Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 758 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7385/2017 R.G. proposto da:
NOBILE NOME COGNOME, rappresentata e difesa, dall’ avvocato NOME COGNOME del foro di Foggia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatur a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA -SEZ. STACCATA FOGGIA – n. 231/27/2012, depositata in data 28 novembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
Avv. Acc. IRPEF e altro 1999
Al contribuente NOME COGNOME, padre defunto della ricorrente, veniva notificato un avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) per l’anno d’imposta 199 9, che accertava un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF (e addizionali) nonché IRAP e IVA per un debito fiscale complessivo di €10.602,35.
La rettifica originava dalla sottoscrizione, da parte del detto contribuente, di un atto di adesione (n. NUMERO_DOCUMENTO) con cui lo stesso chiedeva il ricalcolo dei compensi media nte l’applicazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore, nel frattempo reso pubblico per l’attività da lui esercitata. Il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, tuttavia, per l’importo concordato con l’atto di adesione, non veniva effettuato nel termine previsto. L’ufficio, per l’effetto, emetteva avviso di accertamento (di cui sopra), rideterminando i compensi come stabilito nell’atto sottoscritto ma irrogando piene sanzioni, essendo il contribuente, nelle more, decaduto dal beneficio.
Avverso questo avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Foggia, ove si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo ragioni a sostegno dell’infondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni di parte.
La C.t.p., con sentenza n. 143/09/2007, accoglieva il ricorso del con tribuente e annullava l’atto impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r della Puglia. Il gravame veniva notificato anche, in virtù del decesso del COGNOME, anche al Rag. NOME COGNOME, alle sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME e al sig. NOME COGNOME. Nessuno si costituiva per l’appellato. Tale Commissione, con sentenza n. 231/27/2012, depositata in data 28 novembre 2012, accoglieva il gravame dell’ufficio, riformando la pronuncia del giudice di prime cure e così ripristinando l’efficacia dell’atto impugnato.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, la sig. NOME COGNOME, in qualità di erede del contribuente, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’ufficio si è costituito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 per la quale la contribuente ha depositato memoria
Considerato che:
1.1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità del procedimento e della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ .’ il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto ci sarebbe stata un’omessa notificazione dell’atto di appello alla ricorrente medesima, quale litisconsorte necessaria per ragioni di ordine processuale, in quanto erede della parte appellata deceduta nelle more della proposizione del giudizio di appello deciso con la sentenza dei giudici di prime cure . Quindi, ritiene che la sentenza sia nulla perché, in violazione dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ., è stato violato il contraddittorio nei confronti della ricorrente medesima, quale erede pretermessa della parte vittoriosa innanzi al giudice di prime cure .
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione di norm e i diritto (art. 360, I comma n. 3, c.p.c.)’, parte ricorrente ritiene che non sia stato dato rilievo al decesso dell’appellato, quale causa evento interruttivo del processo , ciò in violazione dell’art. 300 , comma 4, cod. proc. civ.
Con memoria depositata in data 6 dicembre 2022, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 esponendo che il procedimento era stato definito in primo grado dalla C.t.p. di Foggia con sentenza n.143/09/07 di accoglimento del ricorso proposto per l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato e, successivamente riformata, a seguito di appello dell’RAGIONE_SOCIALE con la sentenza della C.t.r. della Puglia -sezione staccata di Foggia -n. 231/27/12.
Pertanto, a seguito del deposito dell’istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art.5, comma 10, della legge 31 agosto 2022
n.130, occorre provvedere in conformità, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Sospende il processo ai sensi dell’art.5, commi 7 e 10, della legge 31 agosto 2022 n.130 fino al 16 gennaio e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso, in Roma, il 16 dicembre 2022.