Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1780 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1780 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27124/2024 R.G. proposto da:
COGNOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente-
Contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t.
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 7435/2024 depositata in data 11/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7435/2024, depositata l’11/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma n. 14342/2022, con cui era stato
rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento nr. NUMERO_DOCUMENTO, relativo alla Tari e al Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, emesso da Roma Capitale per l’importo complessivo di 2.170,69 euro, relativo all’anno 2016, nulla prevedendo la sentenza di primo grado in punto di spese, ‘attesa l’omessa costituzione della parte resistente ‘.
Il giudice d’appello accoglieva i primi due motivi di gravame e, quanto al terzo motivo relativo alla dedotta omessa motivazione in merito alla ‘ compensazione delle spese del giudizio ‘, rilevava che la RAGIONE_SOCIALE di II grado non aveva compensato le spese ma non aveva ‘ previsto alcuna statuizione ‘. Quindi, accogliendo parzialmente l’appello, disponeva ‘ Nulla per le spese. ‘.
Contro la sentenza d’appello proponeva ricorso NOME COGNOME COGNOME.
Il comune di Roma rimaneva intimato, non svolgendo attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli articoli 15, 17 -bis e 46 d.lgs. 546/1992, 90, 91, 92, 93 c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata ingiustamente compensato le spese dei due gradi di giudizio, nonostante l’accoglimento dell’appello e l’insussistenza di motivi giustificanti la compensazione delle spese di lite, da individuarsi, sulla scorta del vigente disposto dell’art. 92 c.p.c., nelle ipotesi tassative, ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca, della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Pertanto, la contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado, con la condanna del comune al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità e dei due precedenti gradi di merito, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’AVV_NOTAIO.
Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.
Va preliminarmente evidenziato che i commi 1, 2 e 3 dell’art. 15 del d.lgs 546/1992, nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, applicabile ai giudizi di merito in questione, stabiliva: ‘ 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.2 -bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile… ‘.
Orbene, come già evidenziato da questa Corte, pur rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n. 19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, né essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddette ragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate in sentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).
Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 del medesimo articolo sono costruiti in termini di norma generale -norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è
ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, il limite a tale deroga è dato dall’obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20755/2025).
Orbene, nel caso di specie, essendo la odierna ricorrente rimasta totalmente soccombente in primo grado e non essendosi costituita la controparte totalmente vittoriosa, la C.G.T. di primo grado nulla ha statuito sulle spese, essendo insussistente il diritto della parte totalmente soccombente ad ottenerne la rifusione, né potendo detta parte essere condannata a rifondere le spese giudiziali alla controparte totalmente vittoriosa, rimasta contumace. Avendo, però, il giudice di secondo grado riformato la sentenza di primo grado e -come evincibile dai motivi d’appello e dalla motivazione della sentenza – riconosciuto la fondatezza della pretesa tributaria nei limiti prospettati dalla contribuente (ossia relativamente al solo importo dovuto per il 2016 e non all’intero importo richiesto da Roma Capitale anche per annualità invece prescritte), la originaria correttezza del capo della sentenza della Corte di primo grado in punto di sostanziale irripetibilità delle spese di lite, conseguente all’iniziale rigetto del ricorso della contribuente e alla contumacia della parte vittoriosa, non esonerava il giudice dell’appello, in conseguenza della riforma della pronuncia di primo grado, dal procedere d’ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali. Infatti, ‘ Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e a cui va data continuità in questa sede, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese,
in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass., ord., 12/04/2018, n. 9064; Cass. 1/06/2016, n. 11423; Cass. 30/08/2010, n. 18837)’ (Cass. n. 27056/21).
Nel caso di specie, invece, il giudice di secondo grado, nel riformare la sentenza di primo grado, eccezion fatta per la statuizione relativa alle spese che, in conformità al suddetto orientamento giurisprudenziale, avrebbe, invece, dovuto nuovamente regolamentare, adeguandola alla pronuncia di merito emessa (con cui aveva riconosciuto l’integrale fondatezza dei motivi dell’originario ricorso di primo grado), non vi ha provveduto e, in assenza di ragioni (nemmeno prospettate) che ne giustifichino la deroga, ha violato il principio della soccombenza, sancito anche per il processo tributario dal comma 1 del citato art. 15. Detto principio è stato poi nuovamente violato anche nella regolamentazione delle spese del secondo grado, laddove la sentenza d’appello, ha disposto ‘ nulla per le spese vista la mancata costituzione in giudizio del Comune ‘, condotta che, integrando una mera scelta processuale della parte convenuta in giudizio, non rientra, all’evidenza, in alcuna di quelle, normate, giustificanti la deroga al principio della soccombenza, ribadendosi, su tale specifico punto, che, avendo la Corte di Giustizia di secondo grado riconosciuto l’integrale fondatezza dei motivi dell’originario ricorso della contribuente nei confronti di Roma Capitale, avrebbe dovuto comunque adeguare, d’ufficio, alla riforma della sentenza di primo grado anche la statuizione sulle spese di lite in essa contenuta, sicché non è ravvisabile la soccombenza dell’appellante odierna ricorrente nemmeno rispetto al terzo motivo d’appello relativo alle spese di lite.
La sentenza impugnata va pertanto cassata.
Non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c.
Pertanto, essendo stata riconosciuta la integrale fondatezza dell’originario ricorso della contribuente, in applicazione del principio della soccombenza ed in assenza di ragioni che ne giustifichino la deroga, il comune di Roma va condannato al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.
Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il comune di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquida in 1.500,00 euro per il primo grado, in 1.600,00 euro per il secondo grado e in 1.486,00 euro per il giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME