Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5764 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5764 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29517/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed el. dom. in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia-Sez.dist. di Messina n. 4602/2015 depositata il 05/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME NOME era attinto da cartella di pagamento n. 29520050037807648 con la quale gli veniva richiesto il pagamento di € 13.577,14 a titolo di omesso versamento, oltreché RAGIONE_SOCIALE tasse automobilistiche per le annualità 1998 e 1999, della seconda e terza rata del condono fiscale (€ 6.513,95 + € 6.537,00) proposto ai sensi dell’art. 15 l. n. 289 del 2002 in relazione a IRPEF per le annualità dal 1996 al 2001.
Il contribuente presentava impugnazione, deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 15, comma 1, della suddetta legge, secondo cui la definizione agevolata non è ammessa per i soggetti nei confronti dei quali sia stato avviato e formalmente contestato procedimento penale per uno dei reati p. e p. dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (nella specie, quello p. e p. dall’art. 2 di detto testo).
Con sentenza n. 282 del 15 febbraio 2007, l’adita CTP di Messina accoglieva il ricorso, sul presupposto, con riguardo al recupero RAGIONE_SOCIALE due rate di condono, che il contribuente, alla data di presentazione della domanda (16 maggio 2003), fosse a conoscenza del procedimento penale a suo carico, essendogli già stato notificato l’avviso ex art. 415 -bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità ‘tout court’ del condono, privo di effetti.
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla ritenuta illegittimità dell’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE rate di condono non versate, rilevando che il condono era inammissibile per la sola annualità 2007, cui si riferiva il procedimento penale, ma non per tutte le altre.
La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, osservando:
-non può condividersi l’assunto dell’unitarietà ed inscindibilità del condono, ‘giacché ‘tombale’, con la conseguenza che l’operatività di una causa ostativa inerente ad una soltanto RAGIONE_SOCIALE annualità richieste determinerebbe ‘ex se’ l’invalidità dell’intera procedura di definizione agevolata’;
-‘tale tesi è smentita a chiare lettere’ dall’art. 9, comma 15, l. n. 289 del 2002;
-peraltro ‘la domanda di definizione agevolata’, ‘una volta presentata è ‘irrevocabile e non può essere modificata dall’Ufficio né contestata dal contribuente’, ragion per cui questi, ‘in presenza di una causa ostativa riguardante una singola annualità di imposta’, ‘non può far valere ‘a posteriori” ‘l’inefficacia dell’intera procedura né, tanto meno, richiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE rate versate’;
-‘nel caso in specie, il COGNOME ha presentato domanda di condono fiscale per tutte le annualità d’imposta dal 1996 al 2001; per il solo anno 1997 non ricorrevano le condizioni di ammissibilità, in ragione della pendenza a suo carico del procedimento penale (poi concluso con l’assoluzione), con la conseguenza che riguardo agli altri periodi di imposta la definizione agevolata va ritenuta perfettamente valida ed efficace’.
Ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Sost. Proc. Gen. presso la S.C. di cassazione, in persona del AVV_NOTAIO, deposita requisitoria, mediante la quale insta per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, che assume priorità logico -giuridica, si denuncia: ‘Violazione ex articolo 360 c. 1 n. 4 cpc in relazione all’articolo 112 cpc (vizio di extrapetizione della sentenza) per avere il Giudice di appello emesso pronuncia sul fondamento di un fatto non dedotto né allegato dalla odierna parte ricorrente rappresentato dalla impossibilità per quest’ultima di chiedere e ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALE rate già versate a titolo di definizione’. ‘Infatti il ricorrente con la impugnazione della cartella di pagamento non ebbe mai a chiedere alcun rimborso di quanto
indebitamente versato a titolo di definizione condonistica censurandone esclusivamente il presupposto impositivo’.
Il motivo è manifestamente infondato.
2.1. L’accenno, in motivazione, all’impossibilità per il contribuente di chiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE rate versate non assurge a ‘ratio decidendi’, ma costituisce mero passaggio argomentativo, come reso evidente dal contesto di inserimento (volto a spiegare che il contribuente ‘non può far valere ‘a posteriori” ‘l’inefficacia dell’intera procedura né, tanto meno, richiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE rate versate’). In altri termini, il concetto espresso dalla CTR, sulla scorta, peraltro, di copiosa giurisprudenza, è quello dell’irretrattabilità della richiesta di definizione agevolata, che vincola appieno chi la propone, per le rate da versare come per quelle già versate, salvi soltanto i casi di legittimo diniego opposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Donde è da escludere che la CTR – che dimostra a più riprese di aver perfettamente contezza dell’oggetto del giudizio – sia incorsa nella denunciata extrapetizione.
Il primo ed il terzo motivo, per comunanza di censure, possono essere enunciati ed illustrati congiuntamente.
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 9 c. 15 e 15 c. 1 L. n. 289/2002 per avere il Giudice di appello ritenuto erroneamente applicabile la disciplina RAGIONE_SOCIALE preclusioni relative alla ‘definizione automatica per gli anni pregressi’ ex art. 9 L. n. 289/2002 al diverso istituto condonistico di ‘definizione … dei processi verbali di constatazione’ di cui all’art. 15 L. n. 289/2002 cui aveva aderito il ricorrente’. Più in particolare, il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata in relazione al PVC in riferimento all’intero periodo dedotto nelle operazioni ispettive ai sensi dell’art. 15 l. n. 289 del 2002:
‘a rigore non avrebbe potuto proporre validamente alcuna domanda di definizione agevolata e in corrispondenza l’Ufficio avrebbe dovuto disporre il diniego del condono presentato perché inammissibile ai sensi della normativa appena indicata’.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 15 c. L. n. 289/2002’. Il contribuente ‘aveva già avuto conoscenza formale della pendenza di un procedimento penale per il delitto di cui all’art. 2 DPR n. 74/2000 con l’ovvio effetto del mancato perfezionamento della definizione’.
I motivi sono fondati, ai sensi della motivazione a seguire.
6.1. I commi 1 e 6 dell’art. 15 della legge n. 289 del 2009 recitano:
‘1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b -bis). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al
rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi’.
6.2. A venire in linea di conto è la testuale previsione, nel comma 6, del mancato perfezionamento della definizione qualora la stessa sia ‘effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma’. Tali soggetti sono quelli ‘nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione’.
6.2.1. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ‘la causa ostativa di cui all’art. 15, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 289 del 2002, va intesa nel senso che il contribuente non può beneficiare della definizione agevolata in tutti i casi di esercizio dell’azione penale, di cui abbia avuto formale conoscenza, per qualsiasi reato previsto dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non solo nelle ipotesi in cui vi sia una stretta e diretta connessione tra la fattispecie di reato contestata ed i rilievi oggetto dell’atto tributario definibile in via agevolata, rispondendo tale interpretazione alla ‘ratio’ della norma diretta a precludere l’accesso al beneficio del condono a chiunque si riveli ‘indegno’ a fruirne’ (Cass. nn. 11926 del 2014 e 30227 del 2018).
Tale interpretazione risposa sul presupposto che ‘il contribuente nei confronti del quale sia stata esercitata l’azione penale per frode fiscale, di cui egli sia formalmente a conoscenza, è escluso dalla possibilità di fruire del condono, anche se la pretesa tributaria cui la domanda di condono si riferisce non sia connessa ai fatti oggetto dell’imputazione di frode’ (Cass. n. 21395 del 2012).
6.3. Ora, è ben vero – come sostenuto nei motivi in disamina – che la specifica disciplina dell’art. 15, comma 1, ultimo periodo, e comma 6, l. n. 289 del 2002 è di per sé esaustiva, giusta quanto testualmente indicato
nel comma 1, ove leggesi che avvisi, inviti al contraddittorio e pp.vv.cc. ‘possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo’.
Sicché – diversamente dalle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, che ‘in parte qua’ necessita pertanto di essere corretta – l’art. 15 traccia un sistema chiuso, insuscettivo di eterointegrazioni importate dalla disciplina della ben diversa (cfr. Cass. n. 21120 del 2011) definizione automatica ex art. 9, il cui comma 15 – a differenza del comma 6 dell’art. 15, pur linguisticamente sovrapponibile – prevede ‘expressis verbis’ altresì che ‘le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14’ (compresa dunque quella relativa all’esercizio dell’azione penale) ‘si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d’imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati’.
6.4. E tuttavia l’art. 15, comma 1, ultima parte, l. n. 289 del 2002, sancisce l’inammissibilità della definizione ‘per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale , di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione’.
Il presupposto è duplice: l’esercizio dell’azione penale; la ‘formale conoscenza’ di essa ‘entro la data di perfezionamento della definizione’.
6.4.1. In punto di esercizio dell’azione penale, l’art. 405, comma 1, cod. proc. pen., prima dell’abrogazione disposta dall’art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 150 del 2022, recitava:
‘Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV , e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio’.
Correlativamente, l’art. 60, comma 1, cod. proc. pen., recitava e seguita a recitare:
‘Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell’articolo 555 e nel giudizio direttissimo’.
Di conseguenza, l’esercizio dell’azione penale presuppone la formulazione dell’imputazione, per effetto della quale la persona attintavi assume la qualità di imputato (art. 61 cod. proc. pen.).
L’imputazione, a sua volta, è l’attribuzione del reato all’autore effettuata in atti tipici: richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc. pen.), richiesta di giudizio immediato (art. 453 cod. proc. pen.), richiesta di decreto penale di condanna (art. 459 cod. proc. pen.), richiesta di applicazione della pena (art. 447, comma 1, cod. proc. pen.); emissione di decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 cod. proc. pen.); presentazione nel giudizio direttissimo (art. 449 cod. proc. pen.).
Ne deriva che l’azione penale è esercitata mediante gli atti tipici di formulazione dell’imputazione.
Tra tali atti non è contemplato l’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 -bis cod. proc. pen. (la cui funzione, in effetti, è quella di aprire il contraddittorio con la persona sottoposta ad indagini sugli esiti di queste, in vista del possibile, ma nient’affatto necessario, esercizio dell’azione penale).
6.4.2. A mente di quanto precede, giusta l’art. 15, comma 1, ultima parte, l. n. 289 del 2002, dell’esercizio dell’azione penale l’imputato deve aver avuto ‘formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione’.
La ‘conoscenza’ deve essere ‘formale’, ossia l’atto tipico di esercizio dell’azione penale deve essere partecipato all’imputato nelle prescritte modalità di legge.
6.5. Tornando al caso di specie, dalla sentenza impugnata si apprende che la ‘data di presentazione della domanda di condono’ risale al ’16 maggio 2003′, data in cui il contribuente ‘aveva già conoscenza del procedimento penale a suo carico essendogli stato notificato l’avviso ex art. 415 -bis cod. proc. pen.’. Tali circostanze di fatto trovano riscontro nel ricorso per cassazione, ove leggesi che ‘con il ricorso introduttivo’ il contribuente esponeva che ‘lo stesso n.q. di socio illimitatamente responsabile della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in data 12.06.2002 era stato attinto da avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.’ (pp. 3 e 4).
Ora, la notifica di ‘avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.’ ‘in data 12.06.2002’ non realizza la fattispecie di cui all’art. 15, comma 1, ultima parte, l. n. 289 del 2002, che, come visto, presuppone la ‘formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione’ di un atto tipico di esercizio dell’azione penale (normalmente, avuto riguardo ai reati tributari, il decreto di citazione diretta a giudizio o ‘in limine’ il decreto di rinvio a giudizio).
6.5.1. Nondimeno, poiché la notifica dell”avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.’ è avvenuta giust’appunto ‘in data 12.06.2002′, mentre la domanda di definizione è stata presentata svariato tempo dopo, ossia il 16 maggio 2003, sorge necessità di ulteriore verifica in ordine all’emersione, dagli atti di causa già acquisiti ai gradi di merito, di eventuale notifica al contribuente, nel periodo dal 12 giugno 2002 al 16 maggio 2003, (anche) di un atto tipico di esercizio dell’azione penale.
Un tanto impone, in accoglimento dei motivi in disamina ai sensi e nei limiti della motivazione di cui innanzi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame e, all’esito, per la definitiva
regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento, ai sensi e nei limiti della motivazione, del primo e del terzo motivo, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME