Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15215 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11245/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME CarlaCOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO n. 95/01/2018 depositata il 10 ottobre 2018
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di controllo formale ex art. 36ter del D.P.R. n. 600 del 1973 delle dichiarazioni dei redditi presentate da NOME ai fini dell’IRPEF per gli anni 2011 e 2012, conclusosi, per quanto qui
ancora rileva, con il disconoscimento della detraibilità delle spese dalla stessa sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la Direzione Provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate notificava alla prefata contribuente due distinte cartelle di pagamento della maggiore imposta risultata dovuta, con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni.
La NOME impugnava le predette cartelle proponendo due autonomi ricorsi giurisdizionali che venivano accolti dall’adìta Commissione Tributaria di primo grado di Trento, previa riunione dei procedimenti.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, la quale, con sentenza n. 95/01/2018 del 10 ottobre 2018, in accoglimento dell’appello erariale, respingeva gli originari ricorsi della contribuente, ritenendo che stessa fosse decaduta dal diritto alla detrazione delle spese in discorso per aver tardivamente comunicato all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) la documentazione indicata dall’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007.
Contro questa sentenza la NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 -ter del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 4,
comma 1, lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007, dell’art. 23 Cost. e degli artt. 2423bis e 2697 c.c..
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che la tardiva trasmissione all’ENEA dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa di cui all’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 comporta la decadenza dal diritto alla detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di risparmio energetico su edifici (cd. ecobonus), riconosciuto dall’art. 1, commi 344 -347, della L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).
1.2 Viene, al riguardo, dedotto che tale comunicazione si riduce a un adempimento puramente formale e che nessuna norma ricollega alla sua omissione o tardiva esecuzione la decadenza dal beneficio fiscale.
1.3 Si soggiunge che, ai sensi dell’art. 23 Cost., nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e che inoltre, tanto nel settore civilistico quanto in quello fiscale, i tenuti e senza devono essere ritenuti .
Con il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000.
2.1 Si contesta la gravata decisione per aver a torto escluso che nel caso di specie ricorressero obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione delle disposizioni asseritamente violate, tali da giustificare la non punibilità del preteso trasgressore.
2.2 Viene, in proposito, evidenziato che detta incertezza era stata causata dalla stessa Agenzia delle Entrate, la quale, con la propria circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, aveva chiarito che
l’inosservanza del termine per la trasmissione della scheda informativa di cui trattasi, e persino l’omesso invio della stessa, non potevano in ogni caso comportare la decadenza dalle agevolazioni tributarie previste dall’art. 1, commi 344 -347, della L. n. 296 del 2006.
Il primo motivo è fondato.
3.1 Con sentenza n. 7657/2024, pronunciata all’esito della pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa dall’ex Sesta Sezione Civile in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto da risolvere (cfr. ordinanza interlocutoria n. 13044/2022), questa Corte ha statuito che, «in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto» .
3.2 In tale decisione è stato posto in rilievo che, contrariamente a quanto in precedenza affermato nell’ordinanza n. 34151/2022 della soppressa Sesta Sezione Civile, una simile comminatoria non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007: ciò in ragione del fatto che la locuzione «sono tenuti a trasmettere all’ENEA», ivi adoperata con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, dovendo questa tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria, avuto riguardo alla finalità per la quale l’adempimento
è prescritto.
3.3 Si è pure sottolineato che, a differenza dell’ipotesi della mancata previa comunicazione al Centro Operativo di Pescara (COP) dell’Agenzia delle Entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, la quale trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della L. n. 449 del 1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa costituita dall’art. 4 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, né dalla lettura sistematica dell’istituto.
Sotto il primo profilo è stato messo in risalto che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’art. 5, comma 4 -bis , del citato D.M. 19 febbraio 2007, inserito dall’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. 7 aprile 2008, consente al soggetto che sostiene la spesa di redigere e inviare la scheda informativa all’ENEA, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori.
3.4 Non si è poi mancato di puntualizzare che, se è pur vero che il menzionato art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 mira a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006 in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è nondimeno vero che la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria.
3.5 Quand’anche, infatti, si volesse fare riferimento, per effetto del rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006, alle disposizioni contenute nell’art. 1 della L. n. 449 del 1997 e nel regolamento attuativo emanato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, tale rinvio dovrebbe comunque intendersi come fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di
comunicazione all’ENEA, il quale trova per la prima volta ingresso nel D.M. 19 febbraio 2007, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
3.6 D’altro canto, mentre il controllo svolto dall’Amministrazione Finanziaria in vista del riconoscimento della spettanza dell’agevolazione fiscale deve avere ad oggetto la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi preordinati al risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del detto risparmio.
Tale finalità è stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dall’art. 16, comma 2 -bis , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013 (in materia di proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici), in relazione al quale la stessa Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il disconoscimento della detrazione.
3.7 Il percorso argomentativo surriportato è stato ribadito con l’ordinanza n. 19309/2024 (seguìta da Cass. n. 8019/2025), in cui si è inoltre precisato che:
il D.M. 11 maggio 2018, prevedente poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti «ratione temporis» , essendo stato introdotto in attuazione dell’art. 14, comma 2 -quinquies , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013, inserito dall’art. 1, comma 2, lettera a), n. 3), della L. n. 232 del 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, come poi sostituito dall’art. 4 -bis , comma 1, lettera b), del D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, e infine modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 8), della L. n. 205 del 2017 a far data dal
1° gennaio 2018.
il comma 3bis dello stesso art. 14 del menzionato D.L. n. 63, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che: «Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a sèguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’àmbito delle rispettive competenze territoriali. Nell’àmbito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
3.8 Nella stessa ordinanza è stato altresì rimarcato che:
non è configurabile un contrasto fra la sentenza n. 7657/2024 e la precedente ordinanza n. 34151/2022 dell’ex Sesta Sezione Civile, in quanto la prima decisione, assunta in pubblica udienza, ha preso in considerazione la seconda e l’ha espressamente confutata; -per contro, l’ordinanza n. 15178/2024, uniformatasi a Cass n. 34151/2022, non si è confrontata con la predetta Cass. n. 7657/2024;
-il principio enunciato da quest’ultima pronuncia non confligge con la ricostruzione operata dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 34419 e 34452/2023, che in tema di decadenza dal potere accertativo hanno attribuito rilievo alla distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti. Invero, in tali arresti, procedendo alla ricognizione della giurisprudenza formatasi nella materia trattata, il
massimo organo nomofilattico si è limitato a richiamare l’ipotesi della mancata comunicazione all’ENEA fra le fattispecie di crediti ritenuti inesistenti a causa dell’inadempimento a un obbligo di «facere» o «non facere» . Ciò, tuttavia, non consente di ritenere che la questione abbia formato oggetto di esplicita decisione sul punto.
3.9 Alla stregua del surriferito insegnamento di legittimità, al quale in questa sede si intende dare sèguito, appare erronea la decisione adottata dalla CT di secondo grado trentina, avendo essa attribuito natura decadenziale al termine per la comunicazione all’ENEA prevista dall’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007, che nel caso di specie è pacificamente intervenuta, sebbene oltre il termine di novanta giorni ivi stabilito.
Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.
Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza.
5.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto essendo stato acclarato dalla CT di secondo grado che «in sede procedimentale l’Amministrazione (avev) a opposto unicamente la tardività della comunicazione inviata all’ENEA, senza mai vagliare il merito delle singole spese sostenute e poste in detrazione» (pag. 5, paragrafo 11)-, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con l’accoglimento degli originari ricorsi della NOME e il conseguente annullamento delle cartelle esattoriali impugnate, per la parte relativa al recupero della detrazione delle spese di riqualificazione energetica.
Le spese dell’intero processo possono essere totalmente compensate fra le parti, essendosi l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità favorevole alla contribuente consolidato solo dopo la proposizione del presente ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza gravata e, decidendo la causa nel merito, annulla le impugnate cartelle di pagamento limitatamente al recupero della detrazione d’imposta relativa alle spese di riqualificazione energetica; compensa totalmente fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione