Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29225 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 12/11/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17244/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (84001230659), in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 8833/2021, depositata il 27 dicembre 2021, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 8833/2021, depositata il 27 dicembre 2021, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2017;
1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che:
la gravata sentenza aveva ritenuto sussistente un diritto di superficie quando si trattava di «beni per i quali non è assolutamente previsto un diritto di superficie, dal momento che, allo scadere della licenza rilasciata ai fini stagionali, la struttura possa essere rimossa definitivamente e la spiaggia tornare nella disponibilità dell’ente concedente, rappresentando la struttura di un lido, di per sé precaria»;
per di più, «la rendita catastale assegnata ai beni era risultata carente poiché della stessa non era stata correttamente informata la società ricorrente subentrata alla precedente titolare dell’attività …»;
-il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria;
–RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed anch’essa ha depositato memoria.
Considerato che:
-Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, così come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, lettera a), e dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, art.
18, comma 3, assumendo, in sintesi, il ricorrente che, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità (intervenuti sugli stessi beni oggetto di tassazione), illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la soggettività passiva della contribuente in ragione della insussistenza di un diritto di superficie sul bene demaniale posseduto in concessione quando -in ragione dell’espressa littera legis (di cui all’art. 3, comma 2, cit.) -la concessione demaniale costituisce il titolo idoneo a radicare de tta soggettività, senz’alcuna necessità di ricercarne gli effetti, di natura reale o meno;
1.2 -col secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, così come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, lettera a), e dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3, con riferimento al rilievo svolto dal giudice del gravame in ordine alla precarietà della struttura insistente sul bene demaniale, ed alla sua possibilità di rimozione, con restituzione della spiaggia alla disponibilità dell’ente concedente, deducendo, in sintesi, per un verso che detto rilievo teneva in non cale la prodotta documentazione -alla cui stregua doveva escludersi la rilevata precarietà delle strutture insistenti sull’area oggetto di concessione, in ragione del progressivo ampl iamento dell’oggetto della concessione, e del rilascio di nuove concessioni demaniali -e, per il restante, la stessa inconferenza del rilievo medesimo una volta accertata la ricorrenza di una concessione demaniale e la riconduzione dei beni alla nozione catastale di unità immobiliare;
1.3 -il terzo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, così come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
art. 58, comma 1, lettera a), e dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, alla l. 22 dicembre 2011, n. 214, ed alla l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74;
-deduce, al riguardo, il ricorrente che -posta l’obiettiva incomprensibilità del riferimento ad una «rendita catastale … carente» – alcun rilievo avrebbe potuto assumere la pur rilevata omessa informazione (sulla rendita) «della società ricorrente subentrata alla precedente titolare dell’attività» in quanto -per il caso di omessa notifica di un atto presupposto -rimane possibile l’impugnazione dell’atto impositivo unitamente all’atto autonomamente impugnabile (art. 19, comma 3, cit.);
per di più, si soggiunge, altri avvisi di accertamento erano stati notificati per gli anni dal 2003 al 2012 senza che le (pur proposte) impugnazioni giudiziali avessero posto in discussione «il profilo della determinazione catastale della rendita, il cui meccanismo di calcolo ha superato pure il vaglio della Suprema Corte (Cass.ord.n.18101/19; ord.n.9429/19; sent.n.25132/16), che non ha ritenuto eccessivo l’inquadramento operato nel gruppo catastale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ »;
-va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso che la controricorrente articola sotto plurimi profili che involgono i requisiti di contenuto del ricorso e la ricorrenza, nella fattispecie, di un giudicato esterno;
2.1 -premesso che dette eccezioni evidenziano una dilatazione del principio di autosufficienza -che, così, viene impropriamente esteso (anche) a questioni rimaste estranee all’oggetto della decisione impugnata (in quanto evidentemente ritenute assorbite nell’accoglimento di motivi di ricorso ex se integralmente satisfattivi della proposta impugnazione) -rileva la Corte che l’intero contenuto del ricorso -e dei proposti motivi che espongono (solo) censure di violazione di legge -soddisfa appieno il canone di specificità né, come
si avrà modo di precisare, omette di censurare la duplice ratio decidendi che informa la gravata sentenza, insussistente, poi, il (pur) dedotto giudicato esterno;
-tanto premesso, i primi due motivi di ricorso -che vanno congiuntamente esaminati perché sottendono una medesima quaestio iuris di fondo -sono fondati, e vanno accolti;
3.1 -come la Corte ha avuto modo di statuire in più occasioni -con riferimento all’ICI ( d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2) ma secondo un principio di diritto applicabile anche in tema di IMU la cui disciplina espone una medesima disposizione (d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1) -«l’art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”, ha reso quest’ultimo, a partire dall’annualità 2001, di applicabilità della nuova disciplina, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l’opposta conseguenza dell’intassabilità.» (v. Cass., 10 dicembre 2010, n. 24969 cui adde , ex plurimis , Cass., 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., 10 aprile 2019, n. 10006);
3.2 -è, dunque, fondata la censura di violazione di legge che attinge il rilievo secondo il quale il giudice del gravame si è posto alla ricerca di un (inconferente) diritto di superficie, contestualmente rilevando, poi, che la contribuente era subentrata -così come per vero risulta indiscusso (anche) tra le parti -nella concessione demaniale rilasciata «alla precedente titolare dell’attività»;
3.3 – a fini impositivi -e per quel che qui rileva, secondo un ordito normativo che, in tema di IMU, ha riproposto le disposizioni di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5 (v. il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 2 e 3, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) -va, poi, considerato che, secondo un consolidato orientamento interpretativo, per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10 (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 23 giugno 2006, n. 14673); e, dunque, che l’iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’ICI, ma non anche necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dal momento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21 marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924);
– si è, altresì, precisato, in una siffatta prospettiva, che, ai fini dell’ICI, il «presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito», così considerandosi tassabili (anche) le aree scoperte (qui con riferimento ad aree portuali) in quanto rispondenti alla nozione di fabbricato (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536; Cass., 13 febbraio 2019, n. 4221; Cass., 22 agosto 2017, n. 20259; Cass., 20 aprile 2017, n. 10031); e, con riferimento ai presupposti dell’inventariazione catastale, si è, in effetti rimarcata la riferibilità della relativa disciplina «non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità
immobiliare urbana (UIU); a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.» (Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), avuto, dunque, riguardo, in particolare, ai dati di regolazione desumibili dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo il quale costituisce unità immobiliare urbana «ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.»), dal d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40 («Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente.») e dal d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, commi 1 e 3 (alla cui stregua nella nozione di unità immobiliare con «potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.» rientrano «le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.»; v., altresì, Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162, quanto alla nozione di immobile per incorporazione, ai sensi dell’art. 812 cod. civ., ed alle conseguenti implicazioni sul piano della disciplina catastale);
3.4 -è, allora, (ancora una volta) fondata la censura di violazione di legge articolata dal ricorrente con riferimento alla rimozione della struttura, oggetto di concessione, ed alla sua natura precaria, siccome esclusivamente rilevando -come appena si è anteposto -che si trattasse di unità immobiliare censita (o censibile) in catasto seppur oggetto di concessione demaniale (v. altresì, quanto ai precedenti
formatisi su omologhe concessioni, Cass., 17 marzo 2023, n. 7769; Cass., 5 luglio 2019, n. 18101; Cass., 4 aprile 2019, n. 9429);
4. -i rilievi appena svolti danno conto dell’insussistenza del (pur) evocato giudicato esterno (di cui alla sentenza n. 2418, depositata il 10 dicembre 2020, della Commissione tributaria provinciale di Salerno);
4.1 -premesso che (anche qui) la portata del giudicato viene indebitamente estesa dalla controricorrente -che vi legge il recepimento di questioni che, deve ritenersi, sono rimaste assorbite -il decisum passato in giudicato si risolve (ancora una volta) nella mera interpretazione dei dati normativi di regolazione della fattispecie, risultando (così) rilevato che era stata «accertata la sostanziale insussistenza del diritto di superficie atteso che allo scadere della licenza la struttura va rimossa” trattandosi di opera precaria di natura stagionale. Il valore della rendita quindi non può ritenersi valido trattandosi di struttura non accatastabile proprio per la sua natura soggetta alla rimozione al termine della stagione.»;
laddove, come la Corte ha in più occasioni rimarcato, l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723);
4.1.1 -ciò che rileva, difatti, come anticipato, – e che si correla allo stesso presupposto impositivo, -è l’avvenuta iscrizione in catasto dell’unità immobiliare (oggetto di concessione) con attribuzione di rendita; fattispecie, questa, rispetto alla quale -ed alla stessa stregua della rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l’emersione del patrimonio immobiliare sottratto all’inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58 nonché la l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 336) oltreché della specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali (l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74) – la Corte ha già avuto modo di rilevare l’esclusiva competenza riservata all’amministrazione centrale dello Stato in ordine all’attribuzione della rendita catastale, sia pur rimarcando «il ruolo partecipativo, informativo e di impulso dei comuni in ambito catastale» (Cass., 14 marzo 2019, n. 7275 cui adde Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571);
– per effetto, dunque, di detta rimodulazione -che ha comportato (anche) l’abrogazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 (v. la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173), che (in una all’art. 11, commi 1, 2 e 3), consentiva di determinare, e di accertare, l’imponibile ICI in relazione ai «fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto», sulla base del valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti» (v., in particolare, Cass., 15 marzo 2022, n. 8358; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 11 aprile 2019, n. 10125, Cass., 6 giugno 2012, n. 9111) – è venuto meno, a decorrere dal periodo di imposta 2007, il potere di accertamento del RAGIONE_SOCIALE correlato alla determinazione (in via provvisoria) della rendita catastale di fabbricati non iscritti in catasto (diversi da quelli iscrivibili nel gruppo catastale D, interamente posseduti e distintamente contabilizzati da imprese) sulla base della rendita (cd. presunta)
attribuita a fabbricati similari già iscritti (art. 5, comma 4, cit., in relazione all’art. 11, c ommi 1 e ss., cit.; v., ora, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214); situazione giuridica attiva, questa, che il legislatore ha evidentemente ritenuto non più essenziale, avuto riguardo (proprio) alla disciplina dei poteri di impulso spettanti ai Comuni (in tema di iscrizione catastale) ed al conseguente procedimento amministrativo istituito per l’emersione (in t ermini certi e ristretti) della materia catastale (v. la l. n. 311 del 2004, art. 1, c. 336, cit.), laddove le ragioni di tutela dell’interesse impositivo -già affidate ai poteri attribuiti all’Ente locale – sono state dislocate nella disciplina del cennato procedimento amministrativo volto all’emersione delle situazioni che avrebbero dovuto formar oggetto di dichiarazioni (dei soggetti interessati) per l’accertamento di unità immobiliari urbane di nuova costruzione ovvero di variazione dello stato dei beni (d.m. n. 701 del 1994, art. 1) e, quanto alla determinazione della base imponibile dell’ICI (pur sempre incentrata sul criterio principale costituito dalla rendita catastale rivalutata; d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 2), nella disciplina degli effetti ordinari del provvedimento di attribuzione (o di variazione) della rendita catastale (l. n. 342 del 2000, art. 74, c. 1), effetti, questi, che sono destinati a prodursi anche per il passato, in ragione dell’utilizzabilità (applicabilità) della nuova rend ita catastale anche a periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione di detto provvedimento, ed a decorrere dall’epoca della variazione materiale che ha portato alla modificazione della rendita medesima (per il rilievo che, ai sensi dell’art. 74, c omma 1, cit., il provvedimento di attribuzione della rendita ha natura «meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell’immobile», così che all’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata si coniuga la sua applicabilità «a fini impositivi anche per annualità
d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.», v. Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde , ex plurimis , Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033; v. altresì, in una convergente prospettiva ricostruttiva, Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775);
4.2 -né sussiste il giudicato esterno che, nella depositata memoria, la controricorrente ascrive alla sentenza della Corte n. 6848/2023, del 7 marzo 2023; pronuncia, questa, che si è limitata a rilevare (nei confronti del precedente concessionario demaniale) che andava «dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stato l’avviso di cui si tratta già annullato con sentenza passata in giudicato»;
-anche il terzo motivo di ricorso è fondato, e va accolto;
5.1 -occorre, premettere, al riguardo, che la censura in questione specificamente attinge quella ratio decidendi della gravata sentenza che (in tesi) non avrebbe formato oggetto di impugnazione -secondo la quale «la rendita catastale assegnata ai beni era risultata carente poiché della stessa non era stata correttamente informata la società ricorrente subentrata alla precedente titolare dell’attività …»;
e, va precisato, nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, così, accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, purchè la riqualificazione operata sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass., 5
ottobre 2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 28 luglio 2017, n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass., 29 settembre 2005, n. 19132);
5.2 -come, allora, già statuito dalla Corte, l’atto attributivo della rendita catastale (l. n. 342 del 2000, art. 74, cit.) va notificato al concessionario dell’area, ove annotata la concessione del bene negli atti catastali, -nel caso di prima attribuzione ovvero di successiva modifica, -e sempreché non si tratti di attribuzione conseguente a (e coerente con) la dichiarazione presentata dallo stesso concessionario secondo procedura cd. Docfa (v. Cass., 27 maggio 2024, n. 14678; Cass., 23 maggio 2019, n. 14025; Cass., 16 gennaio 2018, n. 807);
in disparte la rilevata carenza della rendita -che altro significato assume, nel decisum , se non in correlazione («poiché»), per l’appunto, all’omessa corretta informazione della «società ricorrente subentrata alla precedente titolare dell’attività» – il mero subentro nella titolarità della concessione non risulta (così) correlato né ad una modifica della rendita né, e ancor meno, ad una sua prima attribuzione (nei confronti del cd. «subentrante»);
6. -l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, attenendosi ai principi di diritto sopra esposti e in diversa composizione, procederà al riesame della controversia, e davanti alla quale potranno essere riproposte le questioni che, come emerge dal contenuto delle difese hinc et hinde svolte, – involgendo, sotto plurimi profili, sostanziali e formali, l’esercizio del potere impositivo, oltreché dello stesso potere sanzionatorio -sono rimaste assorbite nel decisum sin qui esaminato.
P.Q.M.
La Corte
–
accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.