Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23013 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 21/08/2024
Registro Invim Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 970/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (cf.: P_IVA), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (c.f.: 80224030587), presso i cui uffici, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, ope legis domicilia (p.e.c.: EMAIL);
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE), con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione;
-controricorrente -avverso la sentenza n. 3641/34/14, depositata il 26 novembre 2014, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, dal AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO per l’ RAGIONE_SOCIALE; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 3641/34/14, depositata il 26 novembre 2014, la RAGIONE_SOCIALE Sicilia ha accolto il ricorso per revocazione proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza (n. 258/34/13, depositata il 23 maggio 2013) resa dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -sentenza che, in accoglimento dell’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE, aveva riformato la pronuncia di prime cure, di accoglimento del ricorso del contribuente -e, così, ha annullato un avviso di liquidazione (n. NUMERO_DOCUMENTO) che era stato emesso dall’ RAGIONE_SOCIALE in relazione alla registrazione telematica (in data 27 aprile 2006) di un contratto di vendita – rispetto al quale l’imposta di registro era stata autoliquidata in misura fissa – e che recava richiesta di integrazione dell’imposta dovuta, in misura proporzionale, nei confronti del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3ter ; d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1).
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto, in sintesi, che -in relazione alla documentazione prodotta dal ricorrente -sussistevano i presupposti RAGIONE_SOCIALE richiesta revocazione (ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ.) per incolpevole (tardiva) acquisizione di documenti decisivi, e che -avuto riguardo (anche) ai dati desumibili da detta documentazione -correttamente l’imposta di registro era stata liquidata in misura fissa (ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art.
27, comma 1) in quanto la condizione sospensiva apposta al contratto registrato non poteva considerarsi meramente potestativa (art. 27, comma 3, cit.).
-L’ RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sulla base di due motivi.
NOME NOME NOME con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, ed all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che malamente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto sussistente il presupposto RAGIONE_SOCIALE richiesta revocazione non risultando dimostrata la forza maggiore (in tesi) ostativa alla produzione in giudizio dei documenti successivamente posti a fondamento del ricorso per revocazione.
Assume, più specificamente, l’RAGIONE_SOCIALE che:
la parte ricorrente non aveva specificato e dimostrato la forza maggiore che (in tesi) le aveva impedito di produrre la documentazione (ora) posta a fondamento del ricorso per revocazione;
detti documenti -acquisiti da controparte quali allegati ad un atto registrato il 14 marzo 2014 -risalivano tutti «al lontano 2006» ed erano stati inviati, o ricevuti, dalla parte contrattuale (RAGIONE_SOCIALE) «nelle immediatezze RAGIONE_SOCIALE registrazione del contratto di compravendita …addirittura risalenti anche a date antecedenti a tale registrazione (… avvenuta in data 27/04/200 6)»;
-l’impedimento alla produzione in giudizio dei documenti rimaneva ancor più insussistente considerando che gli stessi erano nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE parte acquirente del contratto di compravendita rogato, e registrato, parte che – in rapporto di solidarietà passiva di
imposta col AVV_NOTAIO -avrebbe avuto tutto l’interesse a fornire la pertinente documentazione solo che ne fosse stata richiesta;
né, del resto, poteva ritenersi plausibile che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO fosse all’oscuro RAGIONE_SOCIALE documentazione (solo) successivamente prodotta a fondamento RAGIONE_SOCIALE richiesta revocazione, dovendosi ritenere rientrante nella comune diligenza (e, sinanche, nel dovere professionale) del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, condebitore solidale, informare le parti RAGIONE_SOCIALE maggiore imposta liquidata «ed attivarsi per predisporre l’eventuale documentazione a sostegno degli interessi» dell’acquirente (debitore principale dell’imposta);
così come, del resto, implausibile rimaneva che -a fronte di condizione sospensiva la cui verificazione risultava astretta in contratto alla data del 31 dicembre 2008 -solo in data 13 marzo 2014 le parti avevano registrato un atto («Dichiarativo di mancato avveramento di condizione sospensiva») che recava in allegato, per l’appunto, la documentazione posta a fondamento del ricorso per revocazione.
Il secondo motivo, formulato in via di subordine ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, commi 1 e 3, ed all’art. 1355 cod. civ., assumendo l’RAGIONE_SOCIALE che , nella fattispecie, veniva in considerazione una condizione sospensiva meramente potestativa in quanto l’evento dedotto in condizione (la conclusione di un contratto di locazione con un indeterminato terzo soggetto) si risolveva nella clausola si volam e, così, in un accadimento in buona sostanza rimesso alla mera volontà RAGIONE_SOCIALE parte acquirente.
-In via pregiudiziale di rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte controricorrente con riferimento alla modifica normativa (l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) del termine lungo di impugnazione (art. 327, comma 1,
cod. proc. civ.) che, per l’appunto, è stato (così) ridotto a sei mesi -in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE stessa l. n. 69/2009, cit., art. 58 – secondo il cui disposto «Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni RAGIONE_SOCIALE presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore.» – il termine lungo di impugnazione (di sei mesi) di cui al novellato art. 327 cod. proc. civ., si applica ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio, con la conseguenza che resta ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (v., ex plurimis , Cass., 27 luglio 2018, n. 19979; Cass., 8 luglio 2015, n. 14267; Cass., 21 giugno 2013, n. 15741; Cass., 4 maggio 2012, n. 6784; Cass., 2 dicembre 2011, n. 25792); principio di diritto, questo, che la Corte ha avuto modo di ribadire in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia pronunciato su di un mezzo di impugnazione di carattere straordinario (v. Cass., 25 gennaio 2023, n. 2241; Cass., 1 dicembre 2021, n. 37750).
E, nella fattispecie, la stessa parte controricorrente assume di aver depositato il ricorso introduttivo del giudizio in data 10 agosto 2006, a fronte RAGIONE_SOCIALE tempestiva impugnazione di un avviso di liquidazione che gli era stato notificato il 25 maggio 2006.
-Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1 -Il giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione, come anticipato, ha ritenuto ammissibile il ricorso, per incolpevole (tardiva) acquisizione di documenti decisivi, rilevando che:
venivano in rilievo documenti che -risultanti in allegato all’atto dichiarativo (di mancato avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione sospensiva),
registrato il 13 marzo 2014, – davano conto di trattative contrattuali intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE, e le autorità militari statunitensi;
nello specifico, si trattava di una proposta contrattuale di locazione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE (in data 15 aprile 2005), RAGIONE_SOCIALE raccomandate di invio di detta proposta alla Marina Militare degli Stati Uniti d’America, e del riscontro (negativo) RAGIONE_SOCIALE proposta stessa col quale (in data 15 maggio 2006) la Marina militare comunicava che «per il momento non aveva necessità di ulteriori unità abitative da prendere in locazione»;
detti documenti -che davano conto di trattive intercorse con un terzo estraneo al contratto di compravendita – erano rimasti nella esclusiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE parte acquirente del contratto rogato dal AVV_NOTAIO che, pertanto, ne era venuto a conoscenza (solo) a seguito RAGIONE_SOCIALE registrazione del detto atto dichiarativo del mancato avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione sospensiva;
ne conseguiva che doveva ritenersi incolpevole la mancata produzione in giudizio di documenti che erano rimasti sconosciuti alla parte processuale.
3.2 -Ricostruito in detti termini, l’accertamento condotto dal giudice RAGIONE_SOCIALE revocazione si sottrae alla denuncia di violazione di legge prospettata col motivo di ricorso in trattazione, in quanto, come in più occasioni statuito dalla Corte, grava sul ricorrente in revocazione l’onere di dimostrare che l’ignoranza dell’esistenza dei documenti, e del luogo ove essi si trovavano, non sia dipesa da sua colpa, a fini RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. lo stesso concetto di forza maggiore identificandosi con la ignoranza assoluta del documento non attribuibile a colpa dell’interessato (Cass., 16 gennaio 2018, n. 885; Cass., 28 maggio 2014, n. 12000).
E’, dunque, evidente che col motivo in esame, sotto il velo RAGIONE_SOCIALE denuncia di violazione di legge, l’RAGIONE_SOCIALE prospetta una (diversa) ricostruzione in fatto del presupposto di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE revocazione straordinaria e, più specificamente, evoca il rilievo probatorio (in tesi) da attribuire al rapporto (anche professionale) intercorrente tra condebitori di imposta nonchè le inferenze dimostrative correlabili alla datazione degli atti (avuto riguardo al momento RAGIONE_SOCIALE registrazione RAGIONE_SOCIALE compravendita sottoposta a tassazione, ed alla datazione contrattuale RAGIONE_SOCIALE stessa condizione sospensiva).
In disparte, allora, la stessa (del tutto) aspecifica deduzione circa l’omessa specificazione in ricorso RAGIONE_SOCIALE forza maggiore (in tesi) impeditiva RAGIONE_SOCIALE produzione documentale nel corso del giudizio di merito, rimane, al fondo, che il motivo sollecita una revisione del ragionamento probatorio sotteso alle conclusioni cui il giudice del gravame è pervenuto, revisione che eccede il limite del sindacato di legittimità RAGIONE_SOCIALE Corte e che nemmeno viene prospettata sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decis ivi.
-Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento.
4.1 – Quanto alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE clausola contrattuale che recava la condizione apposta agli effetti giuridici RAGIONE_SOCIALE compravendita, il giudice del merito ha rimarcato che:
veniva in considerazione -sulla base dei documenti posti a fondamento del ricorso per revocazione -una condizione «potestativa mista» piuttosto che meramente potestativa in quanto «la stabilità RAGIONE_SOCIALE compravendita conseguiva non alla mera volontà dell’ac quirente, ma alla positiva conclusione dell’affare intavolato con la Marina degli Stati Uniti d’America, la quale doveva prendere in locazione per il suo personale dipendente i novecento appartamenti da realizzare sul terreno compravenduto …»;
del resto, lo stesso Comune di Belpasso aveva proceduto ad una variazione RAGIONE_SOCIALE «destinazione urbanistica del terreni occorrenti alla edificazione»;
si trattava, pertanto, di condizione potestativa semplice in quanto «l’avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione non dipende dalla mera volontà dell’acquirente ma dal contributo del terzo (la Marina degli Stati Uniti d’America )».
4.2 -Ancora una volta, pertanto, va rilevato che il decisum risulta conforme ai principi di diritto posti dalla Corte, essendosi, difatti, rilevato che la condizione è meramente potestativa quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio RAGIONE_SOCIALE parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà RAGIONE_SOCIALE parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre la condizione deve qualificarsi come potestativa quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (v. Cass., 20 novembre 2019, n. 30143; Cass., 26 agosto 2014, n. 18239; Cass., 21 maggio 2007, n. 11774; Cass., 20 giugno 2020, n. 8390).
4.3 -Per di più, come rimarcato dalla Corte, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALE parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., così che il ricorso per cassazione deve non solo fare esplicito
riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., 9 settembre 2022, n. 26557; Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 25 novembre 2019, n. 30686; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136).
E, nella fattispecie, il motivo di ricorso si risolve, in buona sostanza, in un mero frontale contrasto interpretativo con l’accertamento operato dal giudice del gravame, la ricorrente nemmeno mettendo la Corte nella condizione di poter vagliare foss’anche sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) l’effettivo, e complessivo contenuto, RAGIONE_SOCIALE convenzione negoziale che recava la clausola contrattuale in contestazione.
5. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), venendo in rilievo il ricorso proposto da un’amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis , Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali ed €
200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023.