Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12425 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Novara, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1154, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte il 10.5.2022, e pubblicata il 13.12.2022;
–
–
–
OGGETTO:
NOME
2015
Riqualificazione
energetica
–
Detrazione
Comunicazione
di
conclusione lavori ad Enea –
Oltre
i
90
gg.
Conseguenze.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi svolto ai sensi dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto, ai fini Ires, il disconoscimento delle invocate detrazioni relative ad oneri sostenuti per il risparmio energetico nell’edilizia, con riferimento all’anno 2015.
La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, proponendo plurime censure, procedurali e di merito. La CTP reputava fondate le difese della ricorrente, ed annullava la comunicazione d’irregolarità.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte contestando, per quanto ancora d’interesse, che la detrazione non poteva essere riconosciuta, non avendo la società provveduto a comunicare all’Enea la conclusione dei lavori entro il termine di decadenza di novanta giorni. La CTR confermava la decisione impugnata.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. La contribuente resiste mediante controricorso, ed ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347 e 348, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 4 del decreto
interministeriale n. 41 del 1998, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che l’onere per la contribuente di trasmettere all’ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.
La contribuente ha opposto, nel suo controricorso, che la censura introdotta dall’Amministrazione finanziaria sarebbe inammissibile perché volta a conseguire una rivalutazione del fatto processuale, con critica non consentita anche perché ricorre una doppia conforme.
La censura proposta dalla controricorrente non è condivisibile. La ricorrente pone la questione di diritto del se la tardiva comunicazione all’Enea comporti la decadenza dall’invocato beneficio fiscale riconosciuto per l’efficientamento energetico, una questione di diritto, quindi, e pertanto anche la ricorrenza di una c.d. doppia conforme non rende la censura inammissibile.
La Corte di giustizia tributaria piemontese ha osservato, in proposito, che ‘l’argomento’ proposto dall’Amministrazione finanziaria, ‘secondo cui l’invio della comunicazione all’ENEA debba avvenire telematicamente entro 90 giorni dal termine dei lavori per poter beneficiare della detrazione, è privo di supporto giuridico perché nessuna norma prevede la decadenza dal beneficio …’ (sent. Cgt di II grado, p. VI).
3.1. Non ignora il Collegio la sussistenza di alcuni precedenti specifici di segno contrario (Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151; Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178) alla soluzione che si ritiene di dover adottare, ma reputa di non poterne condividere le conclusioni per le ragioni che si provvede ad esporre.
Invero questa Corte regolatrice ha già proposto il principio di diritto secondo cui ‘in tema di benefici fiscali per spese di
riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto’ Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7657.
Successivamente si è quindi illustrato che ‘in tale decisione, cui va data continuità, la Corte ha infatti evidenziato che … la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto. Orbene, diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del d.m. n. 41/1998 -, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere desunta né dalla
specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis del d. m. 19/02/2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7/04/2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto. Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19/02/2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18/02/1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19/02/2007, come poi modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione. Inoltre, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle entrate), la
comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. Il d.m. 11/05/2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione dell’art. 14, comma 2 -quinquies, del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis . L’originario comma 3 -bis, introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ‘, Cass. sez. V, 12.7.2024, n. 19309 (conf. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Appare equo che le spese dell’intero processo siano compensate tra le parti, in ragione dell’esistenza di precedenti di segno contrario ed essendosi l’orientamento della sezione tributaria consolidato solo dopo l’introduzione del giudizio.
4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate .
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.4.2025.