Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7314 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7314 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26848/2018 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 24 ottobre 2018, n. 184, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Agrigento (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
ICI IMU ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA LITE
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO; udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente e il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179, del 5 novembre 2014, da parte del Comune di Agrigento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 11.248,00, con riguardo a terreni ubicati nel medesimo Comune e considerati a vocazione edificatoria in base alle risultanze del P.R.G. adottato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2004, n. 54, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Agrigento nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2016, n. 2195/4/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente -sul presupposto che l’atto impositivo fosse congruamente motivato, che i terreni fossero edificabili e che il valore venale fosse stato determinato in modo corretto in base alla loro destinazione.
Il Comune di Agrigento ha resistito con controricorso.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria, deducendo la conciliazione stragiudiziale della controversia e chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La conciliazione stragiudiziale in corso di causa (come da documentato scambio di proposta e accettazione tra le parti) consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4bis (quest’ultimo introdotto dall’art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220) dell’art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546.
La conciliazione stragiudiziale della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NOME COGNOME NOME COGNOME