Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23448 Anno 2024
Civile Ord. RAGIONE_SOCIALE 5 Num. 23448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22489/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), e dunque ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che le rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della VALLE D’AOSTA -AOSTA n. 14/2022 depositata il 14/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME NOME, di professione avvocato, era attinto da comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 00576202000000064000 notificata in data 14.01.2020, relativa a tre cartelle di pagamento -nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e 00520190001317273000 -per un importo complessivo di € 31.527,24 (pp. 2 e 3 ric.).
Il contribuente, in proprio, impugnava la predetta comunicazione preventiva.
In particolare -come riferito a p. 6 ric. (cfr. anche p. 2 controric.) -deduceva ‘la carenza di motivazione per violazione e/o erronea e falsa applicazione della legge 07.08.1990 n. 241 artt. 1, 3 21 septies e 21 octies, eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione arbitrarietà e travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza manifeste, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 Cost, mancata indicazione dei ruoli, della loro esecutività e omesse notifiche, esercizio immotivato ed ingiustificato della facoltà di cui all’art. 77 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, violazione del principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo contenuto nella legge 07.08.1990 n. 241. L’AVV_NOTAIO conclude chiedendo, ‘previa riunione con i ricorsi 73/2019 e 84/2019, previa sospensione del processo per litispendenza concernente il merito in relazione a contenziosi tuttora pendenti n. 60/2019, n. 58/2019, e n. 5/2020, previa dichiarazione di nullità inesistenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione dei ruoli e della loro esecutività nel dettaglio del debito e per inesistenza della notifica di cartelle e ruoli in data 2 maggio 2019 nel merito, in via principale accogliere la
spiegata domanda di accertamento negativo per infondatezza RAGIONE_SOCIALE richieste avversarie e del diritto di iscrivere ipoteca, anche per difetto di motivazione in relazione all’esercizio della facoltà di iscrivere ipoteca, dichiarando altresì l’abuso e l’aggravamento del procedimento amministrativo per le ragioni esposte in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite oltre CPA ed IVA e distrazione a favore del difensore ex art. 93 cod. proc. civ’. Si lamenta inoltre la violazione dell’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 ritenendo che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto notificare un avviso di intimazione, posto che entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non era stata avviata la procedura di espropriazione forzata’.
2.1. Ora, subito dopo l’indicazione di atto originariamente impugnato e sottese cartelle, il ricorso per cassazione reca un distinto paragrafo intitolato: ‘Oggetto dei giudizi collegati’, avente il seguente tenore letterale:
Il ricorrente ha proposto in altre sedi un piano rateale straordinario in 120 rate che è stato negato sia dall’Ufficio sia in alcune sentenze tributarie oggetto prima di appello ed ora pendenti in cassazione. In particolare, a pagina 6, a partire dal rigo 10 della sentenza n. 52/2020, della CTP di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE 1, il giudice si spinge ad affermare, senza dati e quindi apoditticamente, che ‘Inoltre, non appare concedibile un piano straordinario di rateazione alla luce della solvibilità dello stesso debitore’. La contraddizione è palese e quindi degna della commedia degli equivoci. Viene affermato dal giudice che non appare concedibile un piano straordinario in 120 rate perché il ricorrente ‘è solvibile’ mentre lo stesso appellante sarebbe ‘solvibile’, per l’ufficio, per il piano di pagamento in 72 rate e quindi con importi mensili più alti. La sentenza n. 51/2020 è collegata a quella che parimenti già impugnata ovvero la numero 50/2020. Il giudizio riguarda
alcune leggerezze commesse ai danni del ricorrente che si basano su dati inoppugnabili che ci si ostina a non considerare e cominciano a delineare il quadro vessatorio subito. Se la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (RG. 73/2019) rappresenta l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dalle cartelle di pagamento, l’accoglimento o meno di un’istanza di rateizzazione in 120 rate come richiesto dal contribuente, rappresenta un diritto che è volto a disinnescare proprio tale iscrizione (e la richiesta di riunione del presente procedimento R.G. n. 36/2020 con le procedure 73/2019 e 84/2019 relative alle stesse tematiche non è campata in aria). Omettere di valutare la reale situazione e ‘concedere’ una rateizzazione di 72 rate, mai accettata, essendo tuttavia l’Ufficio a conoscenza di ulteriori pendenze da notificare illustra bene l’aggravamento della procedura amministrativa. È questo il cuore dell’abuso che risulta provato dalla documentazione contenuta nel procedimento n. 84/2019 RG di cui si è chiesta la riunione al presente procedimento n. 73 RG. Si giunge al paradosso di sostenere che sia possibile pagare in 72 rate, un debito pregresso (Rg. 73/2019), che riguarda redditi dichiarati, ‘ignorando’ volutamente che di lì a poco sarebbe stat chiesta unulteriore somma (Rg. 84/2019) che avrebbe necessariamente determinato un’altra insostenibile e separata rateizzazione anziché una rata unica e sostenibile. Pertanto appare del tutto evidente che le due procedure andavano riunite con la presente e con tutte quelle successive di argomenti analoghi .
2.2. Con la sentenza n. 29/1/2021, la C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE respingeva il ricorso.
Il contribuente proponeva appello ‘incentrato’ come da sentenza in epigrafe -‘sui seguenti motivi: a) difetto di
motivazione dell’atto impugnato; b) eccesso di garanzia; c) omessa riunione dei procedimenti’.
3.1. L’appello veniva rigettato dalla CTR della RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE giusta sentenza in epigrafe -sulla base della seguente motivazione:
L’appello del contribuente si rivela infondato con conseguente conferma della gravata sentenza di prime cure.
Il Collegio rileva, innanzitutto, che tale pronuncia contiene un’ampia e coerente esposizione in termini argomentativi, alle quali questa Commissione effettua espresso riferimento per quanto non specificamente illustrato nella presente statuizione a fronte RAGIONE_SOCIALE censure dell’appellante .
L’istanza di riunione/sospensione reiterata dall’appellante appare infondata, attesa l’autonomia dei profili in esame nel presente giudizio, peraltro già maturo per la decisione, rispetto ai paralleli contenziosi instaurati dal contribuente, con riferimento a quanto addotto da quest’ultimo. Restano, ovviamente, impregiudicati, nell’eventualità, gli esiti di contenziosi instaurati avverso gli atti prodromici del provvedimento gravato in questa sede, o comunque connessi con il ‘thema decidendum’ di cui al presente giudizio.
I residui motivi di censura dell’appellante, unitariamente delibati in questa sede attesa l’intima connessione dei relativi profili devoluti allo scrutinio del Collegio, non colgono nel segno.
Per quanto concerne l’asserita carenza di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il motivo di gravame non è idoneo a scalfire il condivisibile percorso motivazionale del Collegio di prime cure. Infatti, le indicazioni cristallizzate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contengono, tra l’altro, una puntuale
specificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte, del carico iscritto a ruolo e non pagato, l’indicazione del debito scaduto con le relative causali, unitamente alle modalità di estinzione della pretesa debitoria ed all’avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto ad iscrizione ipotecaria.
In questo senso, appare sufficientemente soddisfatto l’onere di chiarezza degli atti, nella misura in cui è stato posto dal Legislatore a carico dell’Agente della riscossione, con aggravio, notoriamente, più tenue rispetto all’Amministrazione finanziaria quale ufficio impositore. a “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto previsto dall’art. 77 co. 2 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, stabilisce l’obbligo per l’agente della riscossione di notificare al proprietario dell’immobile l’avviso che in mancanza di pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute entro il termine di 30 giorni verrà iscritta ipoteca. Stante la natura di mera comunicazione dell’atto, non è previsto alcun contenuto motivazionale, salva l’indicazione dell’importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo’ .
Parimenti non sollecita il favorevole scrutinio del Collegio il motivo di appello relativo ad un asserito eccesso di garanzia per cumulo di misure cautelari e/o procedure esecutive: da un lato, in termini generali, non si rinviene, nel caso specifico, alcuna violazione di disposizioni di legge che impediscano al creditore di beneficiare di siffatto ‘cumulo’ a garanzia della propria pretesa e, dall’altro, il soprarichiamato importo dell’atto impugnato non confligge con il limite quantitativo ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato .
Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali e sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità per cui il Giudice non è tenuto ad esaminare punto per punto tutte le deduzioni formulate dalle parti .
Il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistono con un unico articolato controricorso.
Il contribuente deposita memoria in data 17 giugno 2024, mediante la quale ‘chiede che l’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione, previa riunione con i procedimenti collegati indicati in narrativa, tutti pendenti presso codesta Corte, voglia fissare nuova udienza’.
Nella narrativa della memoria espone quanto segue:
Il presente procedimento rubricato al n. 22489/2022 Reg. Gen. è collegato con altri due precedenti procedimenti attualmente pendenti presso l’Ecc.ma Corte di Cassazione: 1. N. 16808/2022 R.G. CASS. (N. primo grado 73/2029; N. secondo grado 16/2021) 2. N. 16747/2022 R.G. CASS. (N. primo grado 84/2019; N. secondo grado 13/2021). Il ricorrente ha già chiesto, nelle conclusioni contenute nel ricorso per cassazione che si discuterà il 05/07/2024, la riunione dei suddetti procedimenti per i motivi meglio illustrati nel secondo motivo di ricorso (pagg. da 26 a 30). Tutti i tre ricorsi trattano di tasse non pagate su redditi tuttavia sempre dichiarati. Il ricorrente, infatti, ad un certo punto si è trovato in serie difficoltà economiche ed ha richiesto, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di poter usufruire di un piano di rientro che prevedesse il piano straordinario in 120
rate. Tuttavia, la proposta è stata negata implicitamente con la formulazione di una proposta di rateizzazione in 72 rate (divenute successivamente 96) assolutamente non sostenibili e mai accettat dal ricorrente. L’Ufficio, infatti, ha agito in base ad un simulatore di concedibilità (doc. 46 del ricorso di primo grado) che all’evidenza non ha tenuto conto dell’esposizione debitoria complessiva del ricorrente. Tale simulatore non rappresenta la realtà dell’esposizione debitoria in quanto il rapporto rata/reddito si attesterebbe in oltre il 50% e non il 14,1%. Pertanto il doc. 46 depositato o è frutto di errore o è prova di abuso. Se l’Ufficio avesse tenuto conto dell’intera situazione debitoria, il piano straordinario così come era stato richiesto, sarebbe stato concesso e l’iscrizione di ipoteca (che è stata impugnata nel presente procedimento) si sarebbe potuta evitare.
Il contribuente deposita ulteriore memoria telematica in data 24 giugno 2024, mediante la quale reitera la medesima istanza di cui alla memoria precedente.
In narrativa, rispetto a quest’ultima, soggiunge:
A) RAGIONI DELLA RIUNIONE CON IL PROC. N. 16808/2022 R.G. CASS. (N. primo grado 73/2029; N. secondo grado 16/2021):
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 37/2021, della RAGIONE_SOCIALE, pronunciata in data 13/12/2021, pubblicata il 20/12/2021, sull’appello n. 16/2021 depositato il 20/05/2021 mirava all’annullamento della comunicazione preventiva iscrizione di ipoteca notificata con PEC del 04/06/2019 per l’importo di Euro 149.158,14 (comprensivo degli interessi di mora) (All. 1), relativa agli atti indicati nel prospetto stampato ed allegato alla comunicazione (relativo a cartelle oggetto di rottamazione -ter, a richiesta di rottamazione straordinaria -del 27 agosto
2018 e 3 luglio 2019 -e comunque già impugnate o oggetto di sospensiva processuale sino al 10 giugno 2019) e per l’accertamento negativo del diritto di iscrizione di ipoteca per le somme così come richieste: .
In tale contesto, l’ufficio allega alla Comparsa di controdeduzioni del proc. 73/2019 (All. 46 al fascicolo di primo grado atti e documenti) un simulatore di concedibilità del piano straordinario e nel negare il piano straordinario in 120 rate sostiene che il ricorrente avrebbe la capacità di pagare il debito in 72 rate e quindi con importi mensili più alti. Tuttavia sia il ricorrente sia il fisco sapevano che dovevano arrivare le notifiche di altre cartelle. Per tale motivo il ricorrente aveva fatto i suoi calcoli ed aveva ritenuto di riuscire a pare in 120 rate il primo ‘debito’ per poi affrontare il ‘secondo’ debito che gli sarebbe stato notificato da lì a poco.
RAGIONI DELLA RIUNIONE CON IL PROC. N. 16747/2022 R.G. CASS (N. primo grado 84/2019; N. secondo grado 13/2021):
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 36/2021, della RAGIONE_SOCIALE, pronunciata in data 13/12/2021, pubblicata il 20/12/2021, sull’appello n. 13/2021 depositato il 19/05/2021 mirava all’annullamento dei seguenti atti:
preavviso di rigetto dell’istanza di rateizzazione protocollo n. 70618 del 04/07/2019, notificata il 29/09/2019 (con Pec) (All. 40);
accoglimento parziale dell’istanza di rateizzazione, notificato il 05/09/2019 (con Pec), con prospetto del piano di ammortamento (importo complessivo rateizzato 95.198,97) di rigetto dell’istanza relativa al piano straordinario e atto conclusivo del procedimento (All. 41);
comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, notificata il 17/10/2019, in relazione alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2018 del 30/07/2019 prot. NUMERO_DOCUMENTO -2019073001501768, euro 41.514,76(All. 42).
revoca per decadenza (mai ricevuta o notificata prima e comunque sconosciuta prima del preavviso di rigetto né esistente in atti) della cartella 00520170002321513, inserita nella rateazione prot. 68023, notificata il 29/09/2019 (con pec) (superata dalla comunicazione somme (All. 16);
pec del 31 luglio 2019, con cui l’ufficio comunica che in base ai parametri sulla solvibilità del debitore indicati nel D.M. pubblicato sulla G.U. del 08/11/2013, non ricorrendo i requisiti necessari non è consentito accordare il piano di rateazione straordinaria in 120 rate ma che con i dati dell’Isee allegati all’istanza, la dilazione potrà essere accolta in 90 rate; fermo restando il recupero RAGIONE_SOCIALE rate ad oggi scadute della cartella già presente nella precedente dilazione, oppure inserire la medesima nella definizione agevolata (All. 18);
Tutti collegati al ricorso RG. 73/2019 contro RAGIONE_SOCIALE, contenzioso al quale si chiede la riunione in quanto procedimento presupposto, connesso e/o collegato, pendente presso la sezione 1 della Commissione Tributaria di RAGIONE_SOCIALE -per l’impugnazione della Comunicazione preventiva iscrizione di ipoteca notificata con PEC del 04/06/2019 per l’importo di Euro 149.158,14 e per l’accertamento negativo del diritto di iscrizione di ipoteca per le somme così come richieste (All. 1).
RAGIONI DELLA RIUNIONE CON IL PROC. N. 22489/2022 Reg. Gen.:
Il ricorso contro la sentenza n. 14/2022, della CTR per la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1, pronunciata in data 24/01/2022,
pubblicata il 14/02/2022, sull’appello n. 32/2021 depositato il 20/10/2021 avverso la sentenza n. 29/2021 della CTP sez. 1, pubblicata il 24/05/2021 punta sull’annullamento dei seguenti atti (per debiti precedenti alle intimazioni di cui ai punti A) e B) della presente memoria ovvero della comunicazione preventiva iscrizione di ipoteca notificata con PEC del 14/01/2020 per l’importo di Euro 31.527,24 (totale dovuto alla data del 07/01/2020 (comprensivo degli interessi di mora) (All. 1), relativa agli atti indicati nel prospetto stampato ed allegato alla comunicazione (DETTAGLIO RAGIONE_SOCIALE SOMME DA PAGARE (All. 2) e per l’accertamento negativo del diritto di iscrizione di ipoteca per le somme così come richieste: .
Considerato che:
Preliminarmente deve disattendersi la richiesta di riunione di cui, segnatamente, alle memorie, la quale si limitano a prospettare un mero collegamento – viepiù nell’ambito di una ricostruzione orientata in chiave difensiva e non su base obiettiva – tra la presente causa e le ulteriori pendenti, tenuto conto che – come affermato sub lett. C) della seconda memoria – il ricorso all’origine del presente giudizio ‘punta sull’annullamento dei seguenti atti (per debiti precedenti alle intimazioni di cui ai punti A) e B)’.
Può pertanto procedersi alla disamina del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia:
Omessa integrazione dell’atto amministrativo e omessa motivazione: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, violazione del principio di effetto devolutivo dell’appello, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata e Falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992 e
Nullità per violazione del contenuto della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4. Motivazione di stile anche in relazione al merito.
Art. 360 c.p.c., comma I°, n° 3 -5 -Violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 366 c.p.c., norme di diritto su cui si fondano i motivi in relazione al provvedimento di irrogazione sanzioni (all. 13) ed all’avviso di regolarizzazione del pagamento del contributo unificato unitario (CUT) ed invito al pagamento (all. 13). Omessa motivazione dell’atto amministrativo e nullità per omesso invito al contraddittorio: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 21 septies e 21 octies, L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che sancisce l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e il divieto di aggravio del procedimento. Nullità e annullabilità degli atti impugnati. Violazione e falsa applicazione, per omessa motivazione, degli artt. 9, 13 comma 6 -quater, 14, 16 commi 1 e 1 -bis e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11. Art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92. Illegittimità ex art. 24 Costituzione Italiana per violazione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE norme e prassi citate negli atti impugnati; art. 24 Cost. (Inviolabilità della difesa), art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre del 1950 (Principio dell’equo processo), art. 111 Cost. (Principio del giusto processo), art. 88 c.p.c. (Dovere di lealtà e probità), art. 91 c.p.c. (Condanna alle spese), art. 99 c.p.c. (Principio della domanda), art. 101 c.p.c. (Principio del contraddittorio), art. 112 c.p.c. (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), art. 113 c.p.c. (Pronuncia secondo diritto), art. 115 c.p.c. (Disponibilità RAGIONE_SOCIALE prove), art. 116 c.p.c. (Valutazione RAGIONE_SOCIALE
prove), art. 132 c.p.c. (Contenuto della sentenza) e art. 118 Disp. Att. c.p.c. (Motivazione della sentenza), art. 210 c.p.c. (Ordine di esibizione alla parte o al terzo), art. 2697 c.c. (Onere della prova), art. 2.727 c.c. (Nozione RAGIONE_SOCIALE presunzioni), art. 2729 c.c. (Presunzioni semplici), art. 1375 c.c. (Esecuzione di buona fede), articolo 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Trasmissione dei ruoli).
1.1. ‘All’interno dei diversi motivi di impugnazione proposti in secondo grado sono state formulate precise censure all’operato dei giudici sulle quali non v’è stata alcuna risposta’. ‘Nel dettaglio del debito collegato alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata mancano gli essenziali elementi dell’indicazione del ruolo, della sua esecutività e RAGIONE_SOCIALE date di notifica. Orbene, nella sentenza impugnata (in primo grado e ripresa dal giudice d’appello, allegato 9 -copia autentica sentenza n. 29/2021) il relatore con una dotta disquisizione (a partire dal rigo 30 di pagina 2 sino al rigo di pagina 4 che si intendono richiamati) esclude che nella comunicazione di preavviso di ipoteca come nel dettaglio del debito debbano essere presenti i riferimenti alla esecutività dei titoli come integrazione dell’atto (eppure si tratta di un atto paragonabile al precetto)’. ‘L’art. 12 DPR 602/1973 al n. 3 prevede che nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo ed il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento . Le informazioni sul debito, contenute nella cartella esattoriale, mirano ad assicurare al debitore il consapevole esercizio del diritto di difesa, anche in ossequio alle disposizioni previste dalla legge n. 212/2000’. ‘Alla luce dei principi espressi si deve necessariamente affermare che la cartella di pagamento impugnata è priva di motivazione, in quanto non indica gli estremi del titolo esecutivo legittimante l’iscrizione a ruolo, attesa, si ribadisce la natura di precetto della cartella di
pagamento. Qualora si ravvisasse una motivazione si rientrerebbe comunque nel caso di decadenza/prescrizione della pretesa per decorso del tempo’. ‘Quindi appare evidente come vi siano norme violate dalla controparte con la notifica della cartella di pagamento di cui è causa. In considerazione della natura di atto di precetto della cartella di pagamento, come dinanzi evidenziato, si pensi ad un atto di precetto che riscuota degli importi liquidati in una sentenza e la sentenza notificata congiuntamente o separatamente da esso, sia costituita da un foglio in bianco. La cartella di pagamento oggi impugnata, è carente della indicazione degli estremi della sentenza che ne costituisce il titolo esecutivo, quindi è illegittima e non può non essere dichiarata nulla. Il Giudice di primo grado, ed ancor più quello di secondo grado, ha omesso del tutto di motivare la sentenza impugnata relativa al limite entro il quale iscrivere l’ipoteca. Sotto tale aspetto la sentenza è radicalmente nulla . Il comma 1 -bis dell’art. 77 del citato d.P.R. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 introduce una mera facoltà (e non un obbligo) per iscrivere ipoteca . Nel caso di specie l’importo complessivo è pari ad euro 17.762,28 se si tiene conto anche della terza cartella mai notificata il 2 maggio del 2019 altrimenti l’importo si riduce addirittura ad euro 12.945,89. Pertanto se l’Agente della riscossione, a seguito della tutela di alcuni contribuenti da parte dell’avvocato in contenziosi tributari si avvale della facoltà di iscrizione ipotecaria senza motivarla ulteriormente quanto ad urgenza e necessità si pone al confine di un potenziale abuso. Infatti, mai il ricorrente si è sottratto alle sue responsabilità. Pertanto l’atto va annullato sotto il triplice profilo della omessa integrazione dell’atto, della mancanza di motivazione e della non osservanza del limite entro il quale è consentito iscrivere ipoteca. Sotto i tre aspetti indicati la sentenza è nulla. Non si può infatti motivare con la generica frase pirandelliana ‘così è se
vi pare’ senza cadere nel trabocchetto della motivazione di stile che rende nulla la sentenza ‘.
1.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni:
è cumulativo, senza che, nel pedissequo sviluppo argomentativo, sia in alcun modo possibile individuare le singole censure, affastellate in rubrica, peraltro, sotto due paradigmi del tutto eterogenei, quali sono quelli di cui ai nn. 3 e 5 cod. proc. civ.;
non indica con sufficiente precisione i singoli errori in cui sarebbe caduta la CTR;
non esterna uno sviluppo motivazionale coerente e intelligibile, evocando, finanche, come oggetto RAGIONE_SOCIALE doglianze, gli atti amministrativi e la sentenza di primo grado;
è del tutto privo di specificità, non riproducendo e comunque riassumendo gli atti amministrativi, tra cui ‘in primis’ la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che ne occupa, e processuali richiamati;
individua come oggetto di impugnazione ‘la cartella’ ‘rectius’, le cartelle – di pagamento’, dimenticando che dinanzi alla Corte di cassazione l’impugnazione cade esclusivamente sulla sentenza della CTR e che, comunque, pur a voler considerare il giudizio nel suo complesso, l’atto in origine impugnato, ben lungi dall’identificarsi con alcuna RAGIONE_SOCIALE cartelle, era la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
dolendosi del contenuto motivazionale RAGIONE_SOCIALE cartelle, pretermette che, impugnata invece siffatta comunicazione preventiva, le prime non solo fuoriescono dal fuoco dell’impugnazione, ma avrebbero dovuto a loro volta essere tempestivamente impugnate, come parrebbe sia avvenuto -sconoscendosene tuttavia i motivi – in ragione dell’accennare il ricorso (cfr. par. 5 di p. 11) ai ‘contenziosi’ ‘tuttora pendenti’ in relazione al ‘primo’, ‘secondo’ e ‘terzo atto’;
g) non individua, neppure in astratto, alcuna effettiva violazione di legge;
non individua, neppure in astratto, alcun effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, la cui denuncia sarebbe comunque preclusa dalla cd. doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348 -ter cod. proc. civ. nel testo ‘ratione temporis’ vigente;
pretermette, infine, di confrontarsi con il perentorio accertamento in fatto compiuto dalla CTR, secondo cui,
-da un lato, ‘ le indicazioni cristallizzate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contengono, tra l’altro, una puntuale specificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte, del carico iscritto a ruolo e non pagato, l’indicazione del debito scaduto con le relative causali, unitamente alle modalità di estinzione della pretesa debitoria ed all’avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto ad iscrizione ipotecaria’;
-dall’altro, l”asserito eccesso di garanzia per cumulo di misure cautelari e/o procedure esecutive’ non sussiste perché ‘non si rinviene, nel caso specifico, alcuna violazione di disposizioni di legge che impediscano al creditore di beneficiare di siffatto ‘cumulo’ a garanzia della propria pretesa’;
-dall’altro ancora, ‘il soprarichiamato importo dell’atto impugnato non confligge con il limite quantitativo ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973’.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia quanto segue:
Art. 360 c.p.c., comma I°, n° 3 -5 -Violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -Art. 366 c.p.c., norme di diritto su cui si fondano i motivi: Violazione art. 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 -Riunione dei ricorsi.
Omessa riunione dei procedimenti 73/2019 e 84/2019. Errata applicazione dell’art. 3, 21 septies e 21 octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 24 Costituzione; divieto di aggravamento; violazione del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 111 della Costituzione. Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria (omessa, carente e superficiale) e di motivazione, arbitrarietà e travisamento nella valutazione dei fatti, illogicità e irragionevolezza manifeste; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 Costituzione.
2.1. ‘Il Giudice ha omesso di provvedere e motivare, e comunque la motivazione si palesa errata, sulla richiesta di riunione della presente procedura R.G. n. 36/2020 con le altre 2 pendenti dinnanzi la stessa Sezione 1 della CTP di RAGIONE_SOCIALE (R.G. 73/2019 e R.G. 84/2019). Parcellizzare tre cause all’evidenza da riunire determina poi uno spezzatino motivazionale che lede il diritto di difesa del ricorrente’. ‘In definitiva è mancata del tutto la valutazione del Presidente di Sezione finalizzata alla riunione e tale omissione si riverbera sulla decisione del Collegio. In ogni caso si osserva che la prova dell’aggravamento dell’azione amministrativa nei confronti del ricorrente è provata ‘per tabulas’. Il Fisco conosce perfettamente la situazione contabile del ricorrente. Sa che sta adempiendo al piano preannunciato da tempo. È a conoscenza persino dei dati bancari e ciò nonostante lo costringe a defatiganti contenziosi. Ha già in corso una procedura di iscrizione ipotecaria . Anche qui se il preavviso è analogo alla notificazione di un titolo esecutivo non può che concludersi che nel dettaglio del debito si deve fare menzione dell’esecutività dei ruoli’.
2.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
In punto di inammissibilità, segue invero le sorti del precedente, per le medesime ragioni già dettagliate a proposito di questo .
Mette ‘ad abundantiam’ solo conto di aggiungere, donde, altresì e comunque, la manifesta infondatezza del motivo che, ‘in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità’ (RAGIONE_SOCIALE 1, n. 28539 del 30/09/2022, Rv. 665810 -01).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a corrispondere, in favore solidalmente dell’RAGIONE_SOCIALE ed dell’RAGIONE_SOCIALE, le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 5 luglio 2024.