Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
Irpef -detrazione spese interventi risparmio energetico comunicazione ENEA decadenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3273/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al controricorso, p.e.c. EMAIL;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1520/2017, depositata in data 12/06/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME per ciò che in questo giudizio rileva, impugnava la cartella di pagamento, emessa ex art. 36ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese, indicate nella dichiarazione 2009 per il periodo d’imposta 2008, per interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi de ll’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006.
La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio , avanti la Commissione tributaria regionale della Toscana, che lo rigettava. In particolare, evidenziato ch e l’oggetto della lite era dato dal mancato tempestivo adempimento delle formalità della presentazione ad ENEA della documentazione di collaudo entro il termine di novanta giorni mentre era incontestata l’effettuazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, riteneva che, per quanto riguarda il termocaminetto, il collaudo era stato rilasciato in data 28/12/2011 e pertanto la comunicazione era tempestiva; per quanto riguarda gli infissi, si trattava di opere per le quali non era previsto il collaudo, per cui il contribuente aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’installatore, corrisp ondente a quanto richiesto nella circolare.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, in base a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 4/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., dolendosi della nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto la CTR avrebbe dato rilievo solo ai documenti attestanti la data del collaudo, peraltro successiva alla contestazione erariale, senza tenere conto dei documenti che attestavano invece una data ben più remota.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss. della l. n. 296 del 2006 , dell’art. 2 e dell’art. 4 lett. b ) del d.m. 19 febbraio 2007 e dell’art. 2697 c.c. , evidenziando che la tardiva comunicazione all’ENEA sia causa di decadenza del diritto alla detrazione.
2. Il primo motivo è infondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e
direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nel caso di specie, la motivazione esiste graficamente ed esprime una ratio decidendi del tutto chiara, in diritto e in fatto.
2. Il secondo motivo è fondato.
2.1. Questa sezione (Cass. 21/03/2024, n. 7657, all’esito di pubblica udienza) ha recentemente chiarito che in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un ‘ espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un ‘ interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
Il precedente nomofilattico di Cass. 21/03/2024, n. 7657 è stato reso all’esito di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26/04/2022, sul presupposto della particolare rilevanza della questione di diritto
sulla quale la Corte doveva pronunciare. L’arresto nomofilattico della sentenza n. 7657/2024 è stato già seguito inoltre da Cass. 12/07/2024, n. 19309 e da Cass. 26/03/2025, n. 8019, dovendo quindi ritenersi superato l’originario precedente di Cass. 21/11/2022, n. 34151, proprio della sesta sezione (seguita invero di recente da Cass. 30/05/2024, n. 15178, che però non si confronta espressamente con la citata Cass. n. 7657/2024), espressamente preso in considerazione dalla sentenza e disatteso.
2.2. Nel dare quindi ulteriore continuità a Cass. n. 7657/2024, ne vanno ribadite le argomentazioni salienti.
La Corte ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono tenuti a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
Orbene, diversamente da quanto invece riferibile all ‘ ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato – che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell’art. 4 del d.m. n.
41/1998 – la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4bis, del d.m. 19 febbraio 2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell’istituto.
Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria. Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all’art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d.m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, si è già ritenuto che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all’ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d.m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un’espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
Inoltre, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano
state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame non vi sono contestazioni sui presupposti della detrazione, tra cui la comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle entrate), la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Il d.m. 11 maggio 2018 infatti, che prevede poteri di verifica e controllo in capo all’E NEA, è stato introdotto per dare attuazione alla previsione dell’art. 14, comma 2 -quinquies , del d.l. 4/06/2013, conv. in l. n. 4/08/2013, n. 90, comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall’art. 4bis , comma 1, lett. b), d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21/06/2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. 27/12/2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e quindi costituisce norma sopravvenuta alle disposizioni vigenti ratione temporis .
L ‘originario comma 3 -bis , introdotto dalla legge di conversione, prevedeva che Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle
dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano .
Deve pertanto ribadirsi il principio di diritto per cui in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, in quanto nel caso di specie si contesta al contribuente, come evidenziato dalla CTR, una tardiva comunicazione all’ENEA .
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione dell’esistenza di precedenti di segno contrario ed essendosi l’orientamento della sezione tributaria di questa Corte formato dopo l’introduzione del giudizio.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.