Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21463 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9355/2022 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1226/2021 depositata il 02/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato in data 18 luglio 2018, NOME COGNOME impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta n. 2017/005/SC/000000849/0/001, con il quale l’Agenzia delle Entrate
liquidava, applicando l’aliquota del 9%, le imposte dovute a seguito della sentenza civile, n. 849/2017, emessa dal Tribunale civile di Firenze, in data 14.03.2017 in forza del quale era stato ordinato il trasferimento, in favore della predetta, di un immobile – sito in Firenze INDIRIZZO censito al Comune di Firenze al foglio n. 161, particella n. 129, subalterno n. 512 condizionando il pagamento, da parte della Prefumo, del saldo prezzo pattuito di euro 190.800,00 alla preventiva e/o contestu ale liberazione dell’immobile de quo da ogni ipoteca (in particolare quella iscritta in data 11.10.2004 al n. 9005 a favore di Cariprato -Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.), pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito.
L’impugnazione veniva respinta dal giudice di primo grado con sentenza confermata dalla CTR della Toscana n. 1226/6/2021, la quale riteneva corretta la tesi dei giudici di primo grado secondo cui nella specie non poteva trovare applicazione l’art. 27 del d.P.R. 131/1986 (riguardante gli atti sottoposti a condizione sospensiva), in quanto nel caso in esame in forza della sentenza del Tribunale era stato disposto il trasferimento del bene, mentre ad essere sottoposto a condizione era unicamente il pagamento del prezzo.
Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.
L’Ufficio resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 , co. 1, n.3. c.p.c., la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, assumendo che l’udienza pubblica in appello, pure prevista, non si era tenuta in quanto i locali della CTR erano ‘chiusi’ ed era stato impedito l’accesso al difensore.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 , co. 1, n.4. c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto
la sentenza impugnata non indicava i motivi d’impugnazione né il motivo per il rigetto delle motivazioni addotte dalla contribuente medesima, e neanche le ragioni di fatto e di diritto che avevano condotto al rigetto dell’appello.
Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 , co. 1, n.3. c.p.c., la violazione degli artt. 555 c.p.c. e 2644 c.c. nonché ai sensi dell’art. 360 , co. 1, n.5. c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla omessa valutazione della trascrizione in Conservatoria, non avendo i giudici di appello considerato che, come desumibile dalla documentazione versata in atti, la sentenza del Tribunale di Firenze non aveva immediata efficacia traslativa del diritto di proprietà.
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 , co. 1, n.3. c.p.c., la violazione dell’art. 27 del d.P.R. 131/1986 (riguardante gli atti sottoposti a condizione sospensiva), dovendo nella specie trovare applicazione tale disposizione in quanto la citata sentenza del Tribunale di Firenze sottoposta a tassazione avrebbe sospeso e condizionato sia il trasferimento dell’immobile sia il pagamento del prezzo, al verificarsi della preventiva e/o contestuale liberazione dell’immobile in questione da ogni ip oteca e altri vincoli.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate. 6. Il primo motivo è da ritenere inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che parte ricorrente non ha adeguatamente comprovato né ricostruito i fatti dedotti, asseritamente tali da compromettere la violazione del suo diritto di difesa; sia in sé, sia in relazione alla vigenza nella specie della disciplina emergenziale Covid-19.
E’ costante l’indirizzo per cui, in ragione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione , allorquando si denunzia in sede di legittimità una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata di indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta
affermata violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti o istanze è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso senza che la Corte di legittimità, pur giudice del fatto processuale, possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative (tra le molte, Cass. n. 4840/06; n. 13657/10).
Il secondo motivo è anch’ esso inammissibile.
7.1. Per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 , che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 ; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 ). Ancor più di recente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione».
Deve ritenersi che la sentenza, nel disattendere le censure relative alla illegittimità dell’atto impositivo per la violazione dei parametri normativi di riferimento, raggiunge il c.d. ‘minimo costituzionale’, dovendosi, da un lato, leggere le relative statuizioni in combinato disposto con le argomentazioni della pronunzia di primo grado richiamata e, per altro verso, rilevare che tutte le questioni dedotte sono state espressamente o implicitamente disattese n forza di univoche ragioni decisorie. Occorre ribadire che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937).
Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
8.1. Non va, in primo luogo, sottaciuta la preclusione derivante dalla c.d. ‘doppia conforme’ (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi
introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente per cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109) Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).
8.2. Ove residuassero margini di ammissibilità del motivo, va comunque osservato che non appare ravvisabile alcuna violazione di legge in relazione alla mancata considerazione della documentazione attestante i pesi ed i vincoli gravanti sul bene de quo : questa Corte ha chiarito che: ‘il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza
e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass., Sez. III, n. 16812/2018).
Il quarto motivo non coglie nel segno.
9.1. Infatti l’art. 8 della tariffa, parte prima allegata al
Appare opportuno, pure, richiamare l’ ‘
9.2. Nello specifico, secondo quanto desumibile dagli atti, la sentenza oggetto di registrazione ha così statuito: ‘ Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ‘….dichiara il trasferimento in favore della Sig.ra NOME COGNOME.dell’immobile sito in Firenze…, condizionando il pagamento del prezzo, alla preventiva e/o contestuale liberazione dell’immobile de quo da ogni ipoteca (in particolare quella iscritta in data 11.10.2004 al n. 9005 a favore di Cariprato -Cassa di Risparmio di Prato spa) pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito ‘.
Appare, dunque, evidente che, contrariamente a quanto prospettato dalla contribuente, la sentenza in questione non ha sottoposto il trasferimento dell’immobile ad alcuna condizione sospensiva (vale a dire, condizione sospensiva della cancellazione da parte dell’alienante dei vincoli pregiudizievoli gravanti sull’immobile) né, in generale, ad alcun elemento esterno indipendente dalla volontà della Prefumo, ma ha dichiarato l’immediato trasferimento del bene immobile a favore della contribuente, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni, condizionando solamente il pagamento del saldo prezzo da parte della contribuente (e cioè la sola obbligazione a carico dell’acquirente scaturente dal contratto) alla liberazione, da parte dell’alienante, dell’immobile da ogni vincolo pregiudizievole.
Non può, sotto altro profilo, sottacersi che a fronte della qualificazione della sentenza del tribunale da parte della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la condizione concerneva non il trasferimento del bene ma il versamento prezzo, la parte finisce per sollecitare, in modo inammissibile, una diversa qualificazione o interpretazione della stessa, così deducendo una quaestio facti a sua volta inammissibile in sede di legittimità.
9.3. Occorre, pure, richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui, in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore
del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente ovvero dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente. (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 -01 e molte altre).
In conclusione, il ragionamento dei giudici di appello è da ritenere, alla luce delle premesse svolte, corretto e, conseguentemente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore dell’Ufficio nella somma di euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione