Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10412 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20088/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME
NOME COGNOME (C.F.: TARGA_VEICOLO);
-ricorrente- contro
CONSORZIO PER L’RAGIONE_SOCIALE SIRACUSA IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sede di SIRACUSA, n. 224/2021 depositata il 11/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’amministrazione comunale ha notificato al contribuente, odierno controricorrente, in qualità di proprietario di n. 11 immobili (10 terreni ed un ‘gruppo catastale’) ricadenti nel territorio comunale
l’avviso di accertamento prot. n. 20585 del 14 novembre 2008, per parziale omesso versamento dell’ICI per l’anno 2006 .
Il consorzio ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, contestando, tra l’altro, la propria qualità di soggetto contribuente. L a CTP ha emesso la sentenza n. 83/04/12 pronunciata il 23 gennaio 2012 e depositata il 27 febbraio 2012, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo rilevante, sul punto, la circostanza che al Consorzio potessero partecipare soggetti privati.
Tale decisione è stata impugnata dal Consorzio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale, con la sentenza n. 475/16/13 dell’11 ottobre -13 dicembre 2013 , ha respinto l’appello .
Avverso la suddetta sentenza di gravame, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione comunale. Con la sentenza n. 8526 del 27/03/2019 pronunciata dalla Corte di cassazione, sez. V (ud. 05/03/2019), è stata quindi cassata con rinvio la impugnata sentenza della CTR, in ragione dell’omesso esame del motivo relativo alla soggettività passiva della RAGIONE_SOCIALE in virtù della esistenza di atto concessorio con il Consorzio, ed in particolare per non avere considerato il decreto del Ministero LLPP (decreto n. 729 del 1999 cit.) trasferiva al Consorzio determinati progetti ed attività di depurazione delle acque pubbliche.
Il consorzio ha riassunto la causa e la CTR di Sicilia, Sez. dist. di Siracusa, all’esito del giudizio di riassunzione, si è pronunciata favorevolmente rispetto alle pretese del Consorzio RAGIONE_SOCIALE Siracusa in liquidazione. Ha ritenuto, in particolare, che considerata la natura demaniale del compendio immobiliare e preso atto dell’intervenuta convenzione del 04/11/1999 tra il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Siracusa e RAGIONE_SOCIALE (da considerare quale concessione), soggetto passivo dell’imposta sarebbe proprio I.A RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 504/1992, in quanto concessionaria.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il consorzio.
Successivamente parte ricorrente (controricorrente nel giudizio incidentale) ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 143, in combinato disposto dell’art. 822 e 823 c.c., del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, per erronea attribuzione della qualità di bene demaniale al ‘gruppo catastale’ oggetto di controversia, con conseguente esclusione della soggettività passiva dell’imposta in capo al Consorzio RAGIONE_SOCIALE
La CTR avrebbe errato nell’affermare, una volta considerata la natura demaniale del compendio immobiliare ed in ragione dell’intervenuta convenzione del 04/11/1999 tra il Consorzio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla quale dovrebbe attribuirsi conseguentemente valore di concessione, che soggetto passivo dell’imposta sarebbe RAGIONE_SOCIALE, ex art. 3 D.Lgs. n. 504/1992. Difatti, dal combinato disposto degli artt. 143 d.lgs. n. 152/2006 e 822, co. 2, c.c. si ricava che gli acquedotti e gli impianti di depurazione fanno parte del demanio dello Stato, soltanto se di proprietà dello stesso.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente lamenta l’o messo esame di un fatto decisivo e controverso, avendo la CTR trascurato di verificare la riconducibilità in capo al RAGIONE_SOCIALE della proprietà del ‘gruppo catastale’ oggetto di controversia .
Il controricorrente eccepisce in via preliminare l’esistenza di un giudicato esterno: la sentenza della Sezione IV della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Staccata di Siracusa n. 282/04/2021, pronunciata il 15 dicembre 2020 e depositata il 13
gennaio 2021 con cui è stato disposto l’annullamento della pretesa impositiva e sanzionatoria relativa al medesimo gruppo catastale per cui è contenzioso, per l’anno di imposta 2005. In tale pronuncia in particolare il Collegio ha annullato l’avviso di accertamento n. 935, prot. 19243 del 25 ottobre 2007 emesso dal Comune di Priolo Gargallo, recante la contestazione di omesso versamento dell’I.C.I. dovuta, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 7, primo comma lett. b), del d.lgs. n. 504/1992 per ‘i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9’.
La soluzione della questione proposta con i motivi presenta profili di novità e di interesse nomofilattico, sotto il profilo del particolare regime giuridico degli enti consortili siciliani.
4.1. Nella fattispecie, invero, sussiste una particolarità che riguarda i Consorzi ASI della Sicilia, i quali sono considerati enti di diritto pubblico non economico, sui cui aspetti non constano specifici precedenti.
4.2. La normativa di riferimento dispone che ai sensi della l. Regione Sicilia, 4 gennaio 1984, n. 1, art. 1, comma 2, <>. Si veda altresì la l. regione Sicilia, 12 gennaio 2012, n. 8, che ha costituito l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive definito ente pubblico non economico (art. 1, comma 1).
La l. n. 1 del 1984, art. 39, invece, ha così disposto, in tema di trasferimento dei beni patrimoniali delle zone industriali regionali:
‘ I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali istituite con legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n.
1295, ove non ancora ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio. Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetti enti che cureranno lo espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.
Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell’ Assessore regionale per l’industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo della titolarità ‘ .
L’a rticolo risulta così sostituito dall’articolo 33 della L.R. n. 34 del 08 novembre 1988.
4.3. Il decreto n. 729 del 4 marzo 1999 del Ministero LL.PP., ha trasferito le opere in proprietà al Consorzio.
4.4. La l. 12 gennaio 2012, n. 8, art. 19, comma 2, lett. cbis , nel disciplinare la liquidazione dei Consorzi RAGIONE_SOCIALE, così ha disposto:
‘(…) 2. Il Commissario liquidatore provvede a: (…)
c bis ) trasferire in concessione d’uso, nelle more dell’individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell’articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori unici. In assenza delle predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione o, al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro
penale, ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal Consorzio proprietario, sono riconosciute, all’atto del definitivo subentro, dal gestore unico del servizio idrico integrato; eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all’ente proprietario o al precedente gestore. (…)’
4.5. Si pone dunque il problema del raccordo -posto che si tratta di un ente pubblico non economico – con la disposizione di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 143, secondo il cui disposto:
‘ 1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Spetta anche all’ente di governo dell’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 823, secondo comma, del codice civile ‘ .
L’art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prende dunque in considerazione la proprietà pubblica.
Ai sensi dell’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali devono essere affidate in concessione d’uso gratuita per tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute nella convenzione (che regola i rapporti tra ente locale e gestore) e nel relativo disciplinare.
4.6. La norma regionale, letta nel più ampio contesto normativo riportato, ha però portata meramente ricognitiva del regime demaniale
‘accidentale’ delle infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato.
4.7. A questo punto si pone il problema di verificare se nel caso dei depuratori dei Consorzi ASI di Sicilia (enti pubblici non economici, che ne sono proprietari), si possano ricondurre o meno tali beni alla categoria dei beni demaniali, e se i beni concessi in uso per lo svolgimento del servizio siano riconducibili alla nozione di concessione demaniale che, in tema di ICI, trasferisce la soggettività passiva al concessionario, atteso che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, dispone nei seguenti termini: <> (ai sensi dell’art. 158, comma 3, della l. n. 388 del 2000, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2001).
5. Alla luce di quanto sopra, preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno il rinvio della trattazione della causa, considerando la necessità di approfondire il profilo del particolare regime giuridico degli enti consortili siciliani riguardo ai beni in questione nella fattispecie.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024.