato espresso con una cartella di pagamento, emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, che costituiva il primo atto impositivo, per il quale era, dunque, ammissibile il condono.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 del d.lgs. 31 dic embre 1992, n. 546 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
1.1. In particolare, AE si duole del fatto che: a) le somme recate dalla cartella di pagamento riguarderebbero somme già dovute a seguito di definizione agevolata (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002), sicché in ordine alle stesse non sarebbe possibile procedere ad ulteriore definizione (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.l. n. 98 del 2011); b) la motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento sarebbe sufficiente ed idonea allo scopo; c) la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e di estinzione del giudizio sarebbe stata erroneamente emessa pur in presenza di espresso diniego di condono.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla questione concernente la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘integrazione dei motivi di ricorso, effettuata da RAGIONE_SOCIALE unicamente con ricorso integrativo depositato nel corso del giudizio di appello.
Il primo motivo è infondato e le motivazioni RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza implicano l’assorbimento del secondo motivo.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « in materia di condono fiscale, attesa la natura restrittiva ed eccezionale RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina, come tale non estensibile analogicamente, ed in difetto di un’esplicita disposizione legislativa, non è ammissibile il cd. “condono di condono”, giacché, in caso contrario, il contribuente fruirebbe irragionevolmente per due volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario, così determinandosi un “vulnus” al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l’esiguità RAGIONE_SOCIALE somme recuperate dall’Erario, sia per il contenzioso che ne deriverebbe, con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario » (Cass. n. 14993 del 08/06/2018; conf. Cass. n. 1317 del 19/01/2018; Cass. n. 21328 del 03/10/2006).
3.1.1. Peraltro, la Corte ha anche affermato che: « con riguardo all’ammissibilità di un “condono su condono”, ove successivamente alla presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione integrativa sulla base di un precedente provvedimento di condono insorga una seconda controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di favore, si è in presenza di una lite pendente, suscettibile di definizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 3, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002 » (Cass. n. 4967 del 27/02/2017; si veda, da ultimo, anche Cass. n. 27542 del 20/09/2022).
3.1.2. In buona sostanza, occorre verificare in concreto, se la nuova istanza di condono attenga alla controversia insorta in ragione del semplice mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute ovvero alla controversia, reale e non meramente apparente, concernente l’esatta misura RAGIONE_SOCIALE somme dovute a seguito RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata,
potendo il contribuente beneficiare nuovamente, in tale ultima ipotesi, RAGIONE_SOCIALEa stessa o di una nuova legge di condono.
3.2. Nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE ha presentato una prima istanza di definizione relativa agli anni d’imposta 1997 -2001 e una dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 1998, con la quale rettificava in diminuzione la misura degli importi dovuti in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 3 bis , RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002.
3.2.1. L’Amministrazione finanziaria ha emess o cartella di pagamento con riferimento agli importi indicati nella prima dichiarazione, disconoscendo la validità RAGIONE_SOCIALEa agevolazione applicata con la successiva dichiarazione integrativa.
3.2.2. Con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento è sorta, pertanto, controversia in ordine alla validità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione integrativa e, quindi, agli importi effettivamente dovuti da LTM ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata.
3.2.3. Tale ultima controversia -effettiva e non meramente apparente -è stata legittimamente definita dalla società contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.
3.3. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: « la controversia insorta in sede di impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi d ell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e concernente l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa con la quale vengono rettificati in diminuzione gli importi dovuti, già quantificati in una precedente istanza di condono presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002, non integra un’ipotesi di ‘condono su condono’, non involgendo direttamente il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di definizione agevolata, ma l’esatta determinazione di dette somme in applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge; trattasi,
pertanto, di una controversia effettiva e non meramente apparente, come tale ulteriormente condonabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.l. n. 98 del 2011 ».
3.4. La CTR si è pienamente conformata al superiore principio di diritto, dichiarando l’estinzione del giudizio, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione, anche quella oggetto del secondo motivo di ricorso e concernente l’omessa pronuncia sulla declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in sede di appello da RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa società contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2022.