Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12425 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Novara, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1154, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte il 10.5.2022, e pubblicata il 13.12.2022;
–
–
–
OGGETTO:
NOME
2015
Riqualificazione
energetica
–
Detrazione
Comunicazione
di
conclusione lavori ad RAGIONE_SOCIALE –
Oltre
i
90
gg.
Conseguenze.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi svolto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto, ai fini NOME, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE invocate detrazioni relative ad oneri sostenuti per il risparmio energetico nell’edilizia, con riferimento all’anno 2015.
La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, proponendo plurime censure, procedurali e di merito. La CTP reputava fondate le difese RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ed annullava la comunicazione d’irregolarità.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte contestando, per quanto ancora d’interesse, che la detrazione non poteva essere riconosciuta, non avendo la società provveduto a comunicare all’RAGIONE_SOCIALE la conclusione dei lavori entro il termine di decadenza di novanta giorni. La CTR confermava la decisione impugnata.
L’RAGIONE_SOCIALE ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. La contribuente resiste mediante controricorso, ed ha pure depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 344, 345, 346, 347 e 348, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del decreto
interministeriale n. 41 del 1998, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello erroneamente ritenuto che l’onere per la contribuente di trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire RAGIONE_SOCIALEa detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.
La contribuente ha opposto, nel suo controricorso, che la censura introdotta dall’Amministrazione finanziaria sarebbe inammissibile perché volta a conseguire una rivalutazione del fatto processuale, con critica non consentita anche perché ricorre una doppia conforme.
La censura proposta dalla controricorrente non è condivisibile. La ricorrente pone la questione di diritto del se la tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE comporti la decadenza dall’invocato beneficio fiscale riconosciuto per l’efficientamento energetico, una questione di diritto, quindi, e pertanto anche la ricorrenza di una c.d. doppia conforme non rende la censura inammissibile.
La Corte di giustizia tributaria piemontese ha osservato, in proposito, che ‘l’argomento’ proposto dall’Amministrazione finanziaria, ‘secondo cui l’invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE debba avvenire telematicamente entro 90 giorni dal termine dei lavori per poter beneficiare RAGIONE_SOCIALEa detrazione, è privo di supporto giuridico perché nessuna norma prevede la decadenza dal beneficio …’ (sent. Cgt di II grado, p. VI).
3.1. Non ignora il Collegio la sussistenza di alcuni precedenti specifici di segno contrario (Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151; Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178) alla soluzione che si ritiene di dover adottare, ma reputa di non poterne condividere le conclusioni per le ragioni che si provvede ad esporre.
Invero questa Corte regolatrice ha già proposto il principio di diritto secondo cui ‘in tema di benefici fiscali per spese di
riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina primaria e secondaria, in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto’ Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7657.
Successivamente si è quindi illustrato che ‘in tale decisione, cui va data continuità, la Corte ha infatti evidenziato che … la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi RAGIONE_SOCIALEa detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria e secondaria in ragione RAGIONE_SOCIALEa finalità per la quale l’adempimento è prescritto. Orbene, diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata previa comunicazione al COP RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997) la fonte RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. n. 41/1998 -, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, non può essere desunta né dalla
specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis del d. m. 19/02/2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7/04/2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’RAGIONE_SOCIALE la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE‘istituto. Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19/02/2007 è reso in attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18/02/1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19/02/2007, come poi modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche RAGIONE_SOCIALE stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione. Inoltre, mentre il controllo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEa detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’RAGIONE_SOCIALE), la
comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico. Il d.m. 11/05/2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’RAGIONE_SOCIALE, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2 -quinquies, del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis . L’originario comma 3 -bis, introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito RAGIONE_SOCIALEa realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’RAGIONE_SOCIALE elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’RAGIONE_SOCIALE predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ai fini RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE ‘, Cass. sez. V, 12.7.2024, n. 19309 (conf. Cass. sez. V, 26.3.2025, n. 8019).
Il ricorso introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Appare equo che le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo siano compensate tra le parti, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di precedenti di segno contrario ed essendosi l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria consolidato solo dopo l’introduzione del giudizio.
4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE .
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.4.2025.