Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36072 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36072 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-ricorrente – contro
SPINA NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 5216/24/2015 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, depositata il 16 dicembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023
dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Tributi-ProcessoAppello-sospensione termini
la commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza, depositata il 7 Giugno 2010, accolse il ricorso del contribuente NOME COGNOME contro gli avvisi di accertamento NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, riferibili rispettivamente agli anni 2001 e 2002, dichiarando l’intervenuta prescrizione e/o decadenza e ritenendo erronea la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘attività quale commerciale anziché agricola;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE propo se appello avverso tale sentenza, notificandolo in data 20 giugno 2012. A giudizio RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale di Palermo, il gravame era inammissibile perché tardivo, essendo stato notificato in data 20 giugno 2012 e, dunque, oltre il termine stabilito per l’impugnazione, decorrente in tal caso dal deposito RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado avvenuto il 7 giugno 2010;
a vverso tale pronuncia ricorre l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo;
il contribuente è rimasto intimato;
il ricorso è stato avviato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.c on l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ, la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 38, comma 3, D.Lgs. 546/92 e 327 cod. proc. civ., nonché la violazione e mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 39 comma 12, lettera c) del D.L. 98/2011 laddove la C.T.R. non aveva considerato l’operatività RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello da quest’ultimo pre vista;
1.1. la censura è fondata . La controversia rientra nell’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALEa norma condonistica essendo stati impugnati due avvisi di accertamento, ciascuno di importo inferiore ai 20.000 euro, e
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte <> (v. tra le altre, Cass.n.11531 del 2016). Di recente, si è, poi, statuito che <> (v. Cass. n. 10252 del 29/05/2020);
nel caso in esame la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale è stata pubblicata il 7 giugno 2010, con la conseguenza che l’appello spedito per la notificazione il 20 giugno 2012, in virtù RAGIONE_SOCIALEa sospensione di cui al citato art.39, deve ritenersi tempestivo;
ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito per l’esame e per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre