Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15215 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11245/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO n. 95/01/2018 depositata il 10 ottobre 2018
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di controllo formale ex art. 36ter del D.P.R. n. 600 del 1973 RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi presentate da NOME ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF per gli anni 2011 e 2012, conclusosi, per quanto qui
ancora rileva, con il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa detraibilità RAGIONE_SOCIALE spese dalla stessa sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la Direzione Provinciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava alla prefata contribuente due distinte NOME di pagamento RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta risultata dovuta, con l’aggiunta degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
NOME impugnava le predette NOME proponendo due autonomi ricorsi giurisdizionali che venivano accolti dall’adìta Commissione Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei procedimenti.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 95/01/2018 del 10 ottobre 2018, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello erariale, respingeva gli originari ricorsi RAGIONE_SOCIALEa contribuente, ritenendo che stessa fosse decaduta dal diritto alla detrazione RAGIONE_SOCIALE spese in discorso per aver tardivamente comunicato all’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) la documentazione indicata dall’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007.
Contro questa sentenza la NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero , ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -ter del D.P.R. n. 600 del 1973, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4,
comma 1, lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 Cost. e degli artt. 2423bis e 2697 c.c..
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che la tardiva trasmissione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attestato di certificazione o qualificazione energetica e RAGIONE_SOCIALEa scheda informativa di cui all’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 comporta la decadenza dal diritto alla detrazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per la realizzazione di interventi di risparmio energetico su edifici (cd. ecobonus), riconosciuto dall’art. 1, commi 344 -347, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).
1.2 Viene, al riguardo, dedotto che tale comunicazione si riduce a un adempimento puramente formale e che nessuna norma ricollega alla sua omissione o tardiva esecuzione la decadenza dal beneficio fiscale.
1.3 Si soggiunge che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 Cost., nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e che inoltre, tanto nel settore civilistico quanto in quello fiscale, i tenuti e senza devono essere ritenuti .
Con il secondo motivo, pure proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000.
2.1 Si contesta la gravata decisione per aver a torto escluso che nel caso di specie ricorressero obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni asseritamente violate, tali da giustificare la non punibilità del preteso trasgressore.
2.2 Viene, in proposito, evidenziato che detta incertezza era stata causata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, la quale, con la propria circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, aveva chiarito che
l’inosservanza del termine per la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa scheda informativa di cui trattasi, e persino l’omesso invio RAGIONE_SOCIALEa stessa, non potevano in ogni caso comportare la decadenza dalle agevolazioni tributarie previste dall’art. 1, commi 344 -347, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006.
Il primo motivo è fondato.
3.1 Con sentenza n. 7657/2024, pronunciata all’esito RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa dall’ex Sesta Sezione Civile in ragione RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto da risolvere (cfr. ordinanza interlocutoria n. 13044/2022), questa Corte ha statuito che, «in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa disciplina primaria e secondaria, in considerazione RAGIONE_SOCIALE finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto» .
3.2 In tale decisione è stato posto in rilievo che, contrariamente a quanto in precedenza affermato nell’ordinanza n. 34151/2022 RAGIONE_SOCIALEa soppressa Sesta Sezione Civile, una simile comminatoria non può desumersi dal tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007: ciò in ragione del fatto che la locuzione «sono tenuti a trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE», ivi adoperata con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi RAGIONE_SOCIALEa detrazione RAGIONE_SOCIALE spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, dovendo questa tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria e secondaria, avuto riguardo alla finalità per la quale l’adempimento
è prescritto.
3.3 Si è pure sottolineato che, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata previa comunicazione al RAGIONE_SOCIALE Pescara (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, la quale trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 449 del 1997) la fonte RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa costituita dall’art. 4 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, né dalla lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
Sotto il primo profilo è stato messo in risalto che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’art. 5, comma 4 -bis , del citato D.M. 19 febbraio 2007, inserito dall’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. 7 aprile 2008, consente al soggetto che sostiene la spesa di redigere e inviare la scheda informativa all’RAGIONE_SOCIALE, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori.
3.4 Non si è poi mancato di puntualizzare che, se è pur vero che il menzionato art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 mira a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006 in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è nondimeno vero che la previsione RAGIONE_SOCIALEa decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria.
3.5 Quand’anche, infatti, si volesse fare riferimento, per effetto del rinvio operato dal comma 348 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006, alle disposizioni contenute nell’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 449 del 1997 e nel regolamento attuativo emanato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, tale rinvio dovrebbe comunque intendersi come fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di
comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE, il quale trova per la prima volta ingresso nel D.M. 19 febbraio 2007, senza che neppure in seno alle successive modifiche RAGIONE_SOCIALE stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione.
3.6 D’altro canto, mentre il controllo svolto dall’Amministrazione Finanziaria in vista del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa spettanza RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione fiscale deve avere ad oggetto la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi preordinati al risparmio energetico, la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del detto risparmio.
Tale finalità è stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dall’art. 16, comma 2 -bis , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013 (in materia di proroga RAGIONE_SOCIALE detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici), in relazione al quale la stessa RAGIONE_SOCIALE, attraverso la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa detrazione.
3.7 Il percorso argomentativo surriportato è stato ribadito con l’ordinanza n. 19309/2024 (seguìta da Cass. n. 8019/2025), in cui si è inoltre precisato che:
il D.M. 11 maggio 2018, prevedente poteri di verifica e controllo in capo all’RAGIONE_SOCIALE, costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti «ratione temporis» , essendo stato introdotto in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 2 -quinquies , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013, inserito dall’art. 1, comma 2, lettera a), n. 3), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 232 del 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, come poi sostituito dall’art. 4 -bis , comma 1, lettera b), del D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, e infine modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 8), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 205 del 2017 a far data dal
1° gennaio 2018.
il comma 3bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 14 del menzionato D.L. n. 63, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che: «Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a sèguito RAGIONE_SOCIALEa realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’RAGIONE_SOCIALE elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, alle RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE, nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE rispettive competenze territoriali. Nell’àmbito di tale attività, l’RAGIONE_SOCIALE predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ai fini RAGIONE_SOCIALEa detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle RAGIONE_SOCIALE e alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE».
3.8 Nella stessa ordinanza è stato altresì rimarcato che:
non è configurabile un contrasto fra la sentenza n. 7657/2024 e la precedente ordinanza n. 34151/2022 RAGIONE_SOCIALE‘ex Sesta Sezione Civile, in quanto la prima decisione, assunta in pubblica udienza, ha preso in considerazione la seconda e l’ha espressamente confutata; -per contro, l’ordinanza n. 15178/2024, uniformatasi a Cass n. 34151/2022, non si è confrontata con la predetta Cass. n. 7657/2024;
-il principio enunciato da quest’ultima pronuncia non confligge con la ricostruzione operata dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite nn. 34419 e 34452/2023, che in tema di decadenza dal potere accertativo hanno attribuito rilievo alla distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti. Invero, in tali arresti, procedendo alla ricognizione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza formatasi nella materia trattata, il
massimo organo nomofilattico si è limitato a richiamare l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE fra le fattispecie di crediti ritenuti inesistenti a causa RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento a un obbligo di «facere» o «non facere» . Ciò, tuttavia, non consente di ritenere che la questione abbia formato oggetto di esplicita decisione sul punto.
3.9 Alla stregua del surriferito insegnamento di legittimità, al quale in questa sede si intende dare sèguito, appare erronea la decisione adottata dalla CT di secondo grado trentina, avendo essa attribuito natura decadenziale al termine per la comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007, che nel caso di specie è pacificamente intervenuta, sebbene oltre il termine di novanta giorni ivi stabilito.
Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.
Per quanto precede, va disposta la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza.
5.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto essendo stato acclarato dalla CT di secondo grado che «in sede procedimentale l’Amministrazione (avev) a opposto unicamente la tardività RAGIONE_SOCIALEa comunicazione inviata all’RAGIONE_SOCIALE, senza mai vagliare il merito RAGIONE_SOCIALE singole spese sostenute e poste in detrazione» (pag. 5, paragrafo 11)-, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con l’accoglimento degli originari ricorsi RAGIONE_SOCIALEa NOME e il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALE NOME esattoriali impugnate, per la parte relativa al recupero RAGIONE_SOCIALEa detrazione RAGIONE_SOCIALE spese di riqualificazione energetica.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo possono essere totalmente compensate fra le parti, essendosi l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità favorevole alla contribuente consolidato solo dopo la proposizione del presente ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza gravata e, decidendo la causa nel merito, annulla le impugnate NOME di pagamento limitatamente al recupero RAGIONE_SOCIALEa detrazione d’imposta relativa alle spese di riqualificazione energetica; compensa totalmente fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione