Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10418 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10418 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20111/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentaleCONTRO
RAGIONE_SOCIALE Siracusa in liquidazione – gestione separata RAGIONE_SOCIALE, C.F.: P_IVA, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME codice fiscale CODICE_FISCALE -controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sede di SIRACUSA, n. 283/04/2021 depositata il 13/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE di Siracusa ha proposto ricorso innanzi la CTP di Siracusa avverso l’avviso di
accertamento n. 934 prot. n. 9247 del 22 maggio 2007 I.C.I. 2004, del Comune di Priolo Gargallo per imposta comunale sugli immobili anno 2004, per parziale omesso versamento di imposta con riferimento a 12 unità immobiliari (dieci terreni agricoli, un gruppo catastale ed un fabbricato, in relazione al quale ultimo il Consorzio aveva parzialmente assolto l’obbligazione tributaria) .
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha emesso la sentenza n. 45/15, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che gli immobili in questione non ricadessero su area demaniale e quindi fossero soggetti a pagamento di ICI da parte del Consorzio.
Tale decisione è stata impugnata dal Consorzio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Nelle more del giudizio di appello l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Siracusa Territorio con l’avviso di accertamento n. SR0027958/2016 rettificò il classamento del gruppo catastale da E/3 (categoria proposta dal Consorzio, in qualità di proprietario, e da RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionario, nella dichiarazione DOCFA Mod. D1 del 4 gennaio 2013 e confermata dallo stesso Ufficio con l’avviso di accertamento n. SR0001635/2014) a D/7, confermando la rendita catastale di € 887.884,00. Ta le avviso fu impugnato innanzi alla CTP di Siracusa. Con sentenza n. 4171/04/2019 del 25 settembre -2 dicembre 2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accolse il ricorso del Consorzio avverso l’avviso di accertamento catastale n. SR0027958/2016, riconoscendo corretta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. Anche tale decisione fu impugnata innanzi alla CTR.
Nel giudizio parallelo, relativo al classamento catastale, con la sentenza n. 284/4/2021 depositata il 13 gennaio 2021 il Collegio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Siracusa Territorio, confermando l’annullamento dell’avviso di
accertamento catastale n. SR0027958/2016 disposto dai Primi Giudici e riconoscendo corretta e dovuta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale.
Con la sentenza n. 283/4/2021, in questa sede impugnata, depositata in pari data, la CTR ha accolto parzialmente l’appello del Consorzio, riconoscendo la astratta soggettività ai fini dell’ICI, ma la non debenza dell’ imposta per detti immobili in quanto classificabili catastalmente come E/3, ai sensi dell’art. 7 lett. b) del decreto legislativo 504/1992, in quanto, destinati od asserviti a servizio di depurazione idrica.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE Siracusa in liquidazione, il quale ha formulato altresì ricorso incidentale contenente n. 2 motivi.
Avverso il ricorso incidentale si è costituito con controricorso il Comune di Priolo.
Successivamente il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il comune ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e degli artt. 1 e 39, co. 1 bis, D.lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice regionale ha definito il giudizio, nonostante la controversia pregiudicante sul classamento catastale del ‘gruppo catastale’ non fosse stata ancora decisa con sentenza passata in giudicato.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della L. 14 novembre 1995, n. 481, per erronea
attribuzione della rendita catastale all’impianto di depurazione, classato in E anziché in D.
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Siracusa in liquidazione ha dedotto, quanto ai motivi di ricorso, che il primo motivo sarebbe inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza resa nel giudizio pregiudicante è divenuta definitiva il 14 luglio 2021 per mancata impugnazione nei termini di legge; con riferimento al secondo motivo che il motivo è inammissibile, poiché non investe il convincimento maturato dal Collegio di appello, che si è pronunciato solo sull’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 7, primo comma lett. b) del d.Lgs. n. 504/1992, essendo il classamento catastale oggetto del parallelo giudizio, peraltro ormai definitivo.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia su motivi erroneamente dichiarati assorbiti, in riferimento 1) all’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento; 2) ed alla sussistenza dei presuppos ti per il riconoscimento dell’esenzione dall’ICI disposta dall’art. 7, primo comma lett. a), del d.Lgs. n. 504/1992, così come autenticamente interpretato da ll’art. 31, diciottesimo comma, della l. n. 289/2002.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha rilevato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., dell’art. 143 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 3 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il collegio di appello avrebbe errato nel ritenere la natura demaniale del compendio immobiliare costituito dal depuratore per cui è causa quale immediata conseguenza della circostanza che esso è di proprietà del Consorzio. La Commissione Tributaria Regionale ha escluso la natura demaniale del compendio immobiliare costituito dal depuratore per cui è causa quale immediata conseguenza della
circostanza che esso è di proprietà del Consorzio. Tale convincimento si scontrerebbe con il combinato disposto delle norme sopra indicate, alla luce delle quali deve ritenersi che appartengono al demanio pubblico gli impianti di depurazione appartenenti a qualsiasi amministrazione pubblica, e tale condizione sarebbe da ritenersi pienamente rispettata nella fattispecie in esame, essendo irrilevante la circostanza che il Consorzio, ente pubblico, abbia la piena proprietà del bene. Ferma, dunque, la natura demaniale del bene, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo nella fattispecie in esame rileverebbe la sua concessione a RAGIONE_SOCIALE
La soluzione della questione proposta con i motivi (e segnatamente del secondo motivo di ricorso incidentale) presenta profili di novità e di interesse nomofilattico, sotto il profilo del particolare regime giuridico degli enti consortili siciliani.
6.1. Nella fattispecie, invero, sussiste una particolarità che riguarda i Consorzi ASI della Sicilia, i quali sono considerati enti di diritto pubblico non economico, sui cui aspetti non constano specifici precedenti.
6.2. La normativa di riferimento dispone che ai sensi della l. Regione Sicilia, 4 gennaio 1984, n. 1, art. 1, comma 2, <>. Si veda altresì la l. regione Sicilia, 12 gennaio 2012, n. 8, che ha costituito l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive definito ente pubblico non economico (art. 1, comma 1).
La l. n. 1 del 1984, art. 39, invece, ha così disposto, in tema di trasferimento dei beni patrimoniali delle zone industriali regionali:
‘I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali istituite con legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale ex statale di Messina, istituita con decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n.
1295, ove non ancora ceduti a fini industriali, sono trasferiti ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio. Le relative opere infrastrutturali, eseguite o in corso di esecuzione con fondi del bilancio regionale, vengono trasferite ai predetti enti che cureranno lo espletamento delle procedure espropriative eventualmente non ultimate.
Ai trasferimenti di cui sopra si provvede con decreto dell’ Assessore regionale per l’industria, che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo traslativo della titolarità’.
L’articolo risulta così sostituito dall’articolo 33 della L.R. n. 34 del 08 novembre 1988.
6.3. Il decreto n. 729 del 4 marzo 1999 del Ministero LL.PP., ha trasferito le opere in proprietà al Consorzio.
6.4. La l. 12 gennaio 2012, n. 8, art. 19, comma 2, lett. cbis , nel disciplinare la liquidazione dei Consorzi RAGIONE_SOCIALE, così ha disposto:
‘(…) 2. Il Commissario liquidatore provvede a: (…)
c bis ) trasferire in concessione d’uso, nelle more dell’individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell’articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori unici. In assenza delle predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d’uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione prioritariamente al comune nel cui territorio è ubicato l’impianto di depurazione o, al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro
penale, ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal Consorzio proprietario, sono riconosciute, all’atto del definitivo subentro, dal gestore unico del servizio idrico integrato; eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all’ente proprietario o al precedente gestore. (…)’
6.5. Si pone dunque il problema del raccordo -posto che si tratta di un ente pubblico non economico – con la disposizione di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 143, secondo il cui disposto:
‘1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Spetta anche all’ente di governo dell’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 823, secondo comma, del codice civile’.
L’art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prende dunque in considerazione la proprietà pubblica.
Ai sensi dell’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali devono essere affidate in concessione d’uso gratuita per tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute nella convenzione (che regola i rapporti tra ente locale e gestore) e nel relativo disciplinare.
6.6. La norma regionale, letta nel più ampio contesto normativo riportato, ha però portata meramente ricognitiva del regime demaniale
‘accidentale’ delle infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato.
6.7. A questo punto si pone il problema di verificare se nel caso dei depuratori dei Consorzi ASI di Sicilia (enti pubblici non economici, che ne sono proprietari), si possano ricondurre o meno tali beni alla categoria dei beni demaniali, e se i beni concessi in uso per lo svolgimento del servizio siano riconducibili alla nozione di concessione demaniale che, in tema di ICI, trasferisce la soggettività passiva al concessionario, atteso che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2, dispone nei seguenti termini: <> (ai sen si dell’art. 158, comma 3, della l. n. 388 del 2000, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2001).
Alla luce di quanto sopra, preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno il rinvio della trattazione della causa, considerando la necessità di approfondire il profilo del particolare regime giuridico degli enti consortili siciliani riguardo ai beni in questione nella fattispecie.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024.