Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16423 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF 2009.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13714/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 3353/28/2022, depositata il 13 dicembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
A seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente COGNOME Ugo per l’anno 2009, l’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Taranto disconosceva alcuni oneri dedotti dal contribuente, tra i quali la quota an nuale di detrazione (pari ad € 968,00) relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica ambientale.
A seguito di tale disconoscimento, l’Amministrazione finanziaria provvedeva quindi ad emettere, nei confronti del contribuente, la cartella di pagamento n. 106-20140003053569, come conseguenza dell’iscrizione a ruolo degli importi scaturiti dal predett o controllo formale, per l’importo complessivo di € 1.514,64.
Avverso tale cartella di pagamento COGNOME Ugo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la quale, con sentenza n. 534/03/2016, depositata il 25 febbraio 2016, accoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , ed appello incidentale da parte del contribuente (relativamente al mancato accoglimento, da parte della C.T.P., del motivo relazione alla dedotta violazione dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Puglia, con sentenza n. 3353/28/2022, pronunciata il 19 aprile 2022 e depositata in
segreteria il 13 dicembre 2022, rigettava l’appello principale, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 12 giugno 2023).
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con decreto del 16 novembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.G.T. di secondo grado, l’invio delle richieste comunicazioni all’ENEA costituisce requisito necessario ai fini del mantenimento dell’agevolazione, con la conseguenza che, a fronte della loro mancanza, l’Amministrazione finanziaria deve procedere al recupero della maggiore imposta dovuta.
2. Il motivo è infondato.
Secondo il più recente orientamento di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, «in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici,
l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto» (Cass. 21 marzo 2024, n. 7657).
Nel caso di specie, l’Ufficio ha recuperato a tassazione la quota annuale di detrazione esposta in dichiarazione dal contribuente e relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’abitazione, a seguito della mancata presentazione della ricevuta di invio della relativa documentazione all’ENEA.
Orbene, con riferimento all’esame delle conseguenze legate al mancato rispetto di detto termine, se esso cioè importi decadenza dal godimento dell’agevolazione o, viceversa, integri una mera violazione di natura formale suscettibile di irrogazione di sanzione di natura amministrativa, questa Corte, in un primo orientamento, ha sostenuto la tesi della decadenza, ritenendo: a ) per un verso che l’art. 4 del citato D.M. 19 febbraio 2007 (ivi riportato integralmente) “afferma(sse) … chiaramente che l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”; b ) detta conclusione risulterebbe coerente con quanto, con indirizzo costante, si è avuto modo di affermare, circa la natura delle norme che introducono agevolazioni od
esenzioni come norme di stretta interpretazione; c ) la natura perentoria del termine può in ogni caso ricavarsi dalla lettura sistematica dell’istituto (di qui il richiamo ai principi affermati da Cass. 14 febbraio 2019, n. 4331 e a Cass. 11 luglio 2019, n. 18610); d ) “trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione (…)”, “non trattandosi quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 1, Cost. ma di un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza (Cass. n. 16625 del 2020; Cass. n. 13479 del 2016), indispensabile per consentire all’organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari”; ciò con riferimento “alla meritevolezza dei lavori in relazione ai limiti previsti dall’art. 41, comma 2, Cost. (specie in ragione delle modifiche intervenute con legge costituzionale n. 1 del 2022 a tutela dell’ambiente” (così, pressoché testualmente, Cass. 21 novembre 2022, n. 34151).
Deve tuttavia osservarsi, in primo luogo, come tale ultimo argomento attenga all’insuscettibilità, in via di interpretazione
analogica, dell’estensione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi per il godimento dell’agevolazione o esenzione, senza che da esso possa inferirsene alcuna conseguenza riguardo alla natura perentoria o meno di un termine, in ragione della tassatività dei termini stabiliti a pena di decadenza per l’adempimento di un onere.
Ciò premesso, ritiene, quindi, la Corte che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente, non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, dallo stesso tenore dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
Orbene, diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell’Agenzia delle Entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato – che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3 della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza
in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del D.M. n. 41/1998 – la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche dal successivo art. 5, coma 4bis del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c ) del D.M. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto.
Se è vero, infatti, che il menzionato art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, alle previsioni di cui all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, deve rilevarsi che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo D.M. 19 febbraio 2007, come di seguito
modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
Risulta, allora, condivisibile, quanto sottolineato in materia dalla prevalente giurisprudenza di merito, cui, sostanzialmente, ha aderito la sentenza della C.G.T. di secondo grado in questa sede impugnata, in relazione a quella che è la finalità dell’adempimento di cui in questa sede si discute. Mentre, infatti, il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione, da parte del contribuente, che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle entrate), la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Per mera completezza di argomentazione, non può non rilevarsi come la finalità della prescritta comunicazione all’ENEA di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico sia stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18
aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di COGNOME Ugo, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.875,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025.