Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27266 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 27266  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6716/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE CAPITALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede in RAGIONE_SOCIALE n. 3813/2021 depositata il 02/08/2021.
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 17/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udita la requisitoria del Procuratore Generale e uditi altresì i difensori presenti.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento IMU 2012 n. 893 con cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha contestato il mancato pagamento dell’imposta su alcune unità immobiliari. La RAGIONE_SOCIALE aveva rilasciato un atto di concessione ad RAGIONE_SOCIALE per l’occupazione di un’area demaniale marittima, finalizzata alla realizzazione di un porto turistico ed il RAGIONE_SOCIALE ha successivamente rilasciato la concessione definitiva (il 30 ottobre 2001). È stato quindi realizzato il cosiddetto RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
 Il  29  novembre  2018,  la  Regione  Lazio  ha  trasferito  la concessione  alla ricorrente, la  quale  ha  contestato l’avviso per violazione dell’art.  51,  comma 3 -bis ,  del  D.Lgs.  159/2011,  poiché  è stata sottoposta a sequestro dal 19 luglio 2016 e, pertanto, non ha potuto versare imposte sui beni sequestrati.
 Innanzi  alla  CTP  ha  rilevato  la  carenza  del  presupposto impositivo, sostenendo di non essere soggetto passivo in quanto aveva ceduto il diritto di superficie a terzi, sui quali quindi gravava l’imposta. Ha contestato anche la mancata applicazione del cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALE sanzioni relative a sei avvisi ricevuti negli anni. Ha chiesto l’annullamento dell’avviso, o in subordine, la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 18386 del 31 ottobre 2018, ha rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le doglianze, affermando che la normativa invocata non era applicabile retroattivamente  e che  i diritti derivanti dalla  concessione  non escludevano il presupposto impositivo.
 RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE    ha  indi  proposto  appello, contestando la sentenza di primo grado, ribadendo che il versamento RAGIONE_SOCIALE  imposte  doveva  essere  sospeso  in  presenza  di  sequestro.  Ha
richiamato i provvedimenti del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 19 luglio 2016 e del 20 dicembre 2018 con cui è stato disposto prima il sequestro e poi la confisca dell’intero capitale sociale e aziendale. Ha ritenuto inoltre illegittimo l’imputare a sé stessa la soggettività passiva IMU, poiché derivava da un diritto di superficie ormai ceduto a terzi. Ha infine confermato la doglianza sulle sanzioni, per non essere stato applicato il cumulo giuridico. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituita eccependo l’inammissibilità dell’ap pello per riproposizione di motivi già trattati in primo grado e ha sostenuto la legittimità dell’avviso IMU 2012, essendo antecedente al sequestro del 2016. Ha contestato inoltre la carenza del presupposto impositivo e ha sostenuto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse comunque soggetto passivo. Ha rifiutato l’applicazione del cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALE sanzioni, sostenendo che si trattasse di violazioni formali reiterate.
6. La CTR del Lazio, con sentenza n. 3813/16/2021 del 19 luglio 2021,  ha  rigettato  l’eccezione  di  inammissibilità  sollevata  da  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma ha respinto nel merito tutti i motivi di appello, ritenendo legittimo  l’operato  dell’Amministrazione  nel  liquidare  l’IMU  2012, poiché l’avviso è stato emesso prima del sequestro del 2016.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione.
 Successivamente  parte  ricorrente  ha  depositato  memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento parziale del ricorso ( relativamente al quinto motivo, con assorbimento del quarto).
In udienza le parti presenti ed il P.G. hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, c. 3bis , 52, 57, 58 e 59, D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. ‘Codice RAGIONE_SOCIALE leggi antimafia’) e degli artt. 104 -bis , disp. att. c.p.p. e 321 c.p.p., atteso che l’amministrazione finanziaria non può esigere imposte su beni immobili sottoposti a sequestro o confisca, e che nel caso di specie il patrimonio immobiliare della società RAGIONE_SOCIALE è stato sequestrato ex art. 321 e ss. c.p.p. dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 22 luglio 2015, nell’ambito di un procedimento penale, rendendo inapplicabili le pretese tributarie verso la società, sicché la procedura di accertamento avviata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contrasterebbe con gli artt. 52, 57, 58 e 59 D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice RAGIONE_SOCIALE leggi antimafia), che disciplinano i diritti dei terzi sui beni sequestrati.
1.1. La censura è infondata.
1.2. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di appello, l’avviso riguarda un credito maturato in periodo di imposta ( l’anno 2012)  precedente  a  quello RAGIONE_SOCIALE  misure  di  prevenzione patrimoniale  e  del  sequestro,  cui  i  beni  sono  stati  assoggettati  solo successivamente, a partire dal 2016.
1.3. Inoltre, il comma 3 bis dell’art. 51 D.Lgs. n. 159 del 2011 -il quale dispone che ‘3 -bis . Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.’ è stato introdotto solo a partire dal 1 gennaio 2013.
La giurisprudenza ha chiarito, sul punto, esprimendosi in materia di ICI (ma con principio estendibile all’IMU) che nel regime anteriore
all’entrata  in  vigore  dell’art.  51,  comma  3 bis ,  del  d.lgs.  n.  159  del 2011, il destinatario del provvedimento di sequestro civile, giudiziario o  amministrativo,  di  un  bene  immobile  rimane  soggetto  passivo  di imposta finché non sopravvenga il decreto di confisca o l’esecuzione della demolizione del bene, che, fino a quel momento, rimane nella sua disponibilità, diretta o indiretta (Cass. 02/12/2020, n. 27491 (Rv. 659814 – 01)).
1.4. Nel caso di specie, s ino al decreto di trasferimento l’immobile è perciò riferibile al concessionario , sul quale grava l’onere di imposta. Il passaggio della titolarità passiva si ha solo al successivo momento della confisca, che determina l’effetto traslativo dell’immobile. Atteso che per espressa ammissione del ricorrente nel caso di specie vi è stato solo un sequestro, non può perciò ritenersi che sia cessata la titolarità passiva di imposta.
1.5.  Alla  luce  di  tali  diverse  argomentazioni  la  doglianza  è infondata.
Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrente contesta la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, atteso che la C.TRAGIONE_SOCIALE per il Lazio si sarebbe limitata a fare riferimento a due sentenze (la n. 13793 del 2019 della Corte di Cassazione e la n. 1759 del 2021 della C.T.R. per il Lazio), affermando di non ritenere sussistenti «motivate argomentazioni per discostarsene», senza tuttavia dar conto né di quanto in dette pronunce affermato, né «RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.
2.1. Anche tale censura è infondata.
2.2. La risposta argomentativa della CTR è pienamente comprensibile, in quanto la ricostruzione della fattispecie e le considerazioni in fatto e in diritto costituiscono un iter logico rispetto al quale il riferimento giurisprudenziale per relationem costituisce solo la conclusione.
Non corrisponde a quanto riportato in sentenza che la CTR si sia limitata ad affermare apoditticamente di non  volersi discostare dall’orientamento di tali sentenze.
2.3. La censura va rigettata.
Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., si lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 13, co. 2, D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, dell’art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 23 del 2011, degli artt. 2 e 5, co. 1 e 3, del Regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012 e degli artt. 2 e 5, co. 1 e 3, del Regolamento IMU di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 82 del 29/30 novembre 2013: il diritto nascente in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, per effetto della concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, deve essere assimilato ad un diritto reale su cosa altrui, ed in particolare al diritto di superficie, sicché deve ammettersi la facoltà della concessionaria di compiere atti dispositivi dei diritti derivanti dalla concessione stessa o vantati sui beni realizzati sull’area demaniale . Nella fattispecie, la RAGIONE_SOCIALE., mediante la sottoscrizione di una serie di atti di cessione, ha trasferito a terzi la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo della quasi totalità dei beni facenti parte del porto stesso ed a seguito di tali atti di cessione la soggettività passiva ai fini dell’I MU su detti immobili grava sui terzi cessionari e non più sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.1.  Ad  avviso  della  controricorrente,  ai  fini  IMU/ICI,  ciò  che conta non è la natura (reale o obbligatoria) della concessione, ma se il bene  è  demaniale.  In  caso  di  concessione  su  aree  demaniali,  il concessionario rimane sempre il soggetto passivo dell’imposta , come stabilito  dalla  legge  (art.  18,  comma  3,  L.  388/2000).  Pertanto,  il giudice  d’appello  avrebbe  correttamente  individuato  la  società  RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE  come  soggetto tenuto  al  pagamento  dell’IMU,  rendendo infondato il motivo del ricorso contro la sentenza.
3.2. Il motivo va respinto.
3.3. Va preliminarmente osservato che il precedente citato (Cass. 11006/2025, inerente un campo aviatorio) era del tutto peculiare, e, come tale, non può ritenersi estendibile in via generale.
3.4. Va invece rilevato, con riferimento alla presente fattispecie, che la esistenza della concessione costituisce ex se il presupposto per l’imposizione che, per legge, viene radicato in capo al concessionario, in virtù della sola esistenza della concessione. In assenza di revoca o annullamento  della  concessione,  difatti,  la  legge  prevede  che  il soggetto su cui grava l’imposta è il concessionario.
Testualmente,  l’art.  18  della  legge 23  dicembre  2000,  n.  388 sancisce:  ‘3. All’articolo  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ” Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario “. ‘
L’articolo 18 della legge 388/2000, integrando il decreto legislativo 504/1992, ha quindi voluto chiarire che l’imposta ricade ex lege sul concessionario, senza possibilità di traslarla su altri soggetti. Ciò significa che  il solo fatto della esistenza della  concessione costituisce  il  presupposto  dell’imposizione:  il  concessionario  diventa soggetto passivo non perché utilizza di fatto l’area, ma perché titolare di un provvedimento amministrativo che gli attribuisce quel diritto di godimento.
Per questa ragione eventuali cessioni della superficie o contratti tra  privati  non  assumono  rilevanza  sul  piano  tributario,  perché  non incidono  sulla  titolarità  della  concessione.  Fino  a  quando  il  titolo concessorio non viene revocato o annullato, l’impost a rimane radicata in  capo  al  concessionario,  senza  possibilità  di  traslazione.  La  norma
dunque  risolve  in  maniera  netta  la  questione,  evitando  incertezze interpretative e garantendo certezza al prelievo.
3.5.  Nel  caso  di  specie,  quindi  non  rilevano  le  considerazioni prospettate in merito alla cessione della superficie, atteso che il quadro normativo ha risolto il problema in termini netti, senza offrire spazi per la traslazione di imposta al di fuori del provvedimento amministrativo concessorio.
Deve invero affermarsi il seguente principio di diritto: ‘In tema di ICI, ai sensi dell’ articolo 18 della legge 388/2000, integrativo del decreto legislativo 504/1992, in materia di aree demaniali, la concessione costituisce il presupposto dell’imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale unico soggetto passivo d’imposta,  senza  che  assumano  rilievo  eventuali  trasferimenti  del godimento  a  terzi,  finché  il  titolo  concessorio  non  sia  revocato  o annullato.’.
3.6. La censura va dunque rigettata.
Con il quarto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.,  si  deduce  la  nullità dell’impugnata  sentenza  d’appello  per mancanza di motivazione, in relazione al motivo di appello relativo alla irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni : l’utilizzo dell’avverbio «conseguentemente» non  sarebbe in  alcun  modo  idoneo  a  rendere  conto  dell’ iter logicogiuridico seguito dai giudici per giungere alla decisione di rigettare il motivo di gravame proposto dalla società contribuente.
4.1. La censura è fondata.
4.2. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza  di motivazione,  quale  causa  di  nullità  della  sentenza  impugnata,  va apprezzata,  tanto  nei  casi  di  sua  radicale  carenza,  quanto  nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio  decidendi posta  a  fondamento  dell’atto,  poiché  intessuta  di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile
2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 2.2 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazion e della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 20/07/2023 n. 2023).
4.3.  La  CTR  è  pervenuta  alla  conclusione  che,  a  seguito  della reiezione dei precedenti motivi, anche la censura proposta nel terzo motivo di appello deve essere respinta. Tuttavia, nulla ha illustrato in merito al contenuto della censura, che riprendeva quanto formulato in primo  grado,  e  cioè  che  riguardando  diverse  annualità  di  imposta avrebbe dovuto essere calcolata secondo i principi di cui all’art. 12 c. 5 d.lgs. 472/1997.
4.4. Il motivo va dunque accolto.
Con il quinto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., si contesta infine la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 1997, con riferimento al tema dell ‘applicazione dell’istituto del c.d. ‘cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALE sanzioni’ ai tributi locali .
Il motivo risulta assorbito dal precedente, atteso che la CTR ha offerto una motivazione apparente sul tema RAGIONE_SOCIALE sanzioni e dell’applicazione del cumulo.
In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al motivo n. 4, assorbito il 5 e rigettati gli altri,
e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione e cassa la sentenza  impugnata,  con  rinvio  della  causa  alla  Corte  di  giustizia tributaria  di  secondo  grado  del  Lazio  in  diversa  composizione,  che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 17/09/2025.
Il Presidente                                                  Il Consigliere estensore NOME COGNOME                                  NOME COGNOME