Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7120 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37340/2019 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente e intimata per il ricorso incidentale condizionato – contro
COGNOME E C SAS, rappresentata e difesa dall ‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE SISTEMI ECOLOGICI
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 656/2019 depositata il 17/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la decisione di primo grado e accolto il ricorso originario della contribuente annullando l’avviso di liquidazione impugnato; dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso;
resiste con controdeduzioni la società RAGIONE_SOCIALE che chiede di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso dell’Agenzia delle entrate; con ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, chiede di accogliere i ricorsi introduttivi in quanto l’atto registrato era soggetto ad IVA, e non poteva ricevere una doppia tassazione;
l’Agenzia delle entrate sul ricorso incidentale condizionato è rimasta intimata;
RAGIONE_SOCIALE SISTEMI ECOLOGICI è rimasta intimata.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risultano fondati sia il ricorso principale sia quello incidentale.
Infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla controricorrente per mancanza di specificità e per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.
Il ricorso in cassazione, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, risulta specifico e rappresenta tutti gli elementi di fatto e di diritto per comprendere la questione sottoposta al vaglio della Corte; inoltre indica gli atti rilevanti per la decisione.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi RAGIONE_SOCIALE vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo e prospetta le questioni di diritto per la decisione.
Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 27 e 37, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il motivo è fondato. I fatti risultano pacifici tra le parti come ricostruiti dalla sentenza impugnata. Con sentenza del Tribunale di Alessandria del n. 822/2016 era accolta la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta dalla Porto Rotondo -in qualità di promittente venditore di un immobile, terreno agricolo -nei confronti della COGNOME -promittente acquirente -; prima della domanda ex art. 2932 cod. civ. (e dopo la conclusione del preliminare) la Porto
COGNOME aveva concesso in favore della COGNOME -scrittura privata del 29 maggio 2010 -l’installazione ed il mantenimento di pannelli fotovoltaici sul medesimo terreno poi oggetto della sentenza del Tribunale di Alessandria. La sentenza civile stabiliva che l’effetto traslativo era subordinato al pagamento del prezzo di acquisto (prezzo di euro 440.000,00 euro oltre IVA).
Per la sentenza oggi impugnata ‘è manifesta l’intenzione della RAGIONE_SOCIALE di non provvedere al pagamento del corrispettivo come l’avvio di una procedura di concordato preventivo che come noto postula la difficoltà di onorare le proprie obbligazi oni’.
Questa Corte di Cassazione ha già deciso sul punto con orientamento che si condivide: «In materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente ovvero dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente» (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv. 664501 – 01).
1. La situazione sulla condizione meramente potestativa non muta se a richiedere l’adempimento ex art. 2932 , primo comma, cod. civ. è il promittente venditore. Infatti, la norma prevede la richiesta di adempimento dalla parte che intende adempiere («
Il concordato preventivo non rileva in quanto la condizione del pagamento resta, sempre, meramente potestativa (art. 27, terzo comma, d.P.R. 131 del 1986: «
Il concordato preventivo, infatti, non implica la totale incapienza tale da far cessare tutti i pagamenti; al contrario postula la previsione di una ripresa dell’attività. Non risulta quindi pertinente il principio espresso da Cass. Sez. 5, 04/07/2022, n. 21111, Rv. 665140 -01, in quanto nella stessa si accerta che il promittente acquirente non poteva proprio adempiere la sua obbligazione; invece, nel caso in giudizio tale evenienza di assoluto impedimento (sin dall’origine) non risulta neanche allegata o solo prospettata.
Sul punto, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui si demanda anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il ricorso incidentale a sua volta risulta fondato in quanto è mancata qualsiasi analisi della CTR sulla questione proposta, della assoggettabilità o no ad IVA della compravendita.
Con l’unico motivo la controricorrente prospetta la violazione degli art. 4, secondo comma, n. 1, d.P.R. 633 del 1972 e dell’art. 40, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.
Tuttavia, nel corso del motivo esplicita, chiaramente, una mancata pronuncia sulla questione sollevata: «Se la Commissione tributaria regionale avesse esaminato tale motivo del ricorso in appello avrebbe dovuto, comunque, accoglierlo». Conseguentemente, il motivo è per un omesso esame del motivo di appello. La CTR, infatti, nulla ha accertato sul punto e nemmeno ha evidenziato i fatti per permettere a questa Corte di Cassazione una eventuale decisione nel merito.
La sentenza, pertanto deve cassarsi anche per l’impugnazione incidentale con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione,
cui si demanda anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28/11/2024.