Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5772 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5772 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 20343/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Abruzzo n. 242/07/2023, depositata il 3.04.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-La CTP di Chieti rigettava il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017, con il quale venivano recuperati a tassazione , fra l’altro, costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile, in relazione ad operazioni considerate soggettivamente inesistenti;
Oggetto:
Tributi –
con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT2 dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dalla contribuente osservando, per quanto qui ancora rileva, che:
la contribuente, inserita da tempo nel mercato del carburante e, quindi, esperta del settore, aveva ad un certo punto cambiato i propri storici fornitori per rivolgersi a società di recente costituzione, rivelatesi prive di strutture operative, che praticavano prezzi di vendita sensibilmente inferiori a quelli di mercato e, quindi, antieconomici;
la RAGIONE_SOCIALE si era, quindi, rivolta ai nuovi fornitori senza acquisire alcuna informazione e senza effettuare controlli in ordine alla loro attività; a fronte degli elementi forniti dall’Ufficio, la contribuente non aveva provato di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, non essendo in discussione l’effettivo acquisto del carburante, ma la riferibilità dei documenti emessi a soggetti diversi;
la società contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso ;
in data 18.01.2024 il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 380bis , comma 1, cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;
la proposta è stata comunicata in data 19.01.2024 e il difensore del ricorrente ha depositato il 28.02.2024 tempestiva istanza per la decisione del ricorso;
-è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza camerale del 10.12.2025 e la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CGT-2 ritenuto erroneamente sussistere la consapevolezza della contribuente di far parte del sistema frodatorio sulla base di elementi probatori insussistenti;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, 2697 e 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., per avere la CGT-2 errato nel ritenere che gli indizi offerti dall’Amministrazione finanziaria, per dimostrare la consapevolezza della RAGIONE_SOCIALE di inserirsi in una frode fiscale, fossero gravi, precisi e concordanti, essendo state poste a fondamento della decisione anche prove mai introdotte nel giudizio;
-in data 9.12.2025 è stata depositata un’ulteriore memoria con allegato accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, intervenuto nel corso del giudizio tra la ricorrente e l ‘RAGIONE_SOCIALE;
alla luce del l’intervenut a conciliazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME