Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29301 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29301 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10008/2018 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, società anonima di diritto francese, con sede in Parigi, in persona dei mandatari subdelegati pro tempore , in virtù di sub-delega conferita a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Milano il 10 marzo 2017, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, in qualità di incorporante ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, già con sede in Roma, in virtù di fusione per incorporazione a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Milano il 25 settembre 2007, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, e, per quanto possa occorrere, ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) , con sede in Roma, in persona del vice-direttore generale vicario pro tempore , in qualità di conferitaria di ramo di azienda bancaria in virtù di conferimento a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Milano il 20 settembre 2007, rep. n. 150485, entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (indirizzo pec per notifiche e
RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE 289/2002 DA PARTE DI UN COOBBLIGATO RIFIUTO DELL’ESTENSIONE AGLI ALTRI COOBBLIGATI
comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia -sezione staccata di Messina il 27 settembre 2017, n. 3721/2/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per le ricorrenti, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. La ‘ B.N.P. RAGIONE_SOCIALE S.A .’ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE S.p.A. ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia -sezione staccata di Messina il 27 settembre 2017, n. 3721/2/2017, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 29620070016854516 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ,
notificata il 28 aprile 2007, per l’importo di € 57.915,48 (oltre a spese per l’importo di € 157,44) a titolo di imposta suppletiva di registro, in dipendenza di sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia -sezione staccata Messina il 4 ottobre 2003, n. 152/27/2002 (sull’impugnazione del prodromico avviso di liquidazione), dopo il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dall’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per un finanziamento erogato da un pool di banche (tra le quali la ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE S.p.A .’ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ) alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, essendo stata respinta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in pendenza del separato giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione l’istanza proposta dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ il 19 maggio 2003 per la definizione agevolata ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il versamento il 15 maggio 2003 della somma di € 57.915,47 (pari al 50% dell’imposta dovuta in base all’avviso di liquidazione) , ed essendo stata corrisposta per intero dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ la somma intimatale con la impugnata cartella di pagamento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sopravvenienza (e l’estensione) del giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia -sezione staccata di Messina il 26 settembre 2011, n. 109/27/2011, la quale aveva annullato il diniego del condono nei confronti della coobbligata ‘ RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE ‘ ( ex art. 16, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), pronunciandosi sull’appello proposto dalla ‘ B.N.P. RAGIONE_SOCIALE S.A .’ e dall a ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE S.p.A. ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il 28 ottobre 2008, n. 350/12/2008, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che pure aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, seppure con la diversa motivazione del pagamento lite pendente della somma intimata con la impugnata cartella di pagamento -sul presupposto che il perfezionamento della definizione agevolata a favore della coobbligata in separato giudizio determinasse ex lege l’estinzione irreversibile dell ‘obbligazione tributaria anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE altre coobbligate, non potendo « ritenersi giu stificata l’ultrattività della pretesa tributaria, in presenza di un titolo ormai estinto e sostituito dalla definizione per condono ».
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi nel merito dell’appello, non ricorrendo alcuna cessazione della materia del contendere.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge, ma con effetti salvati dall’art. 1, comma 2, della legge 1 agosto 20 03, n. 212), 18 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 360,
primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado la cessazione della materia del contendere sul l’infondato presupposto che la cartella di pagamento fosse legittima e fosse venuta meno soltanto per un evento sopravvenuto, laddove esso « avrebbe dovuto riconoscere che l’Ufficio non poteva procedere all’iscrizione a ruolo qui impugnata perché la pendenza tributaria si era già precedentemente definita ‘ope legis’ in via agevolata in base all’istanza prese ntata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pagamento da essa effettuato in misura ridotta, pienamente efficace anche per i coobbligati in solido ».
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disposta dal giudice di secondo grado la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, laddove esso avrebbe dovuto accogliere l’appello e regolamentare le spese giudiziali secondo il principio della soccombenza.
Il primo motivo ed il secondo motivo -la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta per la comune attinenza al la questione dell’estensione al coobbligato dell’efficacia estintiva della definizione agevolata ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cui altro coobbligato abbia aderito (con pagamento integrale dell’importo dovuto) in separato giudizio dinanzi alla giurisdizione tributaria -sono infondati.
2.1 Come è noto, nel contesto della disciplina relativa alla chiusura RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti alla data dell’1 gennaio 2003 , l’art. 16, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
aveva stabilito che « La definizione (…) e ffettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5 ». Quest ‘ultima disposizione aveva previsto, inoltre, che: « Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell’amministrazione finanziaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa ».
2.2 Q uesta Corte, pronunciandosi in relazione all’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, che, però, rinvia all’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , ha statuito che la solidarietà dell’obbligazione comporta, per il disposto dell’art. 1292 cod. civ., che l’adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l’ eadem res debita , cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d’imposta dovuta dai condebitori d’imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l’effetto liberatorio conseguente al pagamento dell’unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente. Considerato, dunque, che il pagamento da parte del coobbligato per mezzo della definizione di cui al
comma 1 dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esplica efficacia a favore degli altri (inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente e fatte salve le disposizioni del comma 5), deve ritenersi che la somma ingiunta al coobbligato non sia più dovuta (Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2003, n. 10031Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2014, n. 19034; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, n. 37393; Cass. Sez. Trib., 18 ottobre 2024, n. 27020).
Ad ogni modo, si è affermato che, in tema di condono fiscale, la produzione del provvedimento con cui uno dei coobbligati al pagamento dell’imposta è stato ammesso alla definizione della lite fiscale pendente, ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo all’impugnazione proposta da altro coobbligato avverso il medesimo atto impositivo, in quanto, ai sensi del comma 10 del citato art. 16, la definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia anche a favore degli altri (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2010, n. 5393; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30371; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2021, n. 31689).
In tale direzione, si è aggiunto che il recupero RAGIONE_SOCIALE maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito e spetta nel solo caso eccezionale e derogatorio, di cui al comma 5 del citato art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di totale soccombenza dell’amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti ex art. 1300, primo comma, cod. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2014, n. 16339;
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2015, n. 5845; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2019, n. 4573; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26776; Cass., Sez. Trib., 28 maggio 2024, n. 14936)
Per quanto attiene, in particolare, al profilo della revocabilità del consenso alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie, va, inoltre, richiamato il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge; altrimenti, verrebbe svilita la stessa ratio dell’istituto, rendendo, peraltro, privo di una reale giustificazione il vantaggio che il legislatore tributario ha scelto di assicurare al contribuente che decide di beneficiare dell’istituto premiale (Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2017, n. 27067; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2023, n. 25945; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36447).
Ciò in quanto, in linea generale, le dichiarazioni di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono momenti del procedimento volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, ma integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà di quest’ultimo, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell’osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio né contestata dal contribuente, se non per errore materiale, il quale deve essere manifesto e riconoscibile e consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra
l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione (Cass., Sez. 6^-5, 13 febbraio 2014, n. 3301; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2015, n. 15295; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2018, n. 17141; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2019, n. 1325; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13998; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2024, n. 23978).
2.3 Ciò premesso, anche alla luce degli orientamenti delineatisi sull’argomento nella giurisprudenza di legittimità, si ritiene che la definizione della controversia per effetto dell’adesione a l condono renda priva di interesse ( ex art. 100 cod. proc. civ.) la pronuncia sul merito della controversia, sicché ne risulta coerente la rilevabilità (d’ufficio) anche nel grado successivo a quello in cui si verifica.
Su tale linea, le Sezioni Unite di questa Corte, in relazione al condono ex legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno affermato che, in ordine alla sussistenza di una istanza di definizione della lite pendente, il giudice tributario ha il potere-dovere di compiere tale verifica, anche in via ufficiosa e che, trattandosi di pronuncia che estingue la lite e si riflette sulla stessa esistenza del processo, il giudice tributario è tenuto a esaminare la legittima applicazione del condono, a prescindere dalle richieste RAGIONE_SOCIALE parti. Da qui il principio che, in tema di processo tributario, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale, ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado può essere fatta valere per la prima volta anche in grado di appello, dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell’originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, integri una eccezione in senso improprio,
non soggetta alle preclusioni di cui all’art. 57 del d.lgs. 32 dicembre 1992, n. 546, e rilevabile d’ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa anche a seguito di nuova produzione ex art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2016, n. 1518 – vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2025, n. 21519).
D’altra parte, più volte questa Corte ha statuito che l’adesione ad una procedura di definizione agevolata è irrevocabile, per cui il giudizio non può essere iniziato dopo l’adesione, né proseguito ove l’adesione avvenga in corso di giudizio (Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8555; Cass., Sez. Lav., 2 maggio 2019, n. 11540). Peraltro, tanto è stato espressamente affermato anche con riguardo al coobbligato solidale (Cass., Sez. Trib., 1 agosto 2025, n. 22235).
2.4 Nella specie, comunque, il giudicato esterno è stato invocato dalle stesse contribuenti, sul rilievo che esso facesse venir meno la pretesa tributaria, essendosi estinta la pretesa impositiva in forza dell’adesione di una coobbligata alla definizione agevolata, che era stata antecedente rispetto al versamento della somma intimata con la cartella di pagamento, cosicché il recupero del 50% dell’imposta ulteriore rispetto all’importo versato per il condono sarebbe stato privo di fondamento.
2.5 Ne discende che l’efficacia espansiva della definizione agevolata per iniziativa di un coobbligato comporta l’estinzione automatica del debito tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, i quali, pertanto, non possono invocare un diverso titolo per la cessazione della res litigiosa .
2.6 Nella specie, quindi, in parziale riforma della decisione di prime cure, il giudice di appello aveva correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 16,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esulando, comunque, dal thema decidendum la ripetibilità della eccedenza corrisposta dalla contribuente in corso di causa a tacitazione della somma intimata con la impugnata cartella di pagamento.
Il terzo motivo è infondato.
3.1 Con riguardo alle spese giudiziali, la sentenza impugnata ha valutato che, « data la peculiarità della controversia e trattandosi in ogni caso di definizione per condono, ricorrono giusti motivi per la compensazione ».
3.2 Ora, a nche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n.
2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080).
3.3 Come è noto, l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio tributario « soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ».
Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis , le « gravi ed eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660).
Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato – per il processo tributario dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALE situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).
3.4 Nella specie, dunque, si può ritenere che il giudice di appello abbia disposto -in conformità ai suddetti criteri – la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali con una congrua motivazione, avendo riguardo sia alla peculiarità della controversia che alla espansione del l’efficacia estintiva della definizione agevolata.
Dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 6.000,00 per
compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME