Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30548 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
Oggetto: Tributi
ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONI- 2006
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero 3796 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Calabria n. 112/08/2022, depositata in data 11 gennaio 2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale per la Calabria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 2463/08/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso proposto avverso l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE san zioni irrogate dall’Amministrazione sulla base di un precedente avviso di accertamento con cui era stato recuperato, per l’anno 2006, un rimborso Iva ritenuto non dovuto in ragione dello status di inoperatività della società e del conseguente provvedimento di rigetto dell’istanza per la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724/94.
In punto di diritto, la CTR ha osservato che avendo la Commissione – con decisione resa alla stessa udienza rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di accoglimento del ricorso della società avverso il presupposto avviso di accertamento, a ndava ‘omologamente’ rigettato l’appello avverso la sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni. 3.Rimane intimata la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
è sopravvenuta – con decreto del Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione dell’8 gennaio 2024 (sul ricorso iscritto al n. 3660/23 RG) -l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n.
197/2022, relativo alla impugnativa dell’atto impositivo stante il rilevato inserimento dello stesso nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 ;
atteso che nel suddetto elenco non è indicato anche l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in questione, è necessario che l’RAGIONE_SOCIALE fornisca chiarimenti in ordine alla sopravvivenza di tale atto, specificando anche il collegamento con l’atto impositivo annullato a seguito della procedura di condono;
appare, altresì, necessario ai fini della verifica della regolarità della notifica del ricorso per cassazione acquisire il fascicolo cartaceo di merito (con particolare riguardo alla sentenza della CTP e al ricorso originario);
P.Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onerando l’RAGIONE_SOCIALE di fornire i chiarimenti nei sensi di cui in motivazione. Manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo cartaceo di merito.
Così deciso in Roma in data 8 ottobre 2024