Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 915 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 915 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/01/2023
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 666/19/14, depositata il 15 aprile 2014, della Commissione tributaria regionale del Veneto;
Irpeg Ires Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28407/2014 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
-controricorrente –
e
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 666/19/14, depositata il 15 aprile 2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di due cartelle di pagamento emesse dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dalla contribuente, – a titolo di Ires, Irap, Iva e sanzioni, relativamente ai periodi di imposta dal 2003 al 2007, e sulla base di avvisi di accertamento divenuti definitivi in difetto di impugnazione giudiziale;
1.1 -a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha ritenuto che:
la contribuente era stata ammessa a concordato preventivo che era stato omologato con decreto del Tribunale in data 25 maggio 2011;
il decreto di omologa aveva prodotto «la definitività del credito erariale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE senza bisogno di emissione di ruoli e di cartelle di pagamento»; né si giustificava la formazione di un ruolo straordinario in quanto il «credito tributario risulta essere stato inserito nel passivo del concordato.»;
-per di più l’emissione RAGIONE_SOCIALE cartelle era stata operata con esposizione «di un credito erariale superiore rispetto a quello evidenziato nella massa passiva del concordato, con l’addebito aggiuntivo di interessi moratori e dei compensi di riscossione.»;
doveva, quindi, convenirsi con le conclusioni raggiunte dal primo giudice in ordine alla invalidità della procedura seguita dall’RAGIONE_SOCIALE;
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo di ricorso; RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione,
resiste con controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., al r.d. n. 267 del 1942, artt. 51, 160, 168, 169, 171, 177, 180, 181, 182ter e 184, ed al d.p.r. n. 602 del 1973, artt. 11, 14, 15bis , 25, 50 e 90;
si assume, in sintesi, che:
la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento era stata eseguita in data successiva alla definitività del decreto di omologa;
la preclusione RAGIONE_SOCIALE azioni esecutive riguardava (solo) il periodo intermedio, – quello decorrente dalla data di presentazione del ricorso e sino alla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo, – nel concordato preventivo non trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 51, cit., in ordine al divieto di azioni esecutive per crediti maturati durante il fallimento;
il divieto in questione, peraltro, non poteva riferirsi alla (mera) iscrizione a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, venendo in considerazione attività di natura non esecutiva, né cautelare, in quanto volta a rendere «edotto il contribuente del contenuto del ruolo»;
lo stesso accertamento dei crediti, in sede di concordato preventivo, rivestiva natura amministrativa così che al creditore ammesso non poteva ritenersi preclusa l’azione di accertamento di un maggior credito rispetto a quello considerato ai fini dell’approvazione del concordato;
la stessa disciplina RAGIONE_SOCIALE decadenze (art. 25, cit.) rendeva evidente la natura necessitata della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in contestazione;
-parte controricorrente ha depositato dapprima un’istanza di sospensione del giudizio, quindi un’ulteriore memoria nella quale ha dedotto di aver definito « solo parzialmente la presente controversia », ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018;
2.1 – dalla documentazione presente al fascicolo di ufficio non è dato desumere la presentazione di un’istanza di definizione agev olata;
il riferimento della controricorrente alle disposizioni di cui al d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., viene operato in relazione a giudizio che ha ad oggetto, – piuttosto che atti impositivi, nella fattispecie divenuti definitivi, come si è anticipato, per difetto di impugnazione, – due cartelle di pagamento, rispetto alle quali si prospettano come più pertinenti le disposizioni di favore di cui allo stesso d.l. n. 119 del 2018, art. 3;
2.2 v’è, pertanto, necessità di acquisire informazioni scritte dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine all’effettivo perfezionamento di una definizione agevolata, così come prospettata dalla controricorrente.
P.Q.M.
La Corte, dispone acquisirsi informazioni scritte dall’RAGIONE_SOCIALE, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, in ordine alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in contestazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre