Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19309 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
Irpef -detrazione spese interventi risparmio energetico -tardiva comunicazione RAGIONE_SOCIALE -decadenza-esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14309/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Roma alla INDIRIZZO; – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 928/2017, depositata in data 8/03/2017, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, per ciò che in questo grado di giudizio rileva, impugnava la cartella di pagamento, emessa ex art. 36ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese, indicate nella dichiarazione 2010 per il periodo d’imposta 2009, per interventi finalizzati al risparmio energetico e sostenute negli anni 2008 e 2009, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006 , in relazione alla tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE .
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio , avanti la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, che lo accoglieva; in particolare i giudici del gravame , disattesa l’eccezione di giudicato relativa ad altra annualità, evidenziavano che il contribuente aveva iniziato i lavori nel 2008, terminandoli nel 2010, trasmettendo solo nel 2014 la comunicazione all’E NEA RAGIONE_SOCIALE‘attestato di certificazione energetica e RAGIONE_SOCIALEa scheda informativa relativa agli interventi realizzati; in ogni caso, la comuni cazione all’E NEA doveva essere trasmessa non oltre il termine di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 23/05/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce il sopravvenuto giudicato esterno in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n.
3858/2016, in relazione alle spese sostenute nel 2008, per la identica quota del terzo detraibile nel periodo di imposta 2009.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 344 e ss. RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006 , RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1bis , del d.m. 19/02/2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 20, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 244 del 2007; la censura attiene alla spettanza del beneficio anche in presenza di (tardiva) comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attestato di certificazione energetica e RAGIONE_SOCIALEa scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
1.1. Non può essere accolta la richiesta di trattazione in pubblica udienza formulata dall ‘RAGIONE_SOCIALE nell a memoria depositata il 13/05/2024, ben potendo il collegio giudicante escludere la ricorrenza dei relativi presupposti, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437), ed allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480), il che è quanto avviene nel caso di specie, alla luce RAGIONE_SOCIALE successive considerazioni.
Il precedente di Cass. 21/03/2024, n. 7657, di cui si invoca il superamento, è stato infatti già reso all’esito di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso dalla sesta sezione (oggi non più esistente in forza del d.lgs. n. 149 del 2022) con ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26/04/2022, proprio sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto sulla quale la Corte doveva pronunciare.
Né sussiste un contrasto tra la predetta decisione e la precedente ordinanza Cass. 21/11/2022, n. 34151, emessa RAGIONE_SOCIALEa sesta sezione (seguita invero di recente da Cass. 30/05/2024, n. 15178, che però
non si confronta con Cass. n. 7657/2024), in quanto tale precedente è stato espressamente preso in considerazione dalla decisione assunta in udienza pubblica e disatteso.
Non appare infine pertinente il riferimento a Cass., Sez. U., 11/12/2023, nn. 34419 e 34452, decisioni emesse dal massimo organo nomofilattico e relative alla questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa differenza tra crediti inesistenti e crediti non spettanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decadenza dal potere accertativo, ove si è affermato il principio di diritto per cui In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 -allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36bis e 36ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento .
In tali decisioni la Corte, procedendo alla ricognizione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza allora edita, RAGIONE_SOCIALE ipotesi di crediti inesistenti per mancato adempimento ad un obbligo di facere o non facere ha espressamente richiamato l’ipotesi in questione, come interpretata dalla predetta Cass. 21/11/2022, n. 34151, ma ciò non consente di ritenere che la questione sia oggetto di esplicita decisione sul punto.
Il primo motivo , che si riferisce alla sola quota RAGIONE_SOCIALE‘anno 2009 del costo sostenuto nel 2008, è inammissibile.
2.1. Cass., Sez. U., 25/05/2001, n. 226 ha affermato (in motivazione) che l’eccezione di giudicato non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, mentre non può essere dedotta per la prima volta in cassazione (a meno che il giudicato non si sia formato dopo la sentenza impugnata), attesa la non deducibilità di questioni RAGIONE_SOCIALE in sede di giudizio di legittimità (in senso conforme Cass. 9/08/2001, n. 10977/2001). Principio che è stato riaffermato da Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916, che proprio in ordine alla deducibilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di merito, ha osservato (v. punto 2.5 RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza) che rimane ferma l’affermazione fatta nella già richiamata sentenza n. 226 del 2001 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, circa il fatto che l’eccezione di giudicato non possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, attesa la non deducibilità di questioni RAGIONE_SOCIALE in sede di giudizio di legittimità. In tema il principio è ribadito da Cass. 19/10/2016, n. 21170.
La rilevabilità d ‘ ufficio del giudicato – interno o esterno – anche in sede di legittimità, postula infatti che risulti chiaramente dagli atti del giudizio di merito, essendo altresì ammissibile nel giudizio di legittimità ma solo nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass. 18/12/2013, n. 28247; Cass. 29/07/2011, n. 16675; Cass., Sez. U., 23/12/2010, n. 26041). Cass. 2/09/2022, n. 25863 ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data
RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
2.2. La sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR oggetto di ricorso è stata emessa in data 8/02/2017, data RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione, e pubblicata in data 8/03/2017.
Il ricorrente ha depositato sentenza favorevole RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 3858/2016, pronunciata in data 16/05/2016 e depositata in data 30/06/2016, in relazione alle spese sostenute nel 2008, per la identica quota del terzo detraibile nel periodo di imposta 2009. La certificazione del passaggio in giudicato reca la data del 13/04/2017.
Il giudicato si è formato il 30/01/2017 (applicando il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.) e quindi prima RAGIONE_SOCIALE‘8 /02/2017, data di decisione RAGIONE_SOCIALEa CTR, con la conseguenza che la relativa deduzione è inammissibile nel giudizio di cassazione.
Il secondo motivo è fondato, avendo questa sezione (Cass. 21/03/2024, n. 7657, all’esito di pubblica udienza ) recentemente affermato il principio di diritto per cui ‹‹ in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione, decadenza che, in assenza di un ‘ espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un ‘ interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina primaria e secondaria, in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto ›› .
In tale decisione, cui va data continuità, la Corte ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti
che intendono avvalersi RAGIONE_SOCIALEa detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria e secondaria in ragione RAGIONE_SOCIALEa finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
Orbene, diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata previa comunicazione al COP RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato – che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997) la fonte RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. n. 41/1998 -, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4bis del d. m. 19/02/2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7/04/2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’RAGIONE_SOCIALE la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19/02/2007 è reso in attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la
previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18/02/1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19/02/2007, come poi modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche RAGIONE_SOCIALEo stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione.
Inoltre, mentre il controllo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALEa detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Il d.m. 11/05/2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’E NEA, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2 -quinquies , del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall’art. 4bis , comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205,
a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis .
L ‘originario comma 3 -bis , introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito RAGIONE_SOCIALEa realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’RAGIONE_SOCIALE elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’RAGIONE_SOCIALE predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ai fini RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE .
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, avendo la CTR, nella sentenza impugnata, attribuito natura decadenziale al termine per la comunicazione all’E NEA (nel caso di specie pacificamente intervenuta seppur oltre il termine di novanta giorni); la sentenza va pertanto cassata; non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., va accolto il ricorso del contribuente in relazione alla questione rimasta oggetto di contenzioso.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo vanno compensate in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di precedenti di segno contrario ed essendosi l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria formato dopo l’introduzione del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente; compensa le spese del l’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2024.