Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33983 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19682/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Genzano di Roma (RM), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal dirigente responsabile dell’area amministrativa il 20 settembre 2021, n. 199, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Lecce, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
TARI
ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE STRAGIUDIZALE DELLA LITE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 22 gennaio 2021, n. 415/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 22 gennaio 2021, n. 415/1/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento del 27 ottobre 2016, nn. 307 e 308, da parte del RAGIONE_SOCIALE Tributarie e Patrimoniali del Comune di Genzano di Roma (RM) per omessa denuncia della TARES relativa all’anno 2013 e per omessa denuncia della TARI relativa agli anni 2014 e 2015, in relazione all’ esercizio di attività di ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub nel territorio comunale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Genzano di Roma (RM) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 6 luglio 2018, n. 13684/14/2018, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario della contribuente -sul rilievo che la stessa svolgeva « una attività di agriturismo nonché attività di ricevimento ed organizzazione per feste e matrimoni » e che l’ente impositore aveva liquidato il tributo in misura notevolmente inferiore alla tariffa applicabile.
Il Comune di Genzano di Roma (RM) ha resistito con controricorso.
In corso di causa, la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione agevolata e definizione transattiva con allegato
prospetto di rateizzazione del debito complessivo con versamenti bimestrali dal 30 settembre 2023 al 30 giugno 2028, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese giudiziali in conformità agli artt. 7 e 9 delle pattuizioni contrattuali.
CONSIDERATO CHE:
La conciliazione stragiudiziale della controversia in corso di causa (come da verbale allegato al fascicolo della ricorrente) consente di dichiarare l’estinzione del procedimento per c essazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48 , comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, sulla base degli artt. 2 e 3 del regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (approvato con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 6 aprile 2023, n. 17, in base all’ar t. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in conformità al tenore degli artt. 7 e 9 delle pattuizioni contrattuali.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIONOME COGNOME