Condono e processo tributario: la Cassazione fa chiarezza sull’estinzione del giudizio
L’interazione tra le procedure di sanatoria fiscale e i contenziosi pendenti è un tema di grande rilevanza. Con l’Ordinanza n. 29067 del 2024, la Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sugli effetti del condono e processo tributario, specificando come l’adesione a una sanatoria parziale non comporti l’estinzione totale della materia del contendere. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti.
I Fatti del Caso: Un Accertamento Fiscale e un Condono Parziale
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per maggiore imposta relativa agli anni 2007 e 2008, impugnato da un contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva dichiarato il ricorso inammissibile. Successivamente, in pendenza del giudizio d’appello, il contribuente aveva aderito a una definizione agevolata (condono) prevista dalla legge, che riguardava però esclusivamente i carichi affidati all’agente della riscossione. Tali carichi erano limitati al cosiddetto ‘ruolo provvisorio’, formato a seguito della sentenza di primo grado sfavorevole.
La Decisione della Commissione Tributaria Regionale
La Commissione Tributaria Regionale (CTR), prendendo atto dell’adesione al condono e della contestuale rinuncia all’impugnazione da parte del contribuente, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per ‘cessata materia del contendere’. Questa pronuncia, di fatto, considerava estinto l’intero debito fiscale oggetto della controversia.
Contro questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la CTR avesse errato nel non considerare che il condono copriva solo una frazione del debito complessivo.
Condono e processo tributario: L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata. Il ragionamento dei giudici di legittimità si concentra sulla distinzione fondamentale tra il debito iscritto a ruolo provvisorio e il debito fiscale complessivo.
La Distinzione Cruciale: Ruolo Provvisorio e Debito Residuo
La disciplina del condono invocata nel caso di specie si applicava unicamente ai carichi affidati all’agente della riscossione. Nel contesto di un processo tributario, dopo una sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, viene formato un ruolo provvisorio per riscuotere una parte del credito fiscale in attesa della decisione definitiva.
La Corte sottolinea che questo ruolo provvisorio rappresenta solo una frazione del credito totale. Di conseguenza, l’adesione al condono poteva estinguere solo quella specifica frazione, lasciando intatta la parte residua del debito oggetto dell’accertamento originario.
Le Conseguenze della Rinuncia all’Appello
La CTR aveva erroneamente esteso gli effetti del condono parziale a tutta la controversia, dichiarando la cessazione della materia del contendere. La Cassazione chiarisce che, a seguito della rinuncia incondizionata del contribuente all’appello, la parte del credito non coperta dal condono diventava non più contestabile e, quindi, pienamente esigibile da parte dell’Erario.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si basano sul principio che la dichiarazione di ‘cessata materia del contendere’ presuppone il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. In questo caso, l’interesse dell’Agenzia delle Entrate a vedere accertato il proprio diritto sulla porzione di credito non condonata era ancora pienamente sussistente. La rinuncia all’impugnazione, lungi dall’estinguere il debito residuo, lo ha reso definitivo. Pertanto, la corretta statuizione processuale non era la cessazione della materia del contendere, bensì l’estinzione del giudizio per ‘rinuncia agli atti’. Questa formula chiude il processo senza pregiudicare il diritto dell’amministrazione finanziaria a riscuotere la parte del debito non sanata.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti. Questa ordinanza stabilisce un principio fondamentale: l’adesione a un condono su un ruolo provvisorio ha effetti limitati alla sola somma sanata. Il contribuente che rinuncia all’impugnazione in un simile contesto deve essere consapevole che la parte del debito non coperta dalla sanatoria diventerà definitiva e dovrà essere corrisposta.
L’adesione a un condono che copre solo il ruolo provvisorio estingue l’intero debito fiscale oggetto di contenzioso?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il condono estingue solo la frazione del debito iscritta a ruolo provvisorio. La parte residua del debito, non coperta dal condono, rimaneva estranea alla sanatoria.
Qual è l’effetto della rinuncia all’impugnazione da parte del contribuente sulla parte del debito non condonata?
La rinuncia all’impugnazione rende la pretesa fiscale per la parte non condonata non più oggetto di contestazione. Di conseguenza, quella frazione del credito diventa esigibile e definitiva.
Perché la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza e dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, invece che per cessata materia del contendere?
La Corte ha ritenuto errata la dichiarazione di ‘cessata materia del contendere’ perché questa avrebbe implicato l’estinzione dell’intero debito fiscale. Invece, dato che la rinuncia all’impugnazione era incondizionata, la corretta definizione del processo era l’estinzione del giudizio per ‘rinuncia agli atti’, che chiude il procedimento ma non incide sulla parte del debito non sanata, la quale diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29067 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME ;
– intimato
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.915 depositata il 24 luglio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Il contribuente impugnava avviso contenente accertamento di maggior imposta inerente agli anni 2007 e 2008. La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso, mentre la CTR dichiarava l’estinzione per cessata materia del contendere.
L’Agenzia ricorre in cassazione con tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR aveva dichiarato l’estinzione per cessata
Condono e ruolo provvis
materia del contendere non considerando che il ruolo posto in esecuzione era provvisorio.
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, 44 e 46, d.lgs. n. 546/1992, poiché appunto la disciplina condonistica in esame atteneva solo al condono dei carichi affidati all’agente della riscossione.
I due motivi sono logicamente connessi e possono dunque essere trattati congiuntamente.
Essi sono fondati.
La pronuncia impugnata ha infatti valorizzato l’atto di rinuncia (agli atti ed all’impugnazione) ed ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con ciò non solo definendo in rito la controversia -il che ha fatto correttamente visto che la rinuncia è incondizionata a tutto il giudizio d’impugnazione attinente l’atto impositivo ma anche definendo l’intero debito fiscale, come discende dalla contestuale pronuncia di cessazione della materia del contendere, che dunque non consentirebbe più all’ente impositore di esigere la frazione del debito non oggetto di condono.
In effetti la disposizione condonistica invocata e posta dalla decisione alla base della pronuncia attiene esclusivamente ai carichi affidati all’agente, ma nella specie gli stessi erano limitati al ruolo provvisorio formato a seguito della pronuncia di primo grado sfavorevole al contribuente. Orbene il ruolo provvisorio riguarda solo una frazione del credito. Rimaneva quindi estranea al condono la residua frazione del credito e per essa il giudice d’appello non poteva pronunciare come ha fatto la cessazione della materia. Anzi per tale frazione rimane un credito esigibile e non più oggetto di contestazione in seguito appunto alla rinuncia all’impugnazione.
La decisione dev’essere allora cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dev’essere pronunciata l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.
Nulla per le spese in ragione della rinuncia in grado d’appello.
P. Q. M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024