Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31760 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31760 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10838/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, n.q. di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1346/2021, depositata il 5 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE accertava in capo alla RAGIONE_SOCIALE una maggior imposta IRES, IRAP e IVA, rispettivamente pari a euro 16.190,00, a euro 2.183,00 e a euro 29.302,00 e irrogava la sanzione di euro 53.993,60. In particolare, l’avviso di accertamento scaturiva da una verifica fiscale all’esito della quale l’Ufficio contestava la natura di ente non commerciale della RAGIONE_SOCIALE, alla quale, a seguito di fusione per incorporazione, sarebbe subentrata la RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, procedeva alla rideterminazione dei componenti reddituali ai fini IRES ed IVA.
Con distinti ricorsi RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, presidente e legale rappresentate dell’RAGIONE_SOCIALE sino al 15/09/2012, impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 271/01/2018, la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accoglieva i ricorsi, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse provato la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE di cui era incerto il subentro nella posizione della RAGIONE_SOCIALE; che, con riferimento alla posizione di COGNOME, non fosse stato provato lo svolgimento di specifica attività negoziale su cui fondare la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dall’ente rappresentato.
-Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio .
RAGIONE_SOCIALE resisteva con proprie controdeduzioni e con appello incidentale; COGNOME si costituiva in giudizio e insisteva per il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 1346/03/2021, depositata in data 5 novembre 2021, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.
-L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il COGNOME n.q. di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a seguito di esecuzione al concordato minore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va preliminarmente esaminata la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di esecuzione al concordato minore ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositata in data 2 novembre 2022.
Il COGNOME ha presentato proposta di concordato minore, ex art. 74 c.c.i.
In data 11 novembre 2022 il giudice ha ritenuto ammissibile la domanda, dichiarando l’apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 c.c.i.
In data 3 marzo 2023 veniva omologato il concordato minore, tramite sentenza pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione seconda civile.
1.1. -Alla luce della documentazione depositata, si ritiene necessaria un’interlocuzione con le parti sugli effetti del concordato minore stipulato anche nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Rinvia il procedimento a nuovo ruolo assegnando alle parti il termine di 60 giorni per chiarimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME