Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 251 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME, del Foro di Milano, e NOME COGNOME che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 5121, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 26.10.2015, e pubblicata il 26.11.2015;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Redditometro -Beni indice -Adesione al condono di cui alla l. n. 197 del 2022 – Pagamento della prima rata – Cessazione della materia del contendere.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate procedendo ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973, c.d. redditometro, accertava con metodo sintetico il maggior reddito ritenuto conseguito da COGNOME Giovanni, ai fini Irpef, nell’anno 2008, nella misura di Euro 97.468,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 1.314,00.
Gli atti impositivi risultavano fondati sul possesso di beni indice e costi sopportati: due appartamenti, quattro autovetture di recente immatricolazione, ratei di mutuo, una collaboratrice domestica. Era svolta procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo ma l’Amministrazione finanziaria, riconoscendo la fondatezza di alcune delle difese proposte dal contribuente, aveva offerto la riduzione del maggiore reddito accertato ad Euro 55.174,62.
NOME COGNOME impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, proponendo plurime censure di merito. La CTP accoglieva integralmente le difese del ricorrente, ed annullava l’avviso di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, ritenute invece in parte fondate le difese proposte dall’Ente impositore, riformava la decisione della CTP e riduceva l’importo del maggior reddito accertato in conformità alla proposta transattiva precedentemente avanzata dall’Amministrazione finanziaria.
Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato
istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale della causa.
4.1. Il ricorrente ha quindi depositato memoria, con allegata documentazione, relativa all’intervenuta adesione al condono di cui all’art. 1 della legge n. 197 del 2022.
Ragioni della decisione
Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dal ricorrente.
Parte contribuente ha infatti presentato all’Agenzia delle Entrate, con atto tramesso il 20.9.2023, istanza di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ricevuta dall’Amministrazione finanziaria con protocollo NUMERO_CARTA nonché copia di quietanza del versamento della prima di venti rate, in data 15/16/9.2023
2.1. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit.
2.2. Merita ancora di essere segnalato che il presente processo è iscritto negli elenchi delle cause in relazione alle quali è stata proposta istanza di condono, gestiti dall’Agenzia delle Entrate, che peraltro non annota essere intervenuto provvedimento di diniego avverso la domanda di definizione agevolata.
2.3. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
2.4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da COGNOME Giovanni e cessata la materia del contendere .
Così deciso in Roma, il 15.12.2023.