Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14730 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14730 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 28.02.2025 11/02/2025
REGISTRO – SENTENZA EX ART. 2932 C.C. CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21095/2023 del ruolo generale, proposto
DA
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nata a Messina in data 23 maggio 1942 ed ivi residente in INDIRIZZO NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nata a Messina in data 25 gennaio 1939 ed ivi residente in INDIRIZZO e NOME
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NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nata a Messina in data 6 giugno 1949 ed ivi residente in INDIRIZZO rappresentate e difese, in ragione di procure speciali e nomine poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero di raccolta generale 14730/2025 Data pubblicazione 01/06/2025
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 4785/19/2023 depositata il 5 giugno 2023 e notificata il 16 giugno 2023.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 28 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia dell’Entrate liquidava l’imposta di registro ed ipocatastali in misura proporzionale relativamente alla sentenza civile n. 1727/2011 con cui il Tribunale di Messina aveva trasferito un terreno di proprietà delle controricorrenti subordinatamente al pagamento, da parte del promissario acquirente, del prezzo pattuito nel preliminare di vendita.
La Corte regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 1513/13/2015 della Commissione tributaria provinciale di Messina, la quale aveva ritenuto che l’imposta di registro andasse versata in misura fissa, in quanto l’esecuzione era subordinata al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, circostanza questa che non si era verificata.
Il Giudice regionale confermava tale decisione, osservando che «In giurisprudenza sussiste un latente contrasto interpretativo sull’art. 27, co. 3, d.P.R. n. 131/1986, in quanto
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si discute circa la natura potestativa o meramente potestativa del pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, nel primo caso dovendosi tassare l’atto con l’imposta fissa e nel secondo con quella proporzionale. Nel caso di specie, però, le contribuenti hanno allegato e dimostrato che non vi è stato alcun trasferimento di ricchezza, in quanto l’atto traslativo è stato risolto per omesso pagamento del prezzo, per cui viene a cadere totalmente il presupposto per l’applicazione dell’imposta proporzionale (e la circostanza è, peraltro, indicativa della natura non meramente potestativa della condizione, almeno per la posizione del promittente venditore)» (così nella sentenza impugnata). Data pubblicazione 01/06/2025
Con ricorso notificato in data 26 ottobre 2023, nel rispetto del termine di sospensione di undici mesi previsto dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022, l ‘Agenzia delle Entrate articolava un motivo d’impugnazione avverso la suindicata pronuncia.
4.NOME NOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso depositato il 5 dicembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono, non senza aver prima disatteso l’eccezione di inammissibilità dello stesso avanzato dalla difesa delle concorrenti sul rilievo del difetto di autosufficienza dello stesso per l’omessa trascrizione e/o riassunto della sentenza oggetto di tassazione, che avrebbe a posto la condizione del pagamento del prezzo.
Di tale circostanza, invero, hanno dato già dato conto i giudici di merito, fondando la relativa decisione sul che presupposto che detta condizione non ostava al pagamento
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dell’imposta di registro in misura fissa, il che esclude che il ricorso dovesse riportare i contenuti della decisione del giudice civile chiaramente evidenziata dal Giudice regionale. Data pubblicazione 01/06/2025
2. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’Agenzia ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 37 d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 8 della Tariffa allegata, Parte Prima, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte regionale, le sentenze del giudice ordinario, anche non definitive, le quali, ai sensi dell’art. 2932 c.c., producono gli effetti del contratto, non concluso, di trasferimento della proprietà di un immobile, vanno assoggettate a imposta proporzionale, senza che possa eccepirsi il mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente, la cui circostanza va considerata evento integrante una condizione meramente potestativa e, dunque, come tale, assolutamente irrilevante ai fini fiscali giusta il disposto della previsione antielusiva dettata dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986.
E ciò, aggiungendo che la successiva risoluzione del trasferimento per mancata versamento del prezzo non poteva incidere sulla tassazione della sentenza civile n. 1727 emessa dal Tribunale di Messina il 13/10/2011, la quale aveva già disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c., citando sul punto l’orientamento di questa Corte ( Cass., Sez. VI/T., 21 gennaio 2022, n. 1868) secondo cui il contratto con il quale le parti sciolgono una vendita con riserva di proprietà in conseguenza del mancato pagamento del prezzo non costituisce per la legge di registro un negozio ricognitivo di un effetto già verificatosi in conseguenza di detto inadempimento, ma produce esso stesso l’effetto di risolvere il precedente contratto, ponendone
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nel nulla gli effetti con conseguente retrocessione del bene all’originario proprietario . Data pubblicazione 01/06/2025
3. Il motivo va accolto.
Va premesso che costituisce circostanza fattuale accertata dai giudici di merito che la sentenza oggetto di tassazione aveva subordinato il trasferimento del bene al versamento del prezzo stabilito nel preliminare.
La stessa difesa dei controricorrenti ha evidenziato che la sentenza oggetto di tassazione aveva subordinato il trasferimento dell’immobile al pagamento da parte del promissario acquirente della somma prevista quale corrispettivo dal compromesso, il che – diversamente da quando opinato dai contribuenti medesimi -evidentemente integra una condizione cd. di adempimento, impregiudicato ovviamente la possibilità di risolvere successivamente l’operazione negoziale nel caso in cui il pagamento del prezzo non venga effettuato -come avvenuto nella specie – profilo questo che però attiene all’aspetto civilistico del tema e non anche a quello squisitamente fiscale, che qui interessa, come si avrà modo di chiarire.
L’art. 27 d.P.R. n. 131/1986 stabilisce che «non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore».
L’orientamento progressivamente consolidatosi di questa Corte in tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile è nel senso che «In materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo
pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente ovvero dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T., 17 marzo 2025, n. 7120; Cass., Sez. T., 16 giugno 2023, n. 17359, che richiama Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18006; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2018, n. 14470; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27902; Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2019, n. 11411; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17035; Cass., Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4737; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30957; Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2022, n. 13705). Numero sezionale 1472/2025 Numero di raccolta generale 14730/2025 Data pubblicazione 01/06/2025
4.1. Già da tempo, del resto, questa Corte aveva chiarito che «laddove l’effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno a effettuare il detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile a una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali, ai sensi del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 (v. Cass. n. 4627-03;n. 11780-08; n. 6116-11)» (così Cass., Sez. V, 11 aprile 2014, n. 8544).
Detta ultima pronuncia ha ulteriormente chiarito che:
-« la distinzione tra la condizione potestativa e la condizione meramente potestativa è da Cass. n. 9097-12 incentrata sull’indifferenza o meno per il soggetto tra il compiere o il non compiere l’atto, ovvero sulla serietà dei
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motivi che possono giustificare la scelta della parte contraente»; Numero di raccolta generale 14730/2025 Data pubblicazione 01/06/2025
«Tale criterio distintivo, per quanto ritraibile da un certo indirizzo giurisprudenziale (v. al riguardo Cass. n. 11774-07), non coglie tuttavia la specificità dell’elemento differenziale civilistico, il quale, come esattamente è stato affermato dalla più accorta e autorevole dottrina, si colloca sul piano degli interessi coinvolti»;
«La condizione è in questo senso meramente potestativa quando la valutazione si svolge sul piano degli stessi interessi che attengono alla causa del contratto; mentre è potestativa semplice quando la valutazione discrezionale della parte si svolge su un piano di interessi esterni (meritevole di tutela) a quello proprio del regolamento negoziale»;
«Se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l’evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa c.d. semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto»;
«In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l’interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull’efficacia o sulla inefficacia del contratto in sè»;
-«Quando è l’efficacia del contratto in sè a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa. Cosicché la serietà o meno dei motivi retrostanti (valorizzata dalla ripetuta Cass. 9097-12 e anche da Cass. n.
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18180-13) a nulla rileva in una chiava propriamente distintiva» (così Cass., Sez. V, 11 aprile 2014, n. 854, cit.). Data pubblicazione 01/06/2025
Non rileva, ai fini della liquidazione che occupa, che l’operazione negoziale sia stata successivamente risolta, sol considerando che la tassazione in esame è un’imposta d’atto, che ha riguardato l’atto giudiziario nel suo contenuto intrinseco e negli effetti giuridici prodotti e che solo in relazione a tali elementi va interpretato ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, il che spiega l’irrilevanza, a fini che occupano, della successiva risoluzione del trasferimento.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non solo; non essendo necessari accertamenti, in punto di fatto, la causa va anche decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso delle contribuenti.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate in ragione del progressivo consolidamento del predetto indirizzo nel corso della citata fase processuale.
Quella di legittimità si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delle contribuenti.
Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna NOME NOME NOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di
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6.000,00 € per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito. Numero di raccolta generale 14730/2025 Data pubblicazione 01/06/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME