Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Catania, n. 1792/15/2019, pronunciata il 20 febbraio 2019 e depositata il 20 marzo 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
Oggetto: tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11416/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RILEVATO
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava il provvedimento di diniego emesso dall’Ufficio con cui veniva respinta l’istanza presentata per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE imposte presentata in relazione all’anno d’imposta 2003. Segnatamente l’istanza aveva ad ogget to la definizione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici che avevano colpito la Provincia di Catania nell’anno 2002.
I giudici di merito accoglievano la tesi della contribuente, fallita in pendenza del giudizio di primo grado, ma autorizzata a coltivare la lite dai competenti organi della procedura. Invero la CTR, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di ammettere la sospensione prevista dall’art. 1, co. 1011, l. n. 296/06 anche in relazione alle rate dovute a seguito della presentazione di una precedente istanza di condono ex art. 9 bis l n. 289/2002, rigettava l’appello dell’ufficio che riteneva invece che i due benefici (condono e sospensione) non fossero cumulabili.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, che si affida ad un unico motivo di ricorso. Rimane intimata la contribuente.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della IV direttiva n. 77/388/CEE (in specie artt. 2 e 22) come interpretata dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C132/06, dell’ordinanza della Sesta sezione della Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché dell’art. 107 e 108, paragrafo 3 de Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 final del 14.08.2015 in relazione all’art. 360, co . 1, n. 3 c.p.c. e, per quanto occorrer possa, violazione e/o falsa applicazione del Regolamento CE n. 1407/2013
e del Regolamento CE n. 717/2014, se del caso per il tramite degli artt. 11 e 117 Cost. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. In sostanza critica la sentenza impugnata per aver la CTR sancito l’illegittimità del diniego opposto all’istanza di defi nizione agevolata in violazione del diritto europeo, perché gli stessi avevano conseguito redditi d’impresa o da lavoro autonomo. Denunzia poi la violazione del principio di neutralità fiscale connesso al debito IVA.
La censura è fondata.
Ed infatti, è già stato ricordato come l’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire una controversia con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE evitando il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale, poiché anche tale forma di condono cd. clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della stessa l. n. 289 del 2002, è idonea a pregiudicare in modo significativo il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto (Cfr. Cass. VI – 5, Ordinanza n. 19661 del 24/07/2018 (Rv. 650358 – 01).
In tema di condono fiscale, le misure con le quali lo RAGIONE_SOCIALE membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell’IVA devono ritenersi incompatibili, anche rispetto alle sanzioni, con la disciplina comunitaria per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione
europea, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto europeo: ne deriva che deve essere disapplicato l’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 che consente la definizione dei rapporti fiscali escludendo le sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA. (Cfr. Cass. V, n. 27822 del 31/10/2018 (Rv. 651541 – 01)
Infatti, già da tempo era stato affermato che in tema di recupero di aiuti di RAGIONE_SOCIALE, in ragione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento l’eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all’occupazione), dovendosi altresì considerare irrilevanti sia l’esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinato gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di spettanza esclusiva della Commissione (Cass. V, n. 6756 del 04/05/2012 (Rv. 622559 – 01).
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai richiamati principi di diritto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia -Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/11/2023