Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23391/2020 R.G., proposto
DA
‘ RAGIONE_SOCIALE , con sede in Castellammare di Stabia (NA), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
‘ RAGIONE_SOCIALE , con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie nell’interesse del Comune di Castellammare di Stabia (NA), rappresentata e difesa dal l’Avv. NOME COGNOME con studio in Pescara, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:
ICI -IMU ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA LITE
EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
Comune di Castellammare di Stabia (NA), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
NONCHÉ
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 9 dicembre 2019, n. 9194/20/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 9 dicembre 2019, n. 9194/20/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 20 gennaio 2018, da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie nell’interesse del Comune di Castellammare di Stabia (NA), nei confronti della medesima per l ‘ omesso parziale versamento dell’ IMU relativa a ll’anno 20 12, nella misura di € 55.448,00 (oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative), con riferimento ad un immobile sito in
Castellammare di Stabia (NA) al INDIRIZZO e censito in catasto con la particella 30 del folio 2, per il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato in maius la rendita all’esito di procedura DOCFA con avviso di accertamento catastale n. NA0966823/2010 (oggetto di separata impugnazione dinanzi al giudice tributario), ha accolto l’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE , della ‘ RAGIONE_SOCIALE e del Comune di Castellammare di Stabia (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 25 luglio 2018, n. 8818/09/2018, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – nel senso di confermare l’avviso di accertamento con l’ esclusione degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Castellammare di Stabia (NA) e l’Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati.
In corso di causa, la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in conseguenza della stipulazione di verbale di conciliazione stragiudiziale del 10 maggio 2022.
CONSIDERATO CHE:
La conciliazione stragiudiziale della controversia in corso di causa (come da verbale del 10 maggio 2022, in allegato al fascicolo della ricorrente) non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, sia perché alcune parti sono rimaste intimate e non hanno concorso alla
presentazione dell’« istanza congiunta », sia perché tale modalità di definizione della controversia è stata prevista per i giudizi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione soltanto con l’introduzione del comma 4 -bis nella medesima disposizione da parte dell’art. 1, lett. u ), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, sempre che essi siano instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (art. 4, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220) (Cass., Sez. Trib., 30 gennaio 2024, n. 2797; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180).
Non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo alla contribuente.
La sopravvenienza della conciliazione stragiudiziale (anche con riguardo ad altri tributi) giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ” ordinaria ” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^,
10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno