Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6817 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6817 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16053/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, el. dom. in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano n. 3613/2019 depositata il 25/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME era attinto da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO riferito al maggior reddito di partecipazione a seguito dell’accertamento notificato ad RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE in riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti. Invero – come specifica l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in controricorso (p. 3) – il reddito d’impresa rideterminato in capo alla società per l’a.i. 2008 è stato imputato, in ragione del 49.72%, ‘al sig. COGNOME NOME, rappresentante legale della società, vero ‘dominus’ della gestione sociale’).
1.1. I ricorsi di società e socio dinanzi alla CTP di Milano venivano riuniti (cfr. p. 2 ric. cass.).
Nel corso del giudizio di primo grado, la società raggiungeva un accordo conciliativo con l’RAGIONE_SOCIALE.
Riferisce l’RAGIONE_SOCIALE nel controricorso (p. 4) che ‘l’Ufficio ha invitato il sig. COGNOME NOME in qualità di socio, a partecipare al contraddittorio al fine di definire la propria posizione’, ma il medesimo ‘non ha manifestato alcun interesse alla definizione conciliativa’.
In conseguenza dell’accordo conciliativo, a termini del ricorso per cassazione (loc. ult. cit.), il giudizio relativo alla società veniva dichiarato estinto.
Sul punto, invece, dalla sentenza in epigrafe, emerge essere stata l’estinzione del giudizio ‘in parte qua’ pronunciata dalla CTP con la sentenza n. 6831/2017, conclusiva del grado.
Ad ogni modo, quanto al giudizio relativo al socio, la CTP, con la predetta sentenza, accoglieva il ricorso, affermando (cfr. p. 3 ric. cass.) che ‘l’Amministrazione finanziaria non ha provato le contestazioni sull’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate alla RAGIONE_SOCIALE e
anche in sede penale è stata accertata l’infondatezza della pretesa nei confronti di NOME COGNOME … cosicché deve ritenersi che l’avviso di accertamento impugnato non sia suffragato da idonei elementi per sostenere la sussistenza di un maggior reddito e, quindi, la domanda di annullamento deve essere accolta’.
L’Ufficio proponeva appello, sostenendo – secondo quanto riferisce, in particolare, la sentenza in epigrafe -che ‘l’accordo conciliativo raggiunto con la società ha dato atto della legittimità della ripresa con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti intervenute con la sola società RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, entro i limiti dell’accordo conciliativo deve essere confermata anche la bontà dell’accertamento in esame ‘.
Non costituitosi il contribuente, l’appello veniva accolto dalla CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, osservando, essenzialmente, che ‘i due avvisi di accertamento spiccati per l’anno di imposta 2008 a carico della società e del socio erano evidentemente connessi e, di conseguenza, l’accordo conciliativo raggiunto sul primo non può che riflettere i suoi effetti anche sul secondo, posto che, quantomeno per le fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE, vi è stato un riconoscimento dell’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni e, in questa misura, deve essere confermato l’operato dell’Ufficio con conseguente riquantificazione del reddito imputabile al socio’.
Propone ricorso per cassazione COGNOME NOME con due motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Rilevato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 -bis, comma 18, d.l. 79/2007 e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 -bis d.p.r. 600/1973 in relazione al punto 3) dell’art. 360 c.p.c.’.
1.1. Le norme rubricate ‘stabiliscono che la definizione di una pretesa erariale tra società e Amministrazione finanziaria può costituire unicamente il titolo per un successivo accertamento nei confronti del socio ma non anche che la definizione spieghi automaticamente i suoi effetti nei confronti dei soci, senza possibilità per questi ultimi di contestare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretese erariali’. ‘La conciliazione raggiunta dall’Amministrazione finanziaria e la società produce effetti solo ed esclusivamente con riguardo alla base imponibile su cui calcolare il reddito percepito dal socio e non sulla fondatezza e sulla effettiva sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 332 c.p.c. in relazione al punto 4) art. 360 c.p.c. ‘nullità della sentenza o del procedimento’.
2.1. ‘Le cause promosse dal Sig. COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (quest’ultima dichiarata estinta a seguito di conciliazione fiscale intervenuta in data 20 marzo 2017) venivano riunite e, pertanto, trattate unitamente solo ed esclusivamente per ragioni di connessione oggettiva. Stando così le cose, accertata la natura scindibile RAGIONE_SOCIALE cause promosse dal Sig. COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate avrebbe dovuto notificare il proprio ricorso in appello sia all’odierno ricorrente sia alla società di cui quest’ultimo era socio. Tuttavia, l’RAGIONE_SOCIALE notificava il ricorso in appello solo ed esclusivamente al Sig. COGNOME e non anche alla società violando così il chiaro disposto dell’art. 332 c.p.c.’.
Espressamente impregiudicata la decisione del ricorso in relazione ad entrambi i motivi che lo compongono ed in particolare in relazione al secondo, il primo, in via meramente astratta e teorica, pone la delicata questione della refluenza dell’esito della conciliazione giudiziale raggiunta dalla società – previo parziale ‘riconoscimento’ (giusta il tenore della
sentenza impugnata) ‘dell’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni’ posta a fondamento del maggior reddito d’impresa accertato in capo alla medesima – sulla possibilità – per il socio detentore di rilevante quota partecipativa ed altresì legale rappresentante della società, attinto da accertamento per redditi di partecipazione, che sia stato parte del medesimo (grado di) giudizio riguardante la società, esitato, per questa, nell’estinzione per intervenuta conciliazione – di contestare l”an’ della pretesa rivolta (anche) nei suoi confronti.
Ad avviso del Collegio, tale questione, su cui non si ravvisano precedenti, per il valore nomofilattico che assume, merita trattazione in pubblica udienza, nel contraddittorio orale RAGIONE_SOCIALE parti, con l’apporto partecipativo altresì del Pubblico Ministero.
Un tanto impone rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.T.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso a Roma, lì 4 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME