Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3248 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3248 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13137/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-ricorrente-
-controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7051/20/16 depositata il 18/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 7051/20/16 del 18/11/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 26551/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito
TTC) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente ottenuta a rimborso dalla società contribuente, non essendo dovuto il rimborso dell’IVA in favore di agenzie di viaggi e turismo non stabilite nella UE.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
TTC resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 29903 del 12/11/2025, questa Corte rinviava la causa all’adunanza del 29/01/2026 al fine di consentire la conciliazione della lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che la difesa erariale ha depositato accordo conciliativo sottoscritto anche dalla ricorrente, dal quale si evince l’intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio, con la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME