Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28078/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 1256/2021 depositata il 30 marzo 2021
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A sèguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata dalla RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’IRES per l’anno 2014, conclusosi con il disconoscimento della detraibilità delle
spese da questa sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la Direzione Provinciale di Varese dell’Agenzia delle Entrate notificava alla prefata contribuente la comunicazione di irregolarità ex art. 36ter , comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario), contenente l’indicazione dei motivi che avevano dato luogo alla rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta.
La società impugnava la predetta comunicazione, insieme con il provvedimento di diniego di autotutela successivamente adottato dal medesimo Ufficio, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava gli atti in questione.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 1256/2021 del 30 marzo 2021 rigettava l’appello erariale.
A sostegno del «dictum» enunciato, per quanto qui ancora rileva, il collegio di seconde cure osservava che la tardiva trasmissione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) della documentazione indicata dall’art. 4, comma 1 -bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 non aveva comportato la decadenza della contribuente dal diritto alla detrazione delle spese in parola.
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 -bis 1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 344, della L. n. 286 ( recte : 296 –
n.d.r.) del 2006, dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012. 1.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver a torto affermato che la tardiva trasmissione all’ENEA della documentazione di cui all’art. 4, comma 1bis , lettera b), del D.M. 19 febbraio 2007 non determina la decadenza del contribuente dal diritto alla detrazione delle spese di riqualificazione energetica degli edifici riconosciuto dall’art. 1, commi 344 -347, della L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).
1.2 Con un ulteriore profilo di censura si contesta la gravata decisione per aver ritenuto irrilevante, ai fini della spettanza delle agevolazioni tributarie in discorso, la mancata produzione da parte della RAGIONE_SOCIALE, nel corso del controllo iniziato dall’Ufficio nel dicembre 2017, dell’asseverazione di un tecnico abilitato prevista dall’art. 4, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale, quantunque gli interventi di risparmio energetico fossero stati ultimati fin dal 2016.
1.3 Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.
1.4 Con sentenza n. 7657/2024, pronunciata all’esito della pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa dall’ex Sesta Sezione Civile in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto da risolvere (cfr. ordinanza interlocutoria n. 13044/2022), questa Corte ha statuito che, «in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto» .
1.5 In tale decisione è stato posto in rilievo che, contrariamente a quanto in precedenza affermato nell’ordinanza n. 34151/2022 della soppressa Sesta Sezione Civile, una simile comminatoria non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007: ciò in ragione del fatto che la locuzione «sono tenuti a trasmettere all’ENEA», ivi adoperata con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, dovendo questa tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria, avuto riguardo alla finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
1.6 Si è pure sottolineato che, a differenza della mancata previa comunicazione al Centro Operativo di Pescara (COP) dell’Agenzia delle Entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, la quale trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della L. n. 449 del 1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa costituita dall’art. 4 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, né dalla lettura sistematica dell’istituto.
Sotto il primo profilo è stato anche messo in risalto che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’art. 5, comma 4bis , del citato D.M. 19 febbraio 2007, inserito dall’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. 7 aprile 2008, consente al soggetto che sostiene la spesa di redigere e inviare la scheda informativa all’ENEA, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori.
1.7 Non si è poi mancato di puntualizzare che, se è pur vero che il menzionato art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 mira a dare
attuazione alle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006 in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è nondimeno vero che la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere nemmeno dalla normativa primaria.
1.8 Quand’anche, infatti, si volesse fare riferimento, per effetto del rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006, alle disposizioni contenute nell’art. 1 della L. n. 449 del 1997 e nel regolamento attuativo emanato con D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, tale rinvio dovrebbe comunque intendersi come fisso, non essendo previsto dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, il quale trova per la prima volta ingresso nel D.M. 19 febbraio 2007, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
1.9 D’altro canto, mentre il controllo svolto dall’Amministrazione Finanziaria in vista del riconoscimento della spettanza dell’agevolazione fiscale deve avere ad oggetto la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi preordinati al risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione del detto risparmio.
Tale finalità è stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dall’art. 16, comma 2 -bis , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013 (in materia di proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici), in relazione al quale la stessa Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il disconoscimento della detrazione.
1.10 Il percorso argomentativo surriportato è stato ribadito con l’ordinanza n. 19309/2024 (seguìta da Cass. n. 8019/2025), in cui si è inoltre precisato che:
il D.M. 11 maggio 2018, prevedente poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti «ratione temporis» , essendo stato introdotto in attuazione dell’art. 14, comma 2 -quinquies , del D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013, inserito dall’art. 1, comma 2, lettera a), n. 3), della L. n. 232 del 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, come poi sostituito dall’art. 4 -bis , comma 1, lettera b), del D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, e infine modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 8), della L. n. 205 del 2017 a far data dal 1° gennaio 2018.
il comma 3bis dello stesso art. 14 del menzionato D.L. n. 63, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che: «Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a sèguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’àmbito delle rispettive competenze territoriali. Nell’àmbito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
1.11 Nella stessa ordinanza è stato altresì rimarcato che:
non è configurabile un contrasto fra la sentenza n. 7657/2024 e
la precedente ordinanza n. 34151/2022 dell’ex Sesta Sezione Civile, in quanto la prima decisione, assunta in pubblica udienza, ha preso in considerazione la seconda e l’ha espressamente confutata; -per contro, l’ordinanza n. 15178/2024, uniformatasi a Cass n. 34151/2022, non si è confrontata con la predetta Cass. n. 7657/2024;
-il principio enunciato da quest’ultima pronuncia non confligge con la ricostruzione operata dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 34419 e 34452/2023, che in tema di decadenza dal potere accertativo hanno attribuito rilievo alla distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti. Invero, in tali arresti, procedendo alla ricognizione della giurisprudenza formatasi nella materia trattata, il massimo organo nomofilattico si è limitato a richiamare l’ipotesi della mancata comunicazione all’ENEA fra le fattispecie di crediti ritenuti inesistenti a causa dell’inadempimento a un obbligo di «facere» o «non facere» . Ciò, tuttavia, non consente di ritenere che la questione abbia formato oggetto di esplicita decisione sul punto.
1.12 Alla stregua del surriferito insegnamento di legittimità, al quale in questa sede si intende dare sèguito, appare corretta «in iure» la decisione assunta dalla CTR lombarda.
1.13 Per quanto attiene, poi, alla produzione dell’asseverazione di un tecnico abilitato prevista dall’art. 4, comma 1, lettera a), del D.M. 19 febbraio 2007, la Commissione ha accertato in fatto che: la RAGIONE_SOCIALE aveva «depositato la certificazione rilasciata dal produttore» , la quale «attestava la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti dalla normativa» ; -«nella dichiarazione del 12.03.2018 la contribuente faceva … presente che per l’annualità in esame non era in possesso della documentazione richiesta, poiché i lavori a quella data erano ancora in corso di realizzazione, come consentito dall’art. 4, (comma) 1-quater, del DM 19.02.2007» .
1.14 Ora, posto che, in base al richiamato art. 4, comma 1quater , del suddetto decreto, «il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati», non viene minimamente chiarito dalla ricorrente in cosa consisterebbe l’ «error in iudicando» imputato al collegio regionale.
1.15 Ne discende che «in parte qua» la doglianza si appalesa inammissibile, sia perché non risulta formulata mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente dottrina (sull’argomento si vedano, ex permultis , Cass. n. 22192/2024, Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 18446/2019), sia perché, dietro il velo della denuncia di violazione di legge, mira in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze processuali rispetto a quello compiuto dai giudici di merito, con specifico riguardo all’individuazione della data di fine dei lavori oggetto di causa.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, essendosi l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità favorevole alla contribuente consolidato solo dopo la proposizione del presente ricorso per cassazione.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche ( arg. ex artt. 12, comma 5, del D.L. n.
16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione