Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3589 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3589 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9239/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE -ricorrente- contro
NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 107/2013 depositata il 10/10/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ai fini Iva Ires e Irap, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, con cui, ritenute inattendibili le scritture contabili, rettificava le perdite e determinava il maggior reddito d’impresa. L’Ufficio, inoltre, attesa la natura di società di capitali a ristretta base partecipativa, emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i maggiori utili extracontabili accertati. Le impugnazioni della società e dei singoli soci venivano riunite dalla CTP di Cagliari, che rigettava il ricorso della prima ed accoglieva quelli dei secondi. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, depositando memoria. Hanno resistito, con controricorso, la società e i soci. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto altresì ricorso incidentale con sei articolati motivi. Nel corso del giudizio la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 (rottamazione ter) ma non avendo formalizzato dichiarazione di rinunzia al ricorso ed essendo ancora in corso il pagamento rateale RAGIONE_SOCIALE somme dovute per la definizione agevolata, con ordinanza interlocutoria n. 13080/2022 del 21.4.2022, si è disposto il rinvio a nuovo ruolo. In data 25.3.2024 è stata depositata nota dell’RAGIONE_SOCIALE la quale ha comunicato che le cartelle di pagamento per cui è causa, già inserite nella definizione agevolata (rottamazione ter ) le cui rate erano state pagate regolarmente sino al
novembre 2022, sono state inserite nella definizione agevolata (rottamazione quater ) ex art. 1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022; il relativo piano prevede n. 18 rate con scadenza nel novembre 2027. In data 28.3.2024 la società, a sua volta, ha depositato ricevute di pagamento RAGIONE_SOCIALE prime tre rate della rottamazione quater nel frattempo scadute. In esito alla camera di consiglio del 9 maggio 2024 la causa è stata nuovamente rinviata a nuovo ruolo ed è stata calendarizzata per l’adunanza camerale del 28 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atti depositati rispettivamente il 19 dicembre 2025 e il 18 dicembre 2025, le parti hanno formulato convergenti istanze di rinvio dell’adunanza camerale fissata per il 28 gennaio 2026 nel presente giudizio iscritto al R.G. n. 9239/2014.
I controricorrenti, e cioè NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno esposto che è attualmente in corso, tra l’RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Cagliari e i suddetti soci della RAGIONE_SOCIALE, un tentativo di conciliazione volto alla definizione della controversia, con la conseguente esigenza di differire la trattazione camerale già fissata per il 28 gennaio 2026.
Con atto depositato in data 18 dicembre 2025, anche l’RAGIONE_SOCIALE – rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – ha formulato istanza di rinvio dell’udienza, allegando apposita nota della RAGIONE_SOCIALE Provinciale di Cagliari del 17 dicembre 2025, dalla quale emerge in modo espresso l’avvio di un percorso conciliativo avente ad oggetto la definizione dell’intero contenzioso relativo ai soci della società coinvolta nel presente giudizio. Tale circostanza è stata indicata dall’Amministrazione finanziaria quale ragione specifica e determinante della richiesta di differimento dell’adunanza già fissata.
Le istanze di rinvio presentate da entrambe le parti del giudizio, fondate su presupposti fattuali e motivazioni del tutto coincidenti, evidenziano in modo univoco la sussistenza di un interesse convergente a soprassedere dalla trattazione della controversia, nell’ottica del pieno e proficuo sviluppo del percorso conciliativo in atto. Viene in rilievo, dunque, un’iniziativa condivisa, non meramente dilatoria, bensì funzionale alla possibile definizione complessiva della controversia e, quindi, alla sua definizione in via stragiudiziale.
La pendenza di un tentativo di conciliazione già formalmente avviato, documentato e non contestato, integra un presupposto oggettivo idoneo a giustificare il differimento dell’adunanza, atteso che la prosecuzione immediata del giudizio potrebbe rivelarsi incompatibile con i principi di effettività della tutela giurisdizionale. In particolare, l’adozione di una decisione in una fase in cui le parti stanno seriamente perseguendo una soluzione concordata rischierebbe di condurre a un provvedimento privo di concreta utilità.
La presenza di un tentativo di conciliazione già avviato, formalizzato e condiviso da entrambe le parti costituisce una sopravvenienza rilevante, idonea a incidere sull’interesse attuale alla decisione e sulla stessa funzione del giudizio di legittimità, rendendo pienamente legittimo e giustificato il rinvio richiesto (in tal senso, Cass. 13794/2025 e n. 29903/2025).
Pertanto, alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze rappresentate, della documentazione prodotta e dell’interesse congiunto RAGIONE_SOCIALE parti alla possibile definizione concordata della controversia, le istanze di rinvio meritano accoglimento, con conseguente disposizione di rimessione della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per le ragioni espresse in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026. Il Presidente NOME COGNOME