Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6183 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
Oggetto: Conciliazione ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9468/2024 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pozzuoli (Na), INDIRIZZO INDIRIZZO come da procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della C.T.R. della Campania, n. 6012/2023, depositata il 30.10.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, COGNOME NOME impugnava l ‘avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate , sulla base del metodo induttivo del cd. redditometro, aveva accertato un maggior reddito imponibile rispetto a quello da lui dichiarato, contestandogli il mancato pagamento di tributi.
In primo grado, la C.t.p. accoglieva l’impugnazione , ritenendo decorso il termine di decadenza ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale decisione veniva integralmente riformata in appello, in quanto la C.t.r. riteneva che non si fosse maturata alcuna decadenza e che dovessero intendersi rinunciate le ulteriori doglianze, in quanto non specificamente riproposte dalla parte appellata.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di due motivi , cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, poi, le parti addivenivano alla conciliazione della lite ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con separate note, quindi, chiedevano entrambe dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso l’intervenuto perfezionamento dell’accordo conciliativo ed il pagamento della prima rata della somma concordata.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di doglianza, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 157 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere che l’atto di accertamento fosse stato non solo firmato digitalmente, ma che avesse anche la marca temporale.
Con il secondo motivo di doglianza, il contribuente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per vizio di omessa pronuncia, nonché error in procedendo , in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4), c.p.c., avendo la C.t.r. omesso di valutare i restanti motivi di doglianza di merito.
Deve darsi atto che, nelle more del giudizio di cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, proposto in data 28.5.2024 dall’Agenzia delle entrate e sottoscritto per accettazione dal contribuente, rappresentato dal proprio difensore, in data 7.10.2024. Entrambe le parti, quindi, chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova ricordare che, in passato, la Suprema Corte (Cass. n. 21325/2006, Rv. 593253-01, nello stesso senso, Cass. n. 14300/2009, Rv. 608637-01) aveva sostenuto l’efficacia novativa del rapporto determinata dall’atto di conciliazione, con conseguente legittimità della pronuncia di estinzione del giudizio emessa ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, in esito alla mera stipula della conciliazione.
Tale indirizzo era stato superato da un altro più recente indirizzo interpretativo (Cass. n. 14951/2019, Rv. 654074-01), secondo cui la conciliazione giudiziale non ha efficacia novativa del rapporto sostanziale controverso, attesa la diversa estensione degli effetti riconducibili al perfezionamento della conciliazione (mediante versamento della prima rata e prestazione di garanzia) e fatto sopravvenuto estintivo del giudizio pendente (mediante pagamento del complessivo importo rateizzato), giustificandosi la parziale rinuncia della P.A. alla maggiore pretesa contestata soltanto in caso di integrale adempimento dell’obbligazione. Si era, quindi, affermato che la pronuncia di estinzione adottata alla stregua del solo perfezionamento della conciliazione, senza versamento dell’intera somma che ne è oggetto, è affetta da nullità processuale, sicché la sua mancata impugnazione, comportando la formazione del giudicato sulla pretesa tributaria, impedisce l’iscrizione a ruolo delle somme afferenti all’originario credito contestato, essendo consentita
soltanto per gli importi indicati nel processo verbale di conciliazione (nello stesso senso, Cass. n. 24715/2022, Rv. 665491-02, secondo cui, in assenza del pagamento dell’obbligazione conciliata, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46, comma 2, n. 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma va disposto il rinvio dell’udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per l’adempimento, al fine della verifica dei presupposti per la relativa declaratoria).
Tuttavia, l’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 è stato, anche recentemente, modificato. In particolare, l’art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015 ha modificato l’intera disposizione, sostituendo integralmente il previgente comma 3, che stabiliva che la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata.
Nella formulazione attualmente vigente, il nuovo quarto comma prevede che la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Successivamente, il d.lgs. n. 220 del 2023 (in vigore dal 4.1.2024) ha introdotto il comma 4-bis, in base al quale le disposizioni dell’articolo in esame si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione. Tale disposizione, ai sensi dell’art. 4 del citato d.lgs., trova applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del suddetto decreto.
5.1. Orbene, l’attuale formulazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute
con i termini e le modalità di pagamento e che lo stesso costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore, consente di ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire natura novativa all’accordo conciliativo in questione. Depongono in tal senso la previsione de ll’immediato perfezionamento dell’accordo al momento della stipulazione (in sostituzione della precedente previsione che lo condizionava al versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, unitamente alla prestazione di idonea garanzia, in precedenza prevista), nonché l’attribuzione allo stesso del valore di titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore . Peraltro, l’immediata entrata in vigore della nuova formulazione della norma, anche per i giudizi di legittimità, purché instaurati prima del 4.1.2024, denota un favor del legislatore per la funzione immediatamente deflattiva dell’istituto nei confronti del contenzioso già pendente.
Ciò posto, nel caso in esame, la parte ricorrente ha depositato, unitamente all’accordo conciliativo che prevede una rateizzazione dell’importo concordato come dovuto a titolo di imposta, la prova del pagamento quietanzato della prima rata ivi pattuita. Entrambe le parti, poi, concordano nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Attesa l a nuova formulazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile nella presente sede in quanto il ricorso in esame è stato notificato in data 15.4.2024, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio.
Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu
sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione