Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4079 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4079 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26334/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE -legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, ivi domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente-
avverso
la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno n. 2154/2021 depositata il 11/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente AVV_NOTAIO era attinto da avviso di accertamento che contestava in sede giudiziale, dove -nel corso del primo grado- il suo difensore AVV_NOTAIO COGNOME sottoscriveva una conciliazione parziale, con effetto novativo del residuo debito tributario, da estinguersi in diverse rate.
Ne seguiva intimazione di pagamento per l’accordo non onorato che il contribuente avversava sostenendo la nullità di quel patto, in quanto avente natura stragiudiziale e, pertanto, sottoscritto dal difensore in eccesso al proprio mandato ad litem . I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che propone ricorso per cassazione, agitando due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha spiegato tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 83 ed 84, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE stesso codice di rito civile, nonché degli articoli 44 e 48 d.lgs. n. 546/1992. Nel concreto, si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia ritenuto come conciliazione giudiziale ciò che era conciliazione stragiudiziale e, pertanto, abbisognevole di mandato speciale di cui il difensore non era munito, donde il vizio di aver ritenuto valid o l’accordo presupposto dell’intimazione di pagamento avversata in ricorso.
Con il secondo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, per aver la sentenza in scrutinio ritenuto perfezionata la conciliazione sottoscritta dal solo difensore, ma non dalla parte.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, investendo entrambi la definizione e la regolarità della conciliazione presupposta
all’intimazione di pagamento che ha dato scaturigine al presente contenzioso.
3.1. Con accertamento di fatto che esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza in scrutinio attesta che l’accordo conciliativo è interven uto nel corso del giudizio da parte del difensore officiato, munito del potere di conciliare la lite. L’espressione, come già ritenuto dal giudice di primo grado, non può considerarsi, generica, ma dal significato tecnico specifico. Detto diversamente, la conciliazione della lite risulta essere avvenuta nel corso del giudizio ed a mezzo di difensore di cui viene riconosciuta l’idoneità del mandato.
Nella parte in cui sollecitano una rivisitazione dell’apprezzamento di merito, i due motivi sono dunque inammissibili.
Ed infatti, è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
Sotto questo profilo, dunque, i due motivi sono infondati, non rinvenendosi necessità di mandato speciale ulteriore e diverso a quanto conferito nel caso di specie al difensore officiato, AVV_NOTAIO.
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, che liquida in €.quattromilacento/oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME