Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3001 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3001  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8351/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
– ricorrente –
contro
AGENZIA  DELLE  ENTRATE  RISCOSSIONE;  UTG  PREFETTURA  DI NAPOLI
– intimati – avverso  la  SENTENZA  del  TRIBUNALE  di  NAPOLI  n.  7613/2021 depositata il 21/09/2021.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, con atto in opposizione ai sensi dell’art. 615 cod.  proc.  civ.,  ricorreva  al  Giudice  di  Pace  di  Napoli  al  fine  di sentire  dichiarata  la  nullità o  l’ inefficacia o  l’ illegittimità  e  per l’effetto  annullare:  la  «Comunicazione  preliminare  all’avvio  RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive e cautelari n.NUMERO_DOCUMENTO» notificata da RAGIONE_SOCIALE, la cartella esattoriale n.07120140125387641/001  e  il  verbale  di  contravvenzione  n. 70/NUMERO_DOCUMENTO;
eccepiva l’insussistenza del diritto del concessionario a procedere  all’esecuzione  forzata  per  mancanza  di  valido  titolo esecutivo,  poiché  la  cartella  esattoriale  sottostante  era  stata  già impugnata dinanzi al Giudice di Pace di Napoli;
eccepiva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell’art. 204, comma 1, cod. strada, poiché la cartella di pagamento si riferiva a verbale  di  contravvenzione  oggetto  di  ricorso  dinanzi  al  Prefetto tacitamente accolto per «silenzio accoglimento»;
il  Giudice  di  pace  rigettava  l’opposizione  e  compensava  le spese;
NOME COGNOME proponeva appello;
il  Tribunale  di  Napoli,  nel  contraddittorio  con  l’RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’impugnazione, con sentenza n. 7613, pubblicata il 21/09/2021;
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione, su cinque motivi, NOME COGNOME;
l’RAGIONE_SOCIALE  e  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  Prefettura di Napoli, sono rimasti intimati;
per l’ adunanza camerale del 29/11/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione, la ricorrente  ha  depositato memoria.
Ritenuto che
i motivi ricorso di ricorso proposti sono i seguenti:
violazione degli artt. 203, comma 3, e 204, comma 1 bis, cod. strada in relazione all’ 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., il Giudice di appello, erroneamente, non è giunto alla dichiarazione di illegittimità o invalidità della «Comunicazione preliminare» nonostante l’inesistenza del titolo esecutivo presupposto, in violazione dell’art. 203, comma 3, cod. strada, ovvero nonostante l’annullamento del titolo esecutivo presupposto per silenzio accoglimento, in violazione dell’art. 204 comma 1 bis , cod. strada;
II) violazione del principio di caducazione con efficacia retroattiva dell’annullamento dell’atto in violazione di legge, espresso dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 7/08/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il giudice di appello, erroneamente, non è giunto alla dichiarazione di illegittimità o invalidità ed inefficacia della «Comunicazione preliminare» in ragione della efficacia retroattiva ex tunc della pronuncia giudiziale di annullamento della sottostante cartella di pagamento e del connesso ruolo, in violazione del principio di caducazione con efficacia ex tunc dell’atto amministrativo illegittimo ai sensi dell’ art. art. 21 octies della legge n. 241 del 1990;
III)  violazione  del  principio  di  illegittimità  derivata  ai  sensi dell’art. 159 cod. proc . civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.  proc.  civ.,  il  giudice  di  appello,  erroneamente,  non  è  giunto alla  dichiarazione  di  illegittimità  o  invalidità  della  «Comunicazione preliminare» in ragione della sua illegittimità per derivazione dalla inesistenza  del  titolo  esecutivo  originario ai  sensi  dell’ art.  203,
comma 3, cod. str. ovvero per derivazione dall’annullamento del titolo esecutivo presupposto per silenzio accoglimento ai sensi dell’ art. 204, comma 1, bis , cod. str. ovvero per derivazione dalla pronuncia giudiziale di annullamento della sottostante cartella di pagamento e del relativo ruolo, in violazione dell’applicazione estensiva del principio della illegittimità «derivata» secondo la costante interpretazione fornita dalla Suprema Corte e dalla portata applicativa dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990;
IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 48, 1, comma 54 della legge n. 228 del 24/12/2012, n. 228, 50 d.P.R. n. 602 del 29/09/1972, i l Tribunale in funzione d’appello qualificando erroneamente la «Comunicazione preliminare di avvio RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive e cautelari» quale «mero sollecito di pagamento» ha violato l’art. 1 comma 544, legge, 228 del 2012 28 (legge di stabilità per il 2013) che lo qualifica «comunicazione contenente il dettaglio RAGIONE_SOCIALE iscrizioni a ruolo» nonché per analogia, in violazione dell’art. 480 cod. proc. civ. e dell’art. 50 d .P.R. n. 602 del 19 73, atteso che l’atto impugnato, inserendosi nella sequenza procedimentale di riscossione mediante ruolo dopo la notifica della cartella esattoriale e prima della notifica del pignoramento mobiliare o immobiliare, è equiparabile funzionalmente all’atto di precetto di cui all’art . 480 cod. proc. civ. ovvero all’ingiunzione di pagamento di cui all’ art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 e, inoltre, tale qualificazione errata contrasta con l’art. 100 cod. proc. civ., avendo escluso illegittimamente un interesse ad agire della ricorrente ed evitare che sia promossa azione esecutiva in suo danno;
V) violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l ‘errata  qualificazione  dell’atto  impugnato  come «mero sollecito di pagamento» precisata  al  motivo  che  precede,  si  è  tradotta  in  un omesso esame circa la questione decisiva di doglianza posta di cui all’ art.  615  cod.  proc.  civ.,  omettendo  il  Tribunale  di  esaminare
nella  parte  motiva  della  sentenza  la  domanda  di  appello  volta  ad ottenere  un  esame  circa  la  legittimità  o  illegittimità,  efficacia  o inefficacia della minaccia di azioni esecutive contenute nella «Comunicazione»  impugnata  ovvero  della  esistenza  o  inesistenza della  pretesa  impositiva  correlata  al  credito  ed  al  ruolo  indicato nella comunicazione stessa;
il ricorso è inammissibile, per la seguente assorbente ragione; questa Corte ha affermato, con recente pronuncia (Cass. n. 21254 del 19/07/2023 Rv. 668511 -01, nonché in motivazione alle pag. 6 e segg.), che il Collegio condivide e alla quale si intende dare seguito, che possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori e, viceversa, non possono, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall’amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia;
nella  specie  nella  «Comunicazione  preliminare  di  avvio  RAGIONE_SOCIALE procedure  esecutive  e  cautelari»,  avverso  la  quale  è  insorta  la COGNOME  con  opposizione  all’esecuzione ai  sensi  dell’art.  615  cod. proc.  civ.,  non  è  dato  ravvisare  alcun  concreto  ed  attuale  effetto lesivo  della  posizione  giuridica  della  contribuente,  in  quanto  l’atto suddetto non è altro che un avviso della futura, ma ancora soltanto eventuale, iniziativa dell’amministrazione finanziaria, e di nessuna
concreta efficacia cautelare o esecutiva, vieppiù ove si rilevi che la ricorrente depositava nel corso del processo sentenza con la quale veniva  annullata  la  cartella  di  pagamento  sottesa  alla  predetta comunicazione, con conseguente dichiarazione giudiziale di insussistenza dell’interesse ad agire ;
l’atto avverso il quale è chiesta tutela non è, pertanto, un atto suscettibile  di  assumere  valenza  di  atto  dell’esecuzione  forzata esplicativo  del  diritto  dell’amministrazione finanziaria di procedere esecutivamente;
l’ultimo motivo di ricorso, rubricato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 codice di rito sarebbe, inoltre, colpito da autonoma ragione di inammissibilità, posto che le sentenze di primo e di secondo grado sono conformi e il motivo non propone alcun fatto diverso rispetto a quelli sui quali si non pronunciati in senso conforme i giudici del merito, secondo la previsione del combinato disposto dell’art. 348 ter comma 5 cod. proc. civ -prima dell’abrogazione ad opera del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022 con incidenza sulle impugnazioni proposte dopo il 28/02/2023 e dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.;
il ricorso, per quanto premesso, deve essere dichiarato inammissibile;
nulla  per  le  spese  di  lite,  in  quanto  entrambe  le  controparti RAGIONE_SOCIALE  e  l’RAGIONE_SOCIALE  sono rimasti intimati;
l a decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  per  il  ricorso,  a  norma  del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater ,  del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito  dall’art.  1,  comma  17 ,  della  l.  n.  228  del  2012,  dà  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  della ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  di