Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13168/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
COMUNE
DI
CAMPO
DI
GIOVE
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6544/2023 depositata il 03/03/2023,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.I ricorrenti, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, hanno impugnato l’avviso di accertamento avente ad oggetto l’i.m.u. 2012 relativamente all’immobile assegnato a COGNOME NOME nel giudizio di separazione dal coniuge NOME COGNOME, allegando, peraltro, l’integrale pagamento del tributo per il periodo gennaio/aprile 2012 da parte di COGNOME NOME e, per il periodo da maggio a dicembre 2012, da parte di NOME COGNOME in qualità di coniuge separato di NOME COGNOME ed assegnatario dell’immobile.
Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello del RAGIONE_SOCIALE.
3.Il ricorso per cassazione proposto dagli eredi del contribuente è stato rigettato da questa Corte con ordinanza della Sezione Tributaria n. 6544 del 3 marzo 2023, con condanna al pagamento delle spese a favore della controparte.
4.Avverso tale ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 391-bis e 395 cod.proc.civ., illustrato da memoria.
5.Il RAGIONE_SOCIALE, pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.
5.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 29 maggio 2024.
CONSIDERATO
I ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e l’errore ex art. 395 n. 4 cod.proc.civ., consistente nel contrasto tra le rappresentazioni che emergono dalla lettura del provvedimento e quelle che emergono dalla lettura degli atti del processo -in particolare, la condanna alle spese, nonostante la mancata costituzione della controparte vittoriosa; l’affermata fondatezza del ricorso ed il suo rigetto; l’attribuita qualità di NOME COGNOME di coniuge del de cuius NOME COGNOME invece che di COGNOME NOME. Inoltre, premessa l’applicazione sperimentale dell’i.m.u. già dall’anno d’imposta 2012, i ricorrenti hanno evidenziato che dagli atti di causa si evince il pagamento del saldo
del tributo in data 3 dicembre 2012 da parte di NOME COGNOME, quale coniuge assegnatario dell’immobile, fatto di cui la Corte non ha tenuto conto e su cui non si è pronunciata.
2.Il ricorso è inammissibile, salvo per la parte concernente l’erronea condanna alle spese.
Gli errori lamentati integrano delle inesattezze o dei meri refusi ininfluenti ai fini della decisione (la premessa di ‘ fondatezza ‘ costituisce un mero refuso chiaramente evidenziato dallo svolgimento della motivazione del provvedimento; l’erronea attribuzione dello status di coniuge separando a NOME COGNOME è irrilevante ai fini della decisione; l’asserito pagamento del tributo , circostanza fattuale estranea al vaglio di legittimità, non risulta tra i motivi del ricorso introduttivo o del ricorso per cassazione).
In definitiva, non risulta individuato in modo chiaro ed intellegibile l’asserito errore revocatorio , genericamente ascritto ad una ‘ errata collocazione temporale del contesto di fatto e di diritto’ . Da quanto è possibile comprendere i ricorrenti lamentano poi la mancata applicazione al caso di specie della novità normativa introdotta dalla legge n. 44 del 2012, con cui è stato convertito il d.l. n. 16 del 2012, che potrebbe al più integrare una violazione di legge e non certamente un errore nella ricostruzione dei fatti.
Per completezza, occorre sottolineare che l’ordinanza di questa Corte, Sezione Tributaria n. 6545 del 3 marzo 2023 (stesso relatore e stesse parti), concerne un’altra annualità di imposta (2013), in cui si è ritenuta applicabile la modifica di cui all’art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in legge n. 44 del 2012, ai sensi del quale «Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonchè all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in legge n. 214 del 2011, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione>> modifica entrata in vigore a decorrere dal 29 aprile 2012 ed applicabile, in assenza di una deroga al principio generale di cui all’art. 3 dello Statuto dei contribuenti, solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono e, cioè, a partire dal periodo di imposta appunto del 2013.
Come premesso, il ricorso è, invece, fondato laddove lamenta la condanna alla refusione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa. La condanna si fonda, difatti, su un errore (la costituzione in giudizio della parte vittoriosa) che, come si evince dalla stessa intestazione del provvedimento e dagli atti del fascicolo della causa, non si era invece costituita con controricorso ed era pertanto rimasta intimata, sicché non ha essa sostenuto alcuna spesa (sul punto, in un caso analogo, Cass., Sez. 3, 28 giugno 2005, n. NUMERO_DOCUMENTO).
In conclusione, il ricorso è inammissibile nella parte in cui lamenta, in modo del tutto generico ed alla stregua di un ulteriore grado di giudizio, errori nella ricostruzione dei fatti di causa in realtà privi del carattere di decisività ed inerenza ad aspetti di lite non sottoposti al contraddittorio delle parti ex art. 395 cit., mentre deve essere accolto nella parte in cui denuncia la condanna alle spese in favore della controparte rimasta intimata. Da tale premessa consegue che la sentenza impugnata deve essere revocata limitatamente alla condanna alle spese, che non può avere luogo, visto che la parte vittoriosa nel giudizio r.g. 35598/2019 non si è costituita e non ha sostenuto spese.
Le spese di questo giudizio devono essere integralmente compensate, stante l’accoglimento di un solo motivo di ricorso (relativo, peraltro, non alla decisione sul fondo della questione, ma sul capo accessorio della condanna alle spese).
P.Q.M. La Corte:
accoglie il ricorso limitatamente alla condanna alle spese e conseguentemente revoca parzialmente l’ordinanza di questa Corte, Sez. 5, 3 marzo 2023, n. 6544, disponendo nulla spese; dichiara inammissibile nel resto il ricorso per revocazione; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 29/05/2024.