Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11542/2023 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 4405/2022 depositata il 14/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nei confronti di NOME all’esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972 veniva emessa la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA recante il ruolo n. 2019/252361 e n. 2019/252217.
Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla CTP di Milano, notificando il ricorso esclusivamente all’Agente della Riscossione e non all’Agenzia delle Entrate. La CTP di Milano, con sentenza n. 1872/14/2021 ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, il ricorrente proponeva appello dinanzi alla CTR della Lombardia notificando il ricorso all’Ente della Riscossione. L’Agenzia delle Entrate si costituiva intervenendo volontariamente.
La CTR adita, con sentenza n. 4405/15/22 dichiarava l’inammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate e respingeva l’appello del contribuente confermando la sentenza impugnata.
Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate Riscossione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 DPR 602/1973, 60 DPR 600/1973 e 7 comma 3 L. 890/1982, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto raggiunta la prova della legittimità della notifica a soggetto diverso dal destinatario in assenza di idonea dimostrazione di invio della C.A.N.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 bis DPR 600/1973 e 6 L. 212/2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3, per aver la CTR ritenuto non necessario il preventivo invio al contribuente della comunicazione di irregolarità.
Con il terzo motivo di ricorso si adombra la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies L. 241/1990 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, per aver la CTR omesso di rilevare la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 9, D.L. 193/2016, L. 225/2016 rispetto all’art. 97 Cost.
Il primo motivo è infondato.
La CTR ha accertato la regolarità della notifica, in particolare, puntualizzando che: ‘ La cartella, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ai sensi dell’art. 36 bis Dpr 600/73 e 54 bis 633/72, risulta notificata in data 20 gennaio 2020, come da ricevuta postale di ritorno sottoscritta dall’incaricato al ritiro…’; risulta, parimenti, inviato al contribuente l’avviso di notizia di avvenuta notifica in pari data recante il n. NUMERO_DOCUMENTO spedito in data 6 febbraio 2020, come da timbro postale apposto sulla distinta (all. 3 fascicolo AdR)’.
A questo accertamento in fatto, parte ricorrente contrappone una diversa ricostruzione della vicenda notificatoria, invocando sul punto una riedizione del sindacato già espresso. In tal modo, viene trasceso il recinto del vizio di violazione di legge. In effetti, si
reclama un diverso apprezzamento di fatto, anziché denunciare una difformità rispetto al paradigma normativo. Tale difformità è stata -lo si ripete -esclusa dalla CTR, che non ha escluso la rilevanza della comunicazione di avvenuta notifica, ma -piuttosto -l’ha accertata, segnalando il corretto invio dell” avviso di notizia di avvenuta notifica ‘.
Il secondo motivo è infondato.
La pretesa veicolata con la seconda censura di valorizzare come adempimento indefettibile la preventiva comunicazione di irregolarità s’infrange sul condiviso principio nomofilattico alla stregua del quale ‘ L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall’art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000’ (Cass. n. 1711 del 2018; v. anche Cass. n. 3154 del 2015 e Cass. n. 17396 del 2010). Segnatamente, l’art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto ” qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione “, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; se, infatti, il legislatore avesse voluto
imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Cass. n. 8342 del 2012).
Il terzo motivo non coglie nel segno e va respinto.
In tal senso depone, la sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 2020, che ha argomentatamente rigettato le questioni di legittimità concernenti le disposizioni della legge n. 205 del 2017, attraverso le quali si è consentito alle Agenzie fiscali di istituire, mediante sostanziali modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione, posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione (POER), specificando i requisiti per accedervi, le modalità del loro conferimento, nonché i poteri attribuiti ai titolari e le modalità di articolazione di tali posizioni. Nella sentenza n. 164 del 2020 la Corte ha fatto leva sul difetto del carattere straordinario delle POER e sul rispetto del carattere della temporaneità. La Consulta ha incisivamente rimarcato i profili interconnessi della mancanza di stabilità, della mancanza di un «passaggio d’area», della non attribuzione di un nuovo status .
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26/03/2025.