Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6168 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6168 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23517/2021 R.G. proposto da:
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 580 del 2021, depositata il 16 febbraio 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 580 del 2021 che aveva rigettato l’appello proposto contro la sentenza della CTP di Lecco n. 115 del 2019 con cui era stato annullato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2013, emesso nei confronti della contribuente RAGIONE_SOCIALE per il recupero a tassazione del maggior reddito imponibile rideterminato, a fini IRES, in ragione della indebita deduzione dell’accantonamento al TFM in misura superiore a quella prevista da ll’art. 105 comma 1 del t .u.i.r.
A motivo di ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 commi 1 e 4 t .u.i.r., avendo la CTR errato nel ritenere il trattamento di fine mandato dell’amministratore non soggetto alle stesse limitazioni di deducibilità previste per il trattamento di fine rapporto.
La società contribuente si è difesa depositando il controricorso.
Successivamente entrambe le parti hanno depositato, rispettivamente il 10 novembre 2025, l’ RAGIONE_SOCIALE e, il 4 febbraio 2026, la società contribuente, l’ istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese a seguito dell’intervenuta conciliazione, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, come da accordo conciliativo, sottoscritto l’8 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi all’esame della domanda proposta da entrambe le parti di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell’intervenuta conciliazione extragiudiziale ai sensi dell’art. 48 d. lgs. n. 546 del 1992.
Dall’esame della documentazione allegata alle istanze risulta che le parti hanno concluso l’accordo conciliativo extragiudiziale della presente
contro
versia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2013, ai sensi dell’art. 48 d. lgs. n. 546 del 1992, attraverso l’accettazione da parte della società contribuente della proposta dell’erario del 30 settembre 2025, concordando anche per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Va dichiarata, pertanto, l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate, come da concorde istanza RAGIONE_SOCIALE parti.
L’esito conciliativo del giudizio esclude l’applicabilità, a carico della parte ricorrente, della misura sanzionatoria del versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater , D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME