Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 607 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 607 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27956/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore .
-intimata- avverso la sentenza n.3675/18/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data primo dicembre 2014 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
tributi
L’Agenzia delle entrare ricorre con un unico motivo contro RAGIONE_SOCIALE che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva rigettato l’appello de ll ‘ufficio , in controversia concernente l’impugnazione del la cartella di pagamento, per Irpeg ed Irap relative agli anni di imposta 2000 e 2001, emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo per il mancato pagamento delle rate, successive alla prima, del condono ex art. 9 bis l. n.289/2002.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., in consapevole contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, riteneva che il pagamento della prima rata di condono fosse sufficiente a definire la posizione del contribuente in tutte le ipotesi di condono previste dalla legge n.289/2002, dunque anche in quella in esame, rientrante nella previsione di cui all’art.9 bis l. n.289/2002.
Il ricorso, originariamente assegnato alla VI sezione, veniva rimesso alla V (tributaria), ove è stato fissato per la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con l’unico motivo , la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’ art.9 bis l. 27 dicembre 2002, n.289, in relazione all’art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
Questa Corte ha pi ù volte affermato il principio, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui «il condono previsto dall’art. 9 bis della l. n. 289/ 2012, relativo alla possibilit à di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non
premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attivit à di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilit à di avvalersi della definizione anticipata» (cfr. ex multis Cass. nn. 19546 del 2011, 21346 del 2012, 10650 del 2013, 25238 del 2013; 19895 del 2016; 14293 del 2016; 12312 del 2016).
Pertanto, in assenza di disposizioni come quelle previste dagli art. 8, 9 e 15 della l. n. 289/02 (a norma delle quali «l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione»), nonch é dall’art. 16, comma 2, della medesima legge (secondo cui «l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione»), è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 15 giugno 2016 n. 12312;
Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745).
Inoltre, questa Corte ha rilevato che <> (Cass. n.28362/2018).
Nella specie, la C.t.r. non si è attenuta ai suddetti principi; pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame (la quale, eventualmente, dovrà considerare che <> (Cass. n. 16556/2017).
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.